PDL 2841

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2841

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PEREGO DI CREMNAGO, GELMINI, FASCINA, RIPANI, APREA, BAGNASCO, BALDINI, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BOND, CANNATELLI, CANNIZZARO, CAON, CAPPELLACCI, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CRISTINA, D'ETTORE, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARIN, MILANATO, NAPOLI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, PORCHIETTO, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SISTO, TORROMINO, VERSACE, VIETINA, ZANGRILLO

Istituzione del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 23 dicembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Dalla fine della cosiddetta «guerra fredda», il sistema politico internazionale ha subìto importanti cambiamenti. La globalizzazione economica e sociale, la diffusione delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione, l'emersione di attori non statuali e la redistribuzione del potere tra gli attori statuali hanno modificato il profilo delle minacce e dei rischi con cui gli Stati si devono confrontare. Lo stesso concetto di sicurezza nazionale è mutato, ampliandosi: da una sicurezza quasi esclusivamente di tipo militare e «Stato-centrica» si è passati a una sicurezza multidimensionale e non più connessa a minacce provenienti solo da attori statuali. Le minacce e i rischi del XXI secolo sono diversificati, interdipendenti e globali. Dinamismo e fluidità caratterizzano l'attuale contesto strategico, nel quale ad una maggiore complessità si associa una minore prevedibilità. La distinzione tra sicurezza interna e sicurezza esterna tende a scomparire e con essa tendono a scomparire anche i confini tra politica estera, di difesa e di sicurezza. Negli ultimi anni molti Governi, seguendo l'esempio degli Stati Uniti d'America, hanno formulato e pubblicato strategie di sicurezza nazionale. Alla base di tali strategie vi è l'idea che la sicurezza e l'interesse nazionali possano essere tutelati solo superando la dicotomia tra sicurezza interna e sicurezza esterna, utilizzando in modo coerente e integrato tutti gli strumenti a disposizione di uno Stato. A tale proposito, un ruolo strategico nel modello statunitense è svolto dal «National Security Advisor» (NSA) ovvero il Consigliere personale del Presidente che gestisce gli affari relativi alla sicurezza nazionale. In particolare, l'NSA deve assicurarsi che il Presidente disponga di tutte le informazioni necessarie, che siano identificate tutte le opzioni possibili e che siano valutati i rischi connessi a ciascuna di esse. Deve, inoltre, garantire che i componenti del National Security Council siano correttamente coinvolti nel processo decisionale. Il Consigliere svolge un ruolo fondamentale nella gestione del processo di coordinamento e di integrazione che caratterizza il cosiddetto «National Security Council system» e ha il compito di stabilire le priorità tra le questioni che devono essere sottoposte all'attenzione del Presidente. Nel nostro ordinamento, insieme alla revisione della legge 3 agosto 2007, n. 124, sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, è quanto mai necessario prevedere una maggiore integrazione del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) della difesa nell'ambito delle agenzie informative, al fine di poter garantire un maggiore interscambio. A ciò si aggiunga la necessità di intervenire al fine di semplificare e di rendere più efficace l'interlocuzione interministeriale su tematiche fondamentali come gli accordi Government-to-Government, i poteri speciali dello Stato (golden power), le missioni militari internazionali, gli investimenti delle principali aziende nazionali e la tutela del patrimonio e delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale. A tale proposito, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica, sul modello americano del National Security Advisor. Al nuovo Dipartimento sono attribuiti compiti di raccordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico. Un Dipartimento strategico, quindi, che, simmetricamente all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, si fa garante di un'agenda che persegue l'interesse nazionale, assicurando il raccordo tra le diverse competenze dei Ministeri e favorendo l'azione del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso un maggiore verticalismo che l'epoca pandemica ha insegnato essere fondamentale. Tra le sue funzioni vi è, infatti, anche quella di impartire e di promuovere gli indirizzi in merito agli investimenti per il settore della difesa nonché delle principali aziende nazionali e per la tutela del patrimonio e delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale e, al contempo, di promuovere l'indirizzo di politiche riguardanti i settori della difesa, attraverso le missioni militari internazionali, e della politica estera. È, altresì, opportuno rilevare che il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica ha il compito di curare le attività di promozione della cultura della sicurezza, di cui alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 124 del 2007, in collaborazione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. A ciò si aggiunga che, in questo particolare momento storico, è necessario e non più procrastinabile programmare interventi volti a tutelare gli assetti principali del nostro Paese anche attraverso la sicurezza delle reti. Per questo motivo al Dipartimento per la sicurezza della Repubblica è attribuito il compito di promuovere e di supportare iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dello svolgimento dei servizi informativi, in coerenza con la strategia nazionale di sicurezza cibernetica (articolo 1).
L'attività del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica è disciplinata da un regolamento interno approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri e le sedute e tutti gli atti del Dipartimento sono segreti. Per l'esercizio delle sue funzioni il Dipartimento fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le spese per il funzionamento del Dipartimento sono poste a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento può, inoltre, avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate (articolo 2). Si dispone, inoltre, che il Dipartimento, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti ai lavori e tutte le persone che collaborano con il Dipartimento oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività svolta dallo stesso Dipartimento sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico (articolo 3).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica, al quale sono attribuite le competenze in materia di:

a) coordinamento dell'intera attività informativa di sicurezza della Repubblica, con specifico riferimento al patrimonio e alle infrastrutture di interesse strategico nazionale, tra il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico;

b) promozione dell'indirizzo di politiche riguardanti i settori della difesa, attraverso le missioni militari internazionali, e della politica estera;

c) definizione delle informazioni, delle analisi e dei rapporti riguardanti gli investimenti delle principali aziende nazionali e la tutela del patrimonio e delle infrastrutture di interesse strategico nazionale tra il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico;

d) promozione degli indirizzi in merito agli investimenti per il settore della difesa nonché delle principali aziende nazionali e per la tutela del patrimonio e delle infrastrutture di interesse strategico nazionale;

e) attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri con specifico riferimento ai settori della difesa e della politica estera;

f) promozione della cultura della sicurezza, di cui alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, d'intesa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

g) promozione di iniziative e di progetti di innovazione tecnologica nonché programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dello svolgimento dei servizi informativi, in coerenza con la strategia nazionale di sicurezza cibernetica.

2. Al Dipartimento per la sicurezza della Repubblica è preposto il Capo del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.
3. Il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica è dotato di tre Direzioni generali e di un'articolazione di livello dirigenziale generale posta alle dirette dipendenze del Capo del medesimo Dipartimento.

Art. 2.
(Organizzazione interna)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica.
2. Le sedute e tutti gli atti del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica sono segreti.
3. Gli atti acquisiti dal Dipartimento per la sicurezza della Repubblica sono sottoposti al regime determinato dall'autorità che li ha formati.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le spese per il funzionamento del Dipartimento per la sicurezza della Repubblica sono poste a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 3.
(Obbligo del segreto)

1. Il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti ai lavori e tutte le persone che collaborano con il Dipartimento oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività svolta dal medesimo Dipartimento sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non è stata autorizzata la divulgazione.

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