PDL 2869

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2869

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARTINCIGLIO, AZZURRA PIA MARIA CANCELLERI, FARO, MARAIA

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di deduzione e riporto delle minusvalenze

Presentata il 21 gennaio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Nell'attuale fase storica, segnata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la crisi socio-economica e finanziaria che sta attraversando il nostro Paese è la conseguenza diretta delle misure di contenimento che si sono rese necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria diffusa nell'intero territorio nazionale e per ridurre, quanto più possibile, il contagio del virus.
In tale situazione, gli indici di Borsa, com'è noto, hanno già segnalato un evidente impatto negativo delle vicende legate al COVID-19 sul portafoglio dei risparmiatori, che hanno subìto minusvalenze (ossia differenze negative tra il valore di vendita di un bene e il suo originario valore di acquisto) di proporzioni considerevoli sui propri risparmi accantonati e investiti in varie forme nelle società quotate (in particolare per quanto concerne quelli investiti nelle piccole e medie imprese, che rappresentano storicamente il nucleo del tessuto produttivo italiano).
La presente proposta di legge si inserisce in questa fase così difficile e indubbiamente negativa, nella consapevolezza che oggi più che mai il risparmio privato possa rappresentare uno strumento importante per favorire la ripresa e il rilancio dell'economia nazionale.
Le misure contenute all'interno della presente iniziativa legislativa intervengono, pertanto, sul trattamento tributario delle minusvalenze realizzate in caso di vendita di titoli azionari, partecipazioni o strumenti finanziari di diversa natura e di prodotti finanziari assicurativi, al fine di consentire ai risparmiatori di computare in diminuzione le perdite subite, compensandole con le eventuali future «plusvalenze» per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Si tratta di un intervento di tutela che, da un lato, tende a evitare che una folta platea di soggetti, qual è quella dei piccoli risparmiatori (ritenuti economicamente deboli e fortemente meritevoli di tutela, in conformità all'articolo 47, commi primo e secondo, della Costituzione), subisca perdite non prevedibili e, dall'altro, intende scongiurare l'eventualità che le persone e le famiglie interrompano gli investimenti dei propri risparmi nei mercati regolamentati e smettano di finanziare le più importanti realtà economiche e produttive del nostro Paese, con conseguenti prevedibili danni per il tessuto economico e produttivo nazionale.
In considerazione del fatto che in Italia esistono due regimi di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale per le persone fisiche (ossia il regime della dichiarazione e il regime del risparmio amministrato), la presente proposta di legge, composta di due articoli, ha l'obiettivo di garantire a tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime di tassazione scelto, la possibilità di scomputare le minusvalenze realizzate fino al settimo anno successivo a quello in cui si sono prodotte.
A tale fine si prevedono:

1) modifiche all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di plusvalenze, per i soggetti che scelgono il regime della dichiarazione, considerato che l'attuale formulazione prevede un trattamento equivalente per le minusvalenze realizzate in caso di cessione di titoli o strumenti finanziari, di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR;

2) modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sempre in materia di plusvalenze, per i soggetti che scelgono il regime del risparmio amministrato, considerato che l'attuale formulazione prevede un trattamento equivalente per le minusvalenze realizzate in caso di cessione di titoli, valute, certificati o strumenti finanziari di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.

In entrambi i casi (regime della dichiarazione e regime del risparmio amministrato) le minusvalenze possono attualmente essere portate in detrazione delle eventuali plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo. A tale riguardo, si ritiene necessario prevedere:

a) la modifica del comma 5 dell'articolo 68 del TUIR, allo scopo di differenziare il trattamento riservato dalla norma alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate in caso di vendita di partecipazioni qualificate, titoli e strumenti finanziari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR (un trattamento tipicamente rivolto agli operatori economici nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa), lasciando immutato il termine entro cui scomputare le minusvalenze pregresse dalle eventuali plusvalenze;

b) l'introduzione del nuovo comma 5-bis, che estende a sette anni il periodo di tempo entro cui i risparmiatori che si avvalgono del regime della dichiarazione possono portare in diminuzione dalle eventuali plusvalenze le minusvalenze conseguite in caso di cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67;

c) modifiche al comma 5 dell'articolo 6 e al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, allo scopo di estendere fino a sette anni il periodo di tempo entro cui i risparmiatori che si avvalgono del regime del risparmio amministrato possono portare in diminuzione dalle eventuali plusvalenze le minusvalenze conseguite in caso di cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.

Attraverso tali modifiche legislative si intende, pertanto, garantire la tutela dei risparmiatori, in particolare rappresentati dalle famiglie.
Allo scopo di incentivare maggiormente l'acquisto di titoli da parte dei risparmiatori, si ritiene altresì opportuno consentire ad essi di scomputare le minusvalenze realizzate, oltre che dagli eventuali guadagni derivanti dalla vendita di partecipazioni, titoli azionari e strumenti finanziari (che rientrano nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 68 del TUIR), anche dai profitti conseguiti attraverso altri strumenti, quali gli interessi, le rendite e i dividendi (che rientrano nell'ambito dei redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del TUIR). La possibilità di deduzione delle minusvalenze entro il settimo anno successivo viene pertanto estesa ad entrambe le tipologie di reddito.
È aggiunta, infine, una norma transitoria che, rendendo applicabile il nuovo termine di deducibilità alle minusvalenze maturate nei quattro periodi d'imposta precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, permetterà ai risparmiatori di neutralizzare fino a tutto l'anno 2027 le eventuali perdite subite a causa dell'epidemia di COVID-19 nel corso dell'anno 2020 e, al contempo, di estendere fino all'anno 2023 quelle che verranno a scadenza il 31 dicembre 2021 (e in misura corrispondente quelle che scadrebbero nei tre anni successivi). Tale estensione retroattiva della nuova formulazione dell'articolo 68 del TUIR costituirà quindi un vantaggio per i contribuenti. Queste misure si applicano anche alle plusvalenze generate da prodotti finanziari e assicurativi (rami assicurativi I, III e V; exchange traded fund, fondi comuni di investimento, dividendi sulle azioni e cedole delle obbligazioni compresi nei redditi di capitale di cui all'articolo 44 del TUIR), equiparando ai fini fiscali tali redditi quanto al regime della compensazione delle plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 68 del TUIR che si intende modificare.
Alla luce delle considerazioni esposte e dell'elevata incertezza connessa alla diffusione della pandemia, che rischia di produrre nuovi e gravissimi rallentamenti dell'attività produttiva, sostenere il risparmio delle famiglie italiane – principale fonte di finanziamento per gli investimenti e storico fattore di forza della nostra economia – costituisce per il legislatore un imperativo urgente e necessario che impone interventi in grado di restituire fiducia ai risparmiatori e ai mercati finanziari e creditizi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di plusvalenze, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «e c-bis)» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze nonché ai redditi e alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze e agli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi non oltre il settimo, a condizione che tale deduzione sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente possono essere altresì portate in deduzione dai redditi di capitale di cui all'articolo 44».

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «non oltre il quarto» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il settimo»;

b) le parole: «ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 4 e 5-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il settimo»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo da computare in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi è determinato ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 3.
(Disposizione transitoria)

1. Il termine di sette anni, di cui all'articolo 68, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e agli articoli 6, comma 5, e 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applica anche per la deduzione delle minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi d'imposta precedenti e non utilizzate alla medesima data.

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