PDL 2851

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2851

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIARRIZZO, PERCONTI, ALAIMO

Disposizioni per il potenziamento del lavoro agile nelle regioni del Mezzogiorno

Presentata il 7 gennaio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La possibilità di lavorare a distanza per tanti lavoratori, per esempio dalla propria abitazione, ha fatto sì che nel 2020 – a fronte delle particolari condizioni originate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – si sia verificata un'ondata migratoria che, secondo le stime dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (Svimez) ha coinvolto circa 100.000 «smart workers», i quali hanno lasciato le città in cui aveva sede la loro azienda, spesso situata nelle grandi metropoli del nord e del centro d'Italia, per fare rientro nei paesi e nelle città di origine, per lo più situati nelle aree del Mezzogiorno.
Il lavoro agile o smart working – definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli spazio-temporali, prima appannaggio di poche realtà e che in questi anni si è lentamente diffusa nel territorio nazionale sia nel settore pubblico sia nel settore privato – ha avuto una grande diffusione in seguito al perdurare della pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive fissate dal Governo per contrastarla.
Tale modalità lavorativa, nata allo scopo di incrementare la competitività delle aziende e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si è rivelata un valido strumento e una risorsa per le imprese, che hanno resistito alla forte crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica riorganizzando le proprie attività da remoto e garantendo così l'occupazione dei propri dipendenti.
Dalla commistione tra il lavoro agile e la recente tendenza dei lavoratori a fare rientro nelle regioni natali, garantendo la prestazione lavorativa da remoto, è nato il fenomeno definito «south working» o «lavorare al sud».
Il diffondersi del citato fenomeno rappresenta un'evidente inversione di rotta rispetto agli anni passati nonché una grande occasione, sia per dare respiro all'economia del Mezzogiorno sia per aumentare la coesione territoriale tra le varie regioni d'Italia. Infatti, tra il 2002 e il 2017, secondo i dati della Svimez, sono stati 2 milioni gli italiani che dal sud si sono trasferiti al nord del Paese.
Pertanto, lavorare da remoto al nord, restando fisicamente al sud, permetterebbe di evitare una nuova ondata migratoria al Settentrione, dopo l'inversione di tendenza avvenuta in seguito all'emergenza epidemiologica, ripopolando città e borghi e consentendo ai giovani e ai lavoratori di trovare o di mantenere l'occupazione lavorativa in altre parti d'Italia senza dover sostenere il peso di un trasferimento, consentendo anche una migliore conciliazione dei tempi di vita e di quelli di lavoro.
A questo scopo, la presente proposta di legge è finalizzata a creare le condizioni favorevoli a permettere una più vasta diffusione del south working.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede una serie di agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro e dei dipendenti che si avvalgano di tale forma di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, ai datori di lavoro privati, la cui sede d'impresa sia stabilita al di fuori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che riconoscano ai propri dipendenti la possibilità di lavorare da remoto nelle regioni sopra indicate, è concesso l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, a condizione però che l'impresa attivi spazi di coworking nei quali i propri dipendenti possano lavorare da remoto.
Inoltre, si stabilisce la deducibilità delle spese sostenute dai dipendenti in relazione allo spostamento dalla regione di residenza alla sede di lavoro ovvero per l'acquisto di dispositivi informatici o servizi di connessione necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo a sostegno del southworking. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo delle risorse.
L'articolo 3 reca le disposizioni in materia di copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni per l'incentivazione del lavoro agile nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di ridurre il divario socio-economico tra le diverse aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, di coesione e di competitività dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e delle aree interne del Paese, mediante il potenziamento di forme di lavoro agile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede operativa sia situata al di fuori delle regioni sopra indicate e che attivino, nel territorio delle predette regioni, spazi con postazioni di lavoro condivise in favore dei dipendenti ivi residenti o che intendano dimorarvi abitualmente, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 che effettuino investimenti in dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ovvero all'attivazione di postazioni di lavoro condivise è concesso un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento del costo di acquisizione dei pertinenti beni o servizi.
3. Le spese sostenute dai dipendenti di cui al comma 1 sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se riguardano lo spostamento dalla regione di residenza alla sede di lavoro ovvero hanno ad oggetto l'acquisto di dispositivi informatici o di servizi di connessione necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 2.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno del lavoro agile nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di incentivare forme di lavoro agile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno del lavoro agile nelle regioni del Mezzogiorno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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