PDL 2847

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2847

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'istruzione
(AZZOLINA)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(BOCCIA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentato il 5 gennaio 2021

torna su

Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo 1 del decreto-legge dispone ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenute necessarie in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'andamento dei casi e dei decessi nel territorio nazionale. Le misure di contenimento dell'epidemia introdotte dal decreto-legge tengono conto di quanto rappresentato dai competenti organismi tecnici: la Cabina di regia per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, e il Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2 febbraio 2020. Dai pareri tecnici dei richiamati organismi emerge che l'incidenza dell'epidemia in Italia rimane ancora molto elevata e che l'impatto della stessa è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Ciò impedisce, allo stato, di ripristinare nell'intero territorio nazionale l'identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti e conferma la necessità di mantenere una linea di rigore nell'applicazione delle misure di mitigazione del rischio adottate nel periodo delle festività natalizie.
Pertanto, il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 7 al 15 gennaio 2021 il divieto (già vigente nel corso delle festività) degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute nonché di quelli finalizzati al rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Il comma 2 dell'articolo 1 dispone, invece, che nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale (ad eccezione delle cosiddette «zone rosse», cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020), si applichino le misure previste per la cosiddetta «zona arancione», di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Restano comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, entro una distanza non superiore a 30 chilometri dai loro confini, esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Al comma 3 viene inoltre previsto che, nelle cosiddette «zone rosse», fino al 15 gennaio 2021, lo spostamento verso una sola abitazione privata sia consentito una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Il comma 4 contiene una norma di chiusura che prevede che, per quanto non disposto dall'articolo 1, restano comunque ferme le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
L'articolo 2 apporta modifiche alla vigente legislazione emergenziale, prevedendo che il Ministro della salute applichi alle regioni soggette a maggiore rischio epidemiologico misure di contenimento e gestione dell'epidemia ulteriori rispetto a quelle previste per l'intero territorio nazionale, in coerenza con il documento intitolato: «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale». Al riguardo, la Cabina di regia per il monitoraggio del rischio sanitario, il 4 gennaio 2021, ha osservato che nella maggior parte delle regioni e province autonome sussiste un rischio «moderato» o «alto» di un'epidemia non controllata e non gestibile. Tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore nell'applicazione delle misure di mitigazione del rischio adottate nel periodo delle festività natalizie e raccomanda, in situazioni in cui l'incidenza è maggiore di 50 casi per 100.000 abitanti, di rafforzare ulteriormente le misure di mitigazione già quando si osservano valori di Rt pari a 1, quando il rischio di un'epidemia non controllata o gestibile è classificato come moderato o alto.
Tenuto conto di tale parere, il comma 1, in coerenza con il citato documento in materia di «Prevenzione e risposta a COVID-19», prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza – secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e, pertanto, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base del monitoraggio della cabina di regia e sentito altresì il Comitato tecnico-scientifico sui dati monitorati – applica alle regioni che si collocano in uno scenario almeno «di tipo 2» e con un livello di rischio almeno «moderato», ovvero in uno scenario almeno «di tipo 3» e con un livello di rischio almeno «moderato», ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, specifiche misure di contenimento dell'epidemia, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Nelle more dell'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima applicazione e fino al 15 gennaio 2021, al comma 2 è previsto che il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le richiamate procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applichi a una o più regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure della cosiddetta «zona arancione», di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno «di tipo 2» e il livello di rischio è almeno «moderato»;

b) le misure della cosiddetta «zona rossa», di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno «di tipo 3» e il livello di rischio è almeno «moderato».

L'articolo 3 prevede che per la violazione degli obblighi recati dagli articoli 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le eventuali sanzioni accessorie ivi previste.
L'articolo 4, al comma 1, prevede che, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri («zone rosse»), nonché in tutto il territorio nazionale – diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 – nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolga a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, e che quindi solo a partire dall'11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021 (nelle zone «gialle» e «arancioni») le predette scuole garantiscano almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. Dopo il 16 gennaio 2021 l'attività didattica continuerà ad essere disciplinata dai provvedimenti emergenziali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Al comma 2 si prevede che per le istituzioni scolastiche diverse da quelle secondarie di secondo grado resta fermo, anche dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. In questo stesso periodo è però consentito anche negli istituti secondari di secondo grado lo svolgimento dell'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
L'articolo 5 prevede disposizioni che regolano la manifestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. In particolare, al comma 1, si prevede che il consenso al trattamento sanitario per detti soggetti sia espresso dal loro tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4, registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
Al comma 2 si prevede che in caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili, il personale responsabile della residenza sanitaria assistenziale (RSA) o dell'analoga struttura comunque denominata assume la funzione di amministratore di sostegno del soggetto, al solo fine della prestazione del consenso. In tali casi, nel documento di prestazione del consenso di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte per tentare di reperire il rappresentante dell'incapace e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
Il comma 3 prevede che, qualora il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, accerti che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
Ai sensi del comma 4, il consenso reso in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto, in conformità a quella del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente o, in mancanza di questi, del parente più prossimo entro il terzo grado, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere reso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella dei predetti familiari. In caso di rifiuto di questi ultimi, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o il suo delegato, può chiedere, con ricorso al giudice tutelare, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
Al comma 5 si prevede che, in assenza di disposizioni di volontà dell'interessato e in caso di irreperibilità o indisponibilità dei familiari del medesimo, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dallo speciale amministratore di sostegno ex lege di cui al comma 2, unitamente alla relativa documentazione, è comunicato immediatamente dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato, anche attraverso posta elettronica certificata, al giudice tutelare competente per territorio, il quale, entro quarantotto ore, con proprio decreto, disposti gli eventuali accertamenti, convalida, o meno, il consenso espresso dal predetto amministratore di sostegno (comma 6). La decisione, a norma del comma 7, è comunicata entro le successive quarantotto ore all'interessato e al suo rappresentante, per mezzo di posta certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il comma 8 prevede che fino alla comunicazione del decreto di convalida il consenso prestato alla vaccinazione è inefficace, ma tuttavia (comma 9), decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto del giudice tutelare, il consenso si considera convalidato e acquista definitiva efficacia.
Il comma 10 prevede altresì che, in caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico della struttura, ovvero del direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o del suo delegato, i familiari di cui al comma 3 possono ricorrere al giudice tutelare perché ordini la somministrazione del vaccino.
Gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, la disciplina della clausola di invarianza finanziaria e della data di entrata in vigore del decreto-legge.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per motivi di sanità;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento
della diffusione del COVID-19)

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Articolo 2.
(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: «16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.».
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Articolo 3.
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Articolo 4.
(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Articolo 5.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite)

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Articolo 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

torna su