PDL 2838

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2838

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa delle deputate
SARLI, CORDA, DEL SESTO, DI LAURO, FARO, FLATI, PAPIRO, SPESSOTTO, TERZONI, TESTAMENTO

Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del benessere degli animali

Presentata il 21 dicembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 326/47 del 26 ottobre 2012, all'articolo 13 prevede che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Tale norma riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti e gli Stati nazionali ne devono prendere atto. In tal senso vi sono riferimenti che rimarcano l'orientamento del Trattato europeo nelle Costituzioni della Germania, dell'Austria e della Svizzera.
In Italia, nonostante la legislazione preveda una considerazione giuridica degli animali (a partire dall'articolo 544-bis del codice penale che stabilisce che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni), la loro copertura legislativa continua a essere indiretta perché quello che viene tutelato è «il sentimento» delle persone per gli animali.
Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico gli animali continuano a essere considerati come oggetti, non esistendo una categoria intermedia tra le persone e le cose.
Di conseguenza, anche aumentando le pene edittali dei delitti contro gli animali, le sanzioni penali non potranno essere incrementate più di quanto oggi prevedano le norme vigenti né avranno la reale valenza che avrebbero se all'animale fosse riconosciuto un diritto soggettivo.
La Corte di cassazione (III sezione, sentenza n. 950 del 13 gennaio 2015) ha dichiarato che gli animali «sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest'ottica, quindi, l'animale costituisce il bene giuridico protetto e non più l'oggetto materiale del reato, tanto che, per questa via, si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei princìpi fissati dalle carte internazionali».
Ma queste sentenze non possono essere lasciate alla sensibilità personale di un giudice, perché questo è un principio contrario alla certezza del diritto.
Nonostante l'inasprimento delle pene, i crimini a danno degli animali in Italia nel 2018, secondo il rapporto sulla Zoomafia del 2019 della Lega anti vivisezione, sono stati numerosissimi: ogni 55 minuti è stato aperto un fascicolo giudiziario per reati a danno di animali, 26 fascicoli aperti e 16 indagati al giorno, quindi uno ogni 90 minuti. Si sono registrati, quindi, circa 16 procedimenti e 10 indagati ogni 100.000 abitanti.
Questi dati sono stati forniti dalle procure ordinarie e per i minorenni e offrono uno spaccato reale delle illegalità di cui sono vittime gli animali.
La vita di ciascun animale ha un valore, qualsiasi sia la sua condizione, di animale selvatico, di affezione o altro, e come essere senziente gli è riconosciuta la capacità di provare emozioni, come la gioia, il dolore e la tristezza.
L'Italia quindi, elevando i diritti degli animali in ambito costituzionale, ha la possibilità di farsi protagonista di un mutamento che, da una parte, recepisca la pressante domanda dell'opinione pubblica che chiede maggiori tutele nei confronti degli animali e, dall'altra, affermi il principio che l'animale è un soggetto e non più un semplice oggetto da tutelare.
La presente proposta di legge costituzionale punta a recepire e a ordinare alcuni princìpi che sono già presenti nel nostro ordinamento giuridico, a seguito dei forti cambiamenti culturali intervenuti nella società in questi ultimi anni, innalzandoli a princìpi costituzionali.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Alla lettera s) del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei beni culturali e del benessere animale».

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