PDL 2831

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2831

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARDINALE

Disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer

Presentata il 16 dicembre 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge il riconoscimento della rilevanza sociale dell'attività di assistenza e di cura, in ambito familiare, a persone disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a persone, sempre nel predetto ambito familiare, affette dal morbo di Alzheimer. Tale attività ha un assoluto rilievo e una notevole diffusione sociale se si considera che, dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta che un'elevatissima percentuale di persone disabili vive con la famiglia di origine, costituendo tuttora il nucleo familiare il luogo nel quale queste sono assistite prevalentemente e in modo continuativo, sia pure con notevoli oneri, economici ma non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Spesso, infatti, l'assistenza e la cura ai disabili gravi costituiscono per i familiari non solo un impegno volontariamente assunto per ragioni affettive, ma anche una necessità dovuta a condizioni economiche non agiate che non consentono loro di avvalersi di professionisti del settore, il cui compenso è di importo considerevole. All'impegno del lavoro esterno, per i familiari dei disabili si aggiunge, quindi, l'onere della prestazione dell'attività quotidiana di assistenza e di cura, che determina un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata, per i quali deve essere riconosciuta l'equiparazione ai lavori particolarmente usuranti in ragione dell'analogo impegno, stress e logoramento fisico e mentale che tale attività inevitabilmente comporta. Lo stesso riconoscimento deve essere previsto per i familiari che si prendono cura dei soggetti affetti dal morbo di Alzheimer.
Ciò premesso, la presente proposta di legge intende prevedere la possibilità, per i lavoratori che all'interno della famiglia assistono una persona disabile con invalidità pari al 100 per cento, ossia una persona che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (assistenza già prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e dalla legge n. 104 del 1992), o una persona affetta dal morbo di Alzheimer, di accedere al prepensionamento, purché il beneficiario del prepensionamento sia un parente o un affine entro il secondo grado del soggetto assistito, che possa essere individuato come referente unico per l'assistenza ai sensi della normativa introdotta dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010 e dal decreto legislativo n. 119 del 2011.
Il diritto al prepensionamento è previsto nella misura di tre mesi per ogni anno di assistenza prestata al soggetto disabile o affetto dal morbo di Alzheimer. Al fine di assicurare l'effettività della prestazione del lavoro di assistenza e di cura che costituisce il presupposto per il diritto al prepensionamento, l'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che, qualora il beneficiario del prepensionamento abbia senza giustificato motivo cessato la convivenza con la persona assistita, è sottoposto a una riduzione del 30 per cento della pensione, a partire dalla data di cessazione della convivenza. La presente proposta di legge intende, quindi, attuare sia il principio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 104 del 1992, in base al quale lo Stato garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia dei disabili, ne promuove l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola, così come nel lavoro, favorendo ove possibile una serie di interventi, prestazioni, servizi, azioni mirate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica, sia i princìpi garantiti dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prevedono l'obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività di cura e di assistenza prestata, da parte di lavoratori, a familiari con inabilità lavorativa permanente, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché l'attività di cura e di assistenza prestata, da parte di lavoratori, a familiari affetti dal morbo di Alzheimer è equiparata, ai fini dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, qualora sia svolta con carattere di continuità e in ambito familiare.
2. Ai fini della presente legge, per lavoratori ai quali è riconosciuta, ai sensi del comma 1, l'equiparazione dell'attività di cura e di assistenza, si intende uno solo dei parenti entro il secondo grado, o degli affini entro il secondo grado, della persona invalida assistita il quale, in qualità di referente unico, presti le attività di assistenza previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Il limite di età pensionabile dei lavoratori ai quali è riconosciuta l'equiparazione di cui al comma 1 è anticipato di tre mesi per ogni anno di assistenza continuativa alla persona disabile o affetta dal morbo di Alzheimer.

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di colui il quale avendo avuto accesso al beneficio di cui all'articolo 1 abbia senza giustificato motivo cessato la convivenza e l'attività di assistenza e di cura alla persona disabile o affetta dal morbo di Alzheimer è disposta la riduzione del 30 per cento della pensione, a partire dalla data di cessazione della convivenza.

Art. 3.

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Attività di cura e di assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento o a familiari affetti dal morbo di Alzheimer».

torna su