PDL 2848

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2848

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARZOTTI, BARBUTO, CORNELI, DE CARLO, GIARRIZZO, GRIPPA, TERMINI, TERZONI, VIANELLO

Modifica all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in materia di tutela dei crediti per retribuzioni, indennità e contributi previdenziali dei lavoratori nei casi di mancato accertamento del passivo fallimentare per previsione di insufficiente realizzo

Presentata il 7 gennaio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a modificare l'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, al fine di provvedere alla tutela dei crediti per retribuzioni, indennità e contributi previdenziali dei lavoratori nei casi di mancato accertamento del passivo fallimentare per previsione di insufficiente realizzo.
Attualmente, infatti, la citata disposizione non garantisce i lavoratori nell'ipotesi in cui gli stessi non siano in possesso di un titolo giudiziario che accerti i loro crediti, non offrendo un'adeguata tutela qualora la procedura pre-fallimentare dell'impresa datrice di lavoro sia stata chiusa senza l'approvazione dello stato passivo, con conseguente cancellazione dell'impresa fallita dal registro delle imprese. Da ciò discende la necessità di apportarvi la modificazione proposta con il presente atto d'iniziativa legislativa.
Sulla base della normativa vigente, infatti, soltanto l'accertamento giudiziario del credito permette l'intervento delle garanzie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), consistenti nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), della retribuzione afferente alle ultime tre mensilità e della contribuzione al fondo per la pensione integrativa. Nell'ipotesi in cui manchi l'accertamento giudiziale del credito, i lavoratori subiscono quindi un grave pregiudizio e sono fortemente penalizzati, in quanto non possono accedere alle prestazioni del fondo di garanzia dell'INPS.
Per l'INPS, infatti, mancando il titolo esecutivo, non sarebbero soddisfatti nemmeno tutti i presupposti che la circolare dello stesso Istituto n. 32/2010, del 4 marzo 2010, richiede perché sia dato seguito al pagamento, e ciò indipendentemente dal fatto che vi siano le regolari buste paga o il certificato unico dipendente ad attestare la sussistenza del credito.
La presente proposta di legge è necessaria anche per adeguare la normativa nazionale a quella europea. Infatti, la direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, ha posto l'obiettivo di apprestare una garanzia totale per il pagamento del TFR al dipendente di imprese insolventi, sia nel caso in cui queste siano sottoposte alla procedura fallimentare, sia nel caso in cui tale procedura fin dall'inizio non venga aperta per mancanza dei presupposti oggettivi o soggettivi.
Tanto premesso, la presente proposta di legge è volta ad assicurare una tutela uniforme dei dipendenti nel caso in cui gli stessi, in ipotesi di fallimento dell'impresa datrice di lavoro, non si siano attivati per ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento del proprio credito attraverso un titolo esecutivo.
Al fine di garantire un'efficace tutela dei lavoratori, viene quindi modificato l'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, prevedendo che siano a carico dell'INPS gli accertamenti preventivi inerenti alla posizione contributiva e retributiva necessari all'accesso al Fondo di garanzia, nell'ipotesi in cui nella procedura fallimentare non si proceda all'accertamento del passivo in previsione di un insufficiente realizzo.
Infine, si prevede che l'INPS debba riesaminare le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia, presentate nel corso degli ultimi cinque anni e rigettate, con riferimento alle ipotesi in cui non si sia proceduto all'accertamento del passivo nella previsione di un insufficiente realizzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine quinquennale corrisponde a quello stabilito per la prescrizione delle cartelle esattoriali dell'INPS e delimita quindi un arco temporale congruo per gli accertamenti previsti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ipotesi in cui non si proceda all'accertamento del passivo in previsione di un insufficiente realizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 209 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ai fini di un'efficace tutela dei lavoratori sono a posti carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gli accertamenti preventivi inerenti alla posizione retributiva e previdenziale per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia, a prescindere dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito da parte del lavoratore».

Art. 2.
(Riesame da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale riesamina le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia, presentate nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e respinte, con riferimento alle ipotesi in cui non si sia proceduto all'accertamento del passivo in previsione di un insufficiente realizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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