PDL 2840

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATASSINI, DURIGON, DE ANGELIS, GERARDI, SALTAMARTINI, ZICCHIERI, D'ERAMO, BELLACHIOMA, ZENNARO, CAPARVI, MARCHETTI, BAZZARO, MATTEO LUIGI BIANCHI, BILLI, BITONCI, ANDREA CRIPPA, DARA, FOGLIANI, IEZZI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, PANIZZUT, PATELLI, PRETTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN

Agevolazioni fiscali per la ripresa sociale ed economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017

Presentata il 23 dicembre 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! — Gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia negli anni 2016 e 2017 hanno determinato una drammatica situazione di crisi nelle aree dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successivi. La popolazione residente, le attività economiche e imprenditoriali, gli amministratori locali stanno affrontando da quasi cinque anni, sotto il profilo economico, relazionale e sociale le conseguenze di una calamità naturale su cui si innestano quelle devastanti della più grande catastrofe sanitaria da secoli.
La pandemia da COVID-19, sviluppatasi a partire dal 2020, ha amplificato a dismisura il quadro delle criticità esponendo un territorio già segnato a contraccolpi che accelerano il posizionamento di intere frazioni d'Italia nell'ambito delle aree altamente depresse.
Servono scelte rapide e mirate che esprimano la volontà, effettiva e commensurata alle criticità da superare, di riportare l'Appennino terremotato e il Centro Italia, di cui rappresenta la grande parte, a nuova vita.
Per quanto grande possa essere stato lo sforzo profuso per la ricostruzione del tessuto urbano e residenziale, esso risulterà di gran lunga sovradimensionato rispetto ai risultati che sono, peraltro, di là da venire. Bisogna attuare un percorso di riconversione economica e ricostituzione dell'ecosistema sociale di zone che rappresentano, dopo le grandi città d'arte italiane, il più straordinario volano per l'economia circolare e per la cultura, nonché un baluardo della tutela ambientale delle aree naturalistiche e non, che tanto spazio trovano negli obiettivi del Next Generation EU.
Nell'agosto del 2017, primo anniversario della grande scossa da cui tutto è cominciato, era già evidente come non sarebbe stato possibile escludere le variabili esogene dal processo di ricostruzione che segue quello che è stato definito il primo «terremoto plurale» per la molteplicità dei territori coinvolti e delle problematiche emerse in ogni ambito. Era evidente che i territori si trovavano a dover sfidare il futuro senza abbandonare la propria identità e che avrebbero dovuto investirvi per portare crescita e sviluppo. Era altrettanto evidente che, tra gli obiettivi primari, oggi non più procrastinabili, si collocava la necessità di un intervento strutturale («economia del sisma») perché il processo di ricostruzione riconvertisse in opportunità un evento doloroso. Non si è ancora proceduto ad affrontare una situazione straordinaria in ambito anche economico con interventi strutturali straordinari adeguatamente impattanti sul territorio nonostante anche le comunità locali in ogni loro componente, dall'istituzionale all'associativa, dall'università all'impresa, dalla politica alla rete degli stakeholder nel suo complesso, si siano spese progettualmente per la necessaria trasformazione dei vantaggi competitivi in economia della rinascita.
Ne è conseguito il progressivo aggravamento dei disagi e l'acuirsi della percezione di indeterminatezza del futuro con ripercussioni sul tessuto produttivo locale, sulla qualità della vita presente e sulle prospettive di sviluppo e rigenerazione di un territorio in cui la percentuale di abitanti con più di 65 anni di età è al di sopra della media nazionale mentre quella con meno di 14 anni di età è al di sotto. Quale futuro potrà esserci per le terre colpite dal terremoto plurale se non si invertirà la tendenza favorendo nuovi investimenti per generare occupazione? La recente introduzione della decontribuzione Sud per la regione Abruzzo, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha dato solo ad una parte di essi un importante vantaggio competitivo per la rinascita, misura che merita di essere ampliata all'intera area del cratere.
In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge, che muove le proprie ragioni dalla necessità (e dall'opportunità) di istituire specifiche aree con agevolazioni fiscali ad hoc, che facilitino in particolar modo lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana. L'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) dell'Aquila e dell'Emilia (prevista, rispettivamente, dall'articolo 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), a cui è seguita la zona franca urbana sisma centro Italia istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata una prima risposta di sostegno alle attività economiche. Nel tempo, pur trattandosi di uno strumento utile all'indomani dell'evento calamitoso, non appare sufficiente al pieno rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma nel 2016 e nel 2017.
Nelle crisi di sistema il ricorso alle politiche fiscali agevolate, se legato a forme di sostegno dell'economia reale, risulta particolarmente incisivo per lo sviluppo dei territori.
Del resto, il total tax rate per le imprese sfiora il 60 per cento e il sistema fiscale italiano si colloca al terzo posto per complessità a livello globale, preceduto solo da Turchia e Brasile. Il nostro Paese, inoltre, è agli ultimi posti per attrattività fiscale collocandosi ai primi posti tra i Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nei quali l'incidenza della tassazione – anche sulla retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti – è più elevata.
Di conseguenza, nella prospettiva che qui interessa, appare necessario e indispensabile prevedere specifiche misure di fiscalità di vantaggio per i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. In tali territori, pertanto, deve essere prevista l'istituzione di un'area connotata da più significative agevolazioni fiscali nella quale, oltre alle imprese già esistenti, si potranno insediare nuove realtà produttive opportunamente aiutate. Un'area di fiscalità agevolata, come noto, è una zona delimitata all'interno di una nazione alla quale sono applicate specifiche norme in materia finanziaria ed economica predisposte con l'obiettivo di attrarre imprenditori locali, nazionali e stranieri che possono essere interessati ad investire nei territori che beneficiano di trattamenti vantaggiosi in ambito fiscale, economico e finanziario e di procedure amministrative semplificate.
L'idea alla base dell'istituzione di un'area di fiscalità agevolata nei comuni del cosiddetto «cratere» è che tale zona potrà stimolare una rapida ripartenza economica in territori completamente fermi da anni, non solo sotto il profilo della circolazione della ricchezza, ma anche dell'investimento sociale, attirando lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento e anche da altre zone del Paese. In questo modo si stimolerà l'avvio di un processo inverso al processo di spopolamento in atto.
Purtroppo, ad oggi, l'area colpita dagli eventi sismici del 2016 è fortemente in difficoltà e priva di nuovi stimoli produttivi. Eppure, vi sono forti potenzialità: infatti, è un territorio molto esteso che comprende quattro regioni, l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria, diverse tra loro ma accomunate dall'essere poste lungo la dorsale appenninica, dotate di strutture logistiche in grado di servire il sistema produttivo, particolarmente vocate all'attività recettiva e turistica, nonché sede di prestigiosi atenei universitari che, in sinergia con il mondo dell'impresa, potrebbero dare avvio anche a distretti di high-tech in settori innovativi.
Esistono, quindi, tutte le condizioni ideali per l'istituzione di un'area di fiscalità agevolata in questi territori, senza disperdere il patrimonio storico, culturale e ambientale di cui le aree del cratere sono ricche. Non da ultimo, è proprio in attuazione dei princìpi costituzionali che il legislatore è chiamato a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno sviluppo sociale ed economico dei territori svantaggiati.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e territori contigui, di seguito denominati «cratere», nonché di supportare le attività economiche, artigianali, agricole e turistiche ivi esistenti.

Art. 2.
(Istituzione dell'area di fiscalità agevolata del cratere)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nel cratere è istituita un'area di fiscalità agevolata denominata «area di fiscalità agevolata del cratere».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale e le modalità operative dell'area di fiscalità agevolata del cratere.
3. Sono ammesse a usufruire dei benefìci previsti per l'area di fiscalità agevolata del cratere, di cui all'articolo 3, i professionisti, gli enti e le imprese che svolgono attività di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo, turistico e di servizi in genere, ai sensi di quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche del codice ATECO 2007, nonché le piccole e le micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che hanno la sede principale o l'unità locale situata nel cratere.
4. I benefìci di cui all'articolo 3 sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 insediati nel cratere nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2028 e a quelli già presenti nel cratere alla data di istituzione dell'area di fiscalità agevolata del cratere.
5. Sono esclusi dai benefìci di cui all'articolo 3 i soggetti che hanno uno scopo esclusivamente finanziario e quelli di cui alla categoria F del codice ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede principale o l'unità locale nel cratere e che comunque non concorrono, direttamente o indirettamente, alla crescita economica e allo sviluppo sociale del cratere.

Art. 3.
(Regime fiscale agevolato)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge possono usufruire, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 8, dei seguenti benefìci:

a) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni o di fabbricati situati nel cratere;

b) riduzione dei contributi previdenziali e assicurativi, limitatamente al personale residente nel cratere, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) esenzione dai dazi doganali per il trasporto di merci nel porto di Ancona, nell'aeroporto di Ancona-Falconara e nell'interporto Marche;

d) riduzione fino al 50 per cento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative all'acquisto di beni o di servizi;

e) limitatamente alle imposte locali, esenzione totale dalla quota di competenza dello Stato e riduzione da un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento della quota di competenza degli enti locali;

f) rimodulazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, d'intesa con la regione Marche, la regione Umbria, la regione Lazio e la regione Abruzzo;

g) riduzione da un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento degli oneri di urbanizzazione;

h) esenzione dei redditi d'impresa anche attraverso strumenti finalizzati al reinvestimento degli utili d'impresa, all'incremento dell'occupazione, alla realizzazione di investimenti in attività materiali e immateriali, avendo particolare riguardo alla ricerca e all'innovazione tecnologica;

i) sostegno al credito anche attraverso il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti alle seguenti condizioni:

a) i soggetti di cui all'articolo 2 devono mantenere la propria attività nell'area di fiscalità agevolata del cratere per almeno dieci anni, anche a seguito di proroga, pena la revoca con restituzione dei benefìci goduti;

b) almeno l'80 per cento del personale deve essere assunto tra soggetti residenti nel cratere o che hanno ivi trasferito la propria residenza entro sei mesi dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Durata)

1. L'area di fiscalità agevolata del cratere ha una durata di quindici anni, prorogabile per altri cinque anni.

Art. 5.
(Comitato di gestione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato di gestione dell'area di fiscalità agevolata del cratere, di seguito denominato «Comitato», avente compiti di coordinamento, di pianificazione e di promozione, anche a livello internazionale, dell'area.
2. Il Comitato è composto da nove membri nominati, uno per ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dalla provincia di Macerata, dai comuni del cratere, dalla regione Marche, dalla regione Umbria, dalla regione Lazio, dalla regione Abruzzo, dall'Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico centrale e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche.
3. Il Comitato si avvale degli uffici, della struttura organizzativa e del segretario generale della provincia di Macerata per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. L'attività del Comitato è, in particolare, finalizzata:

a) alla rigenerazione e allo sviluppo del cratere, nel rispetto delle peculiarità geografiche, paesaggistiche, sociali, culturali ed economiche;

b) alla realizzazione di interventi edilizi e urbanistici, assicurando la sicurezza antisismica e l'efficienza energetica;

c) alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse zone del cratere, al fine di rilanciare l'attività agricola e turistica favorendo, ove possibile, le colture biologiche;

d) all'eventuale modulazione dei benefìci di cui all'articolo 3 in relazione al grado di sviluppo economico e sociale delle diverse zone del cratere;

e) alla transizione energetica economicamente sostenibile, attraverso l'impiego delle energie rinnovabili, l'adozione di tecniche di risparmio energetico, la valorizzazione delle comunità energetiche, in un contesto di economia circolare;

f) alla ricerca tecnologica e scientifica, anche attraverso lo sviluppo di centri di ricerca e di innovazione;

g) alla valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla formazione in ambiti innovativi.

5. Il Comitato può avvalersi di un osservatorio tecnico-scientifico, in collaborazione con le istituzioni universitarie, le associazioni di categoria e gli ordini professionali presenti nel territorio, per la programmazione strategica e le attività di monitoraggio degli interventi.
6. Il Comitato, in conformità a quanto disposto dal presente articolo, predispone un piano strategico delle proprie attività da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre di ogni anno. Il primo piano strategico è predisposto entro tre mesi dalla nomina dei membri di cui al comma 2.

Art. 6.
(Sportello unico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato istituisce uno sportello unico avvalendosi, ove necessario, anche del supporto delle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, al quale conferire la competenza esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni, dei permessi, dei nulla osta e dei certificati, comunque denominati, relativi all'insediamento di attività economiche nell'area di fiscalità agevolata del cratere, prevedendo la riduzione di un terzo dei termini ordinari stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 7.
(Ulteriori disposizioni)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su