PDL 2894

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2894

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MATURI, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FOGLIANI, FOSCOLO, GIACOMETTI, IEZZI, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MINARDO, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Istituzione della Giornata del volontario per gli animali

Presentata il 15 febbraio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di una ricorrenza per celebrare, divulgare e valorizzare le esperienze, le attività e il contributo nel campo del volontariato volti alla tutela animale e per dare rilevanza istituzionale all'impegno quotidiano che migliaia di volontari dedicano ogni anno all'assistenza e alla cura degli animali. L'istituenda Giornata nazionale del volontario per gli animali sarà, quindi, un'occasione per dare spazio alla narrazione, alla conoscenza e alla valorizzazione di tante realtà positive e per riconoscere il ruolo attivo svolto dalle organizzazioni di volontariato per gli animali in Italia.
È bene tenere presente che i volontari non provvedono solo all'assistenza e alla cura di cani e di gatti, ma che lo spettro della loro azione si estende a tutti gli animali bisognosi, sia animali di affezione, sia quelli da reddito sia quelli selvatici.
Un riconoscimento istituzionale a queste esperienze può essere un modo per evidenziare esempi positivi che faticano a emergere attraverso i media, ma che coinvolgono migliaia di cittadini.
Ogni anno migliaia di animali vengono salvati e curati dai volontari, che rappresentano una risorsa preziosa e imprescindibile, spesso andando a sopperire a mancanze da parte della pubblica amministrazione, sotto il punto di vista sia operativo sia, a volte, normativo.
Sono molte e diverse le organizzazioni di volontariato che si occupano di salvaguardare gli animali: da quelle specializzate nella lotta contro la vivisezione a quelle che si occupano di adozione di cani o di gatti abbandonati, fino a quelle impegnate nelle staffette, cioè nel servizio di trasporto degli animali destinati a essere adottati.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale del volontario per gli animali, da celebrare il 7 febbraio di ogni anno, una data simbolo legata alla scomparsa prematura di due volontari in un incidente stradale mentre stavano effettuando una staffetta per dare un futuro migliore ad alcuni cani e gatti.
Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale del volontario per gli animali sono organizzati iniziative e incontri volti a promuovere e a divulgare le attività, le esperienze e i valori civici dei volontari nei campi di cui all'articolo 1.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale del volontario per gli animali)

1. La Repubblica riconosce il giorno 7 febbraio quale Giornata nazionale del volontario per gli animali, al fine di far conoscere l'impegno civile e di solidarietà dei volontari animalisti in Italia.
2. La Giornata nazionale del volontario per gli animali non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Iniziative e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale del volontario per gli animali di cui all'articolo 1 sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione aventi ad oggetto vicende caratterizzate dall'impegno sociale dei volontari nonché esperienze individuali dal profondo significato civile, in modo specifico nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere l'impegno attivo delle nuove generazioni verso la tutela del benessere degli animali.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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