PDL 2844

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2844

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Presentato il 31 dicembre 2020

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'intervento normativo si rende necessario al fine di correggere un errore meramente tecnico e in tal modo ripristinare appieno la volontà espressa dal Parlamento durante i lavori di predisposizione della legge di bilancio.
L'articolo 1 del decreto-legge, infatti, sostituisce il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), che dispone la stabilizzazione dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, originariamente prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, per il solo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
In particolare, il comma 8, nel disporre che l'ulteriore detrazione compete anche negli anni successivi al 2020, non tiene conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre.
Pertanto, si ritiene necessaria l'introduzione di una norma di correzione del citato comma 8, al fine di chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021.
La nuova formulazione della disposizione è coerente con la relazione tecnica, per cui la correzione tecnica non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati per la norma contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2021.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020.

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante legge di bilancio 2021)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.”;

3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.».

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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