PDL 2853

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2853

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATASSINI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GAVA, GUSMEROLI, LUCCHINI, LUCENTINI, PAOLIN, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Introduzione dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in materia di autorizzazione all'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari

Presentata l'8 gennaio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Le attuali sfide sociali, ambientali ed economiche richiedono all'agricoltura del terzo millennio di aprirsi all'innovazione tecnologica e di indirizzarsi verso una maggiore sostenibilità.
In questo contesto, l'agricoltura di precisione rappresenta un esempio concreto di come il binomio «innovazione e sostenibilità» possa applicarsi in maniera vincente all'agricoltura, con benefici su larga scala.
Infatti, l'agricoltura di precisione permette di ottimizzare la produzione agricola tramite la riduzione al minimo degli input produttivi e l'incremento degli output, sia in termini quantitativi che qualitativi, a vantaggio dell'ambiente, della società e del reddito degli agricoltori. Pertanto, si pone come strumento irrinunciabile per rispondere alle sfide del terzo millennio, sia quelle affrontate nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sia quelle al centro del Green Deal dell'Unione europea.
In particolare, a maggio 2020, la Commissione europea ha presentato la strategia «Dal produttore al consumatore», di cui alla comunicazione COM(2020) 381 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, la quale annovera tra i suoi ambiziosi obiettivi quello di ridurre del 50 per cento l'uso di pesticidi chimici e di almeno il 20 per cento l'uso dei fertilizzanti in agricoltura entro il 2030. Un'agricoltura sostenibile e innovativa deve ridurre la dipendenza da fitofarmaci, il loro utilizzo e i relativi rischi, dovendo allo stesso tempo proteggere i raccolti da organismi nocivi e malattie. Questo è un problema molto sentito non soltanto a livello europeo ma anche a livello globale.
Negli ultimi anni si è molto discusso della necessità di utilizzare in maniera ridotta e sostenibile i fitofarmaci in agricoltura, in considerazione del loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana, in particolar modo quella degli operatori agricoli e della popolazione esposta. A tale proposito, ci sono infatti molte indagini che analizzano la correlazione tra l'insorgere di talune gravi malattie e l'esposizione a determinati pesticidi.
Secondo studi accreditati, uno strumento chiave per minimizzare l'utilizzo di fitofarmaci in agricoltura è rappresentato dall'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto. Questa tecnologia permette sia di acquisire dati preziosi direttamente sul campo, stabilendo il fabbisogno delle colture e riconoscendo le fitopatie già a uno stato iniziale, sia di operare come strumento applicativo in grado di irrorare il prodotto fitosanitario sulla coltura in maniera precisa, mirata ed efficiente, minimizzando la deriva del prodotto sugli organismi non target, cioè non bersaglio, ed evitando l'esposizione diretta dell'operatore a tali sostanze.
L'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto permette, dunque, di risparmiare tempo e lavoro, incidendo altresì positivamente sia sulla quantità e sulla qualità del prodotto finale sia sulla salute degli operatori che sull'ambiente circostante.
Inoltre, l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto favorisce la salute del suolo perché, a differenza dei tradizionali macchinari agricoli, non produce pressione e, dunque, non ne incrementa la compattazione e la degradazione, le quali causano la perdita di fertilità del terreno.
Nonostante questi vantaggi, in Italia, l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto in agricoltura per l'irrorazione di fitofarmaci non è attualmente consentito.
In base all'articolo 9 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, la quale istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e in base all'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che ha recepito tale direttiva, l'irrorazione di prodotti fitosanitari con mezzi aerei è vietata nel territorio dell'Unione europea, fatte salve deroghe specifiche. Difatti, l'irrorazione aerea può essere concessa dagli Stati membri solo in casi speciali e purché sussistano particolari condizioni, come ad esempio la mancanza di alternative praticabili all'irrorazione aerea o la sussistenza di evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto all'applicazione di pesticidi da terra.
Questo divieto vuole evitare che l'utilizzo di un mezzo aereo per l'irrorazione di fitofarmaci possa avere impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, a causa della dispersione del prodotto nelle fasi di spargimento.
Va evidenziato che al tempo in cui fu adottata la direttiva 2009/128/CE gli unici mezzi aerei di cui si poteva disporre in agricoltura erano gli aerei e gli elicotteri, i quali, a differenza degli aeromobili a pilotaggio remoto, non operano in maniera mirata, precisa e con pilotaggio da remoto. Infatti, l'articolo 3 della direttiva, definisce «irrorazione aerea» l'applicazione di pesticidi effettuata da un aeromobile: aereo o elicottero.
Nel 2017, la Commissione europea (Direzione generale salute e sicurezza alimentare) con la nota «Application of pesticides by drones, Directive 2009/J28/EC on the Sustainable Use of Pesticides (SUD)» – Ref. Ares (2017) 6111366 del 13 dicembre 2017 – ha affermato che ai sensi della normativa vigente, considerati gli obiettivi e la struttura della norma, il divieto di irrorazione aerea deve riferirsi anche agli aeromobili a pilotaggio remoto poiché essi sono equiparati agli altri mezzi aerei, nonostante il loro pilotaggio da remoto.
Questa interpretazione non tiene conto della ratio della norma, la quale ha come obiettivo quello di evitare che la deriva del prodotto fitosanitario tramite irrorazione aerea abbia un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Una deriva che nel caso di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto è decisamente inferiore, contrariamente a quanto avviene mediante l'impiego di aerei o di elicotteri.
Infatti, diversamente dagli aerei e dagli elicotteri, gli aeromobili a pilotaggio remoto hanno la capacità di abbassarsi fino a raggiungere una breve distanza dalla coltura che si intende trattare: grazie a tale caratteristica, il loro impiego favorisce la penetrazione del prodotto nella pianta target e ne regola la distribuzione in modo ottimale. Inoltre, negli aeromobili a pilotaggio remoto le eliche sono molto più corte rispetto ad altri mezzi aerei e questo fattore permette minimizzare in maniera notevole la deriva del prodotto nell'ambiente circostante.
A tale proposito, è interessante notare che proprio la Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione europea, in una sua pubblicazione del gennaio 2018, ha enfatizzato i vantaggi connessi all'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto in agricoltura. Basti notare che la pubblicazione evidenzia come l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per il «cropspraying», ossia per l'irrorazione delle colture, abbia il notevole vantaggio di avvenire molto velocemente e con grande precisione.
Tanto considerato, è evidente che la normativa non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che il settore ha conosciuto negli ultimi anni, ponendosi altresì in contrasto con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui l'agricoltura deve necessariamente farsi portavoce.
Anche il Parlamento europeo, con la risoluzione 2017/2284(INI) del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE, ha preso atto delle potenzialità legate all'utilizzo della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i prodotti fitosanitari e per evitare la dispersione degli stessi nelle zone in cui non sono necessari, ad esempio mediante il ricorso ad aeromobili a pilotaggio remoto e a tecnologie di precisione. In tale occasione, il Parlamento europeo si è rivolto alla Commissione e agli Stati membri affinché pongano maggiormente l'accento sull'aumento degli investimenti e della ricerca inerenti allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie agricole digitali e di precisione, al fine di ridurre in misura significativa la dipendenza da pesticidi, diminuendo in tal modo l'esposizione degli utilizzatori professionisti e del grande pubblico a queste sostanze.
In attesa di una nuova normativa di fonte europea sul tema, lo scorso 29 maggio la Commissione europea ha elaborato una tabella di marcia avente lo scopo di avviare un processo di valutazione della direttiva 2009/128/CE e delle possibili opzioni di riforma. Questa valutazione consentirà di determinare in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi di uso sostenibile e di esaminare ulteriori opzioni volte a diminuire l'uso dei pesticidi in agricoltura, in maniera da raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla citata strategia europea «Dal produttore al consumatore» e dal Green Deal europeo. Tra le opzioni considerate vi è quella di promuovere l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto in agricoltura, rimuovendo le barriere che fino ad oggi ne hanno impedito l'uso.
Nel frattempo, spetta dunque agli Stati membri garantire che i numerosi vantaggi connessi all'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto per l'irrorazione dei fitofarmaci non vengano vanificati. A tale proposito, c'è già chi si è adoperato in questo senso. Ad esempio, la Francia ha permesso di sperimentare l'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per l'irrorazione aerea di fitofarmaci. In particolare, il legislatore francese ha consentito l'utilizzo in via sperimentale degli aeromobili a pilotaggio remoto per l'irrorazione di prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica su coltivazioni con forte pendenza.
Alla luce di ciò, si ritiene necessario riconoscere le potenzialità e i benefìci che l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto può offrire all'agricoltura italiana tramite un intervento in materia da parte del legislatore nazionale.
Lo scopo è quello di consentire, a determinate condizioni, l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto in via sperimentale per l'irrorazione aerea di fitofarmaci.
La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, è volta, pertanto, a disciplinare l'utilizzo sperimentale degli aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Autorizzazione all'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari) – 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 13, comma 1, in via sperimentale per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari qualora gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo richiedenti, autorizzati a utilizzare i prodotti fitosanitari, dimostrino che tali tecniche presentino evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, le modalità e la durata massima dell'autorizzazione all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari ai sensi del comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari, di seguito denominato “Tavolo”, con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di funzionamento del Tavolo. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
4. Il Tavolo è composto da:

a) tre componenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un componente nominato dal Ministro della salute;

c) un componente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) un componente in rappresentanza del Comitato fitosanitario nazionale;

e) quattro componenti in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un componente in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e un componente in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile;

g) un componente in rappresentanza della cooperazione agricola;

h) quattro componenti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale;

i) tre componenti in rappresentanza della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione agricola, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e uno da altri istituti di ricerca pubblici.

5. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Tavolo è coordinato da un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie dati relativi alle autorizzazioni concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e ai vantaggi conseguiti in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente;

b) valuta il rapporto tra l'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari e il migliore uso e gestione dei prodotti fitosanitari in agricoltura;

c) esamina l'impatto dell'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari sulla redditività e sulla competitività del settore agricolo;

d) svolge attività consultiva e di indirizzo sull'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari, anche in caso di specifiche emergenze fitosanitarie;

e) monitora periodicamente l'evoluzione tecnologica degli aeromobili a pilotaggio remoto in commercio e a disposizione degli operatori del settore agricolo per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari;

f) individua le strategie di azione per favorire l'impiego dell'agricoltura di precisione nel territorio nazionale, con particolare riferimento all'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari;

g) convoca almeno una volta l'anno una riunione con i componenti del Consiglio di cui all'articolo 5 e del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, istituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17713 del 30 giugno 2016, al fine di condividere informazioni e dati relativi all'impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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