PDL 2824

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2824

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

( DI MAIO )

e dal ministro della difesa
( GUERINI )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020

Presentato l'11 dicembre 2020

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

1. Finalità.

L'Accordo ha lo scopo di fornire un adeguato quadro giuridico per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. Contenuto dell'Accordo.

L'Accordo è composto da una breve introduzione e da dodici articoli.
L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
L'articolo 2 prevede:

a) che le amministrazioni competenti a organizzare e a gestire le attività sono i rispettivi Ministeri della difesa e che le consultazioni annuali tra le Parti possono svolgersi alternativamente in Italia e a Gibuti;

b) che potranno essere stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione, riassumibili nelle seguenti:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione delle Forze armate, struttura ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

organizzazione e gestione delle Forze armate;

questioni relative all'ambiente associate alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;

attività formative e addestrative in campo militare;

servizio di sanità militare, storia e sport militari;

altre aree di interesse delle Parti;

c) che le modalità di cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, saranno le seguenti:

visite di delegazioni di enti civili e militari;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa;

scambi di personale, nonché di studenti provenienti dagli istituti militari;

partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, seminari, tavole rotonde e colloqui, organizzati presso enti civili e militari della difesa;

partecipazione a esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace;

visite di navi o velivoli militari;

scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa;

altri ambiti di interesse comune delle Parti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire eventuali cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie strutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che per quanto riguarda l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare saranno stipulati tra i Ministeri della difesa delle Parti programmi adeguati, che tengano conto della legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari e sanitari e le modalità di dettaglio relative alla forma di cooperazione specifica. Per le attività che coinvolgeranno più di dieci persone saranno predisposti dei programmi specifici sulla base di quanto previsto dall'articolo. 2. Tutte le attività previste dall'Accordo saranno subordinate alla disponibilità dei fondi delle Parti.
L'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione e, in particolare, riconosce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le infrazioni commesse nel territorio e punite sulla base della legislazione dello Stato ospitante. Le autorità dello Stato inviante hanno tuttavia il diritto di esercitare la propria giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, per i reati commessi da questo che minacciano la loro sicurezza o il loro patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso. È previsto che lo Stato che ha il diritto di esercitare la giurisdizione in via prioritaria possa rinunziarvi e sono altresì previste diverse garanzie in favore della persona assoggettata alla giurisdizione competente.
L'articolo 5 prevede che la Parte inviante sia civilmente responsabile per i danni causati dai membri del proprio contingente attraverso atti o fatti compiuti nel servizio o in occasione dello stesso. La Parte ospitante è civilmente responsabile per i danni causati alla Parte inviante che siano stati commessi in servizio o in occasione del servizio. Nel caso, invece, di una domanda risarcitoria proveniente da terzi, la Parte chiamata in causa pagherà un indennizzo appropriato secondo equità per i danni causati da un atto o da un'omissione ovvero per negligenza da parte di un membro del proprio personale nell'esercizio delle proprie funzioni, connesse all'Accordo, o violando un diritto legittimamente protetto.
L'articolo 6 dispone che le autorità dello Stato inviante esercitano la competenza esclusiva in materia di disciplina sulle proprie Forze e sui membri del personale.
L'articolo 7 riguarda la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, relativamente ai seguenti oggetti:

navi costruite per uso militare e relativo equipaggiamento;

aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;

carri e veicoli per uso militare;

armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

bombe, mine (eccetto le mine anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

materiale speciale blindato per uso militare;

materiali specifici per la formazione militare;

macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette da Stato a Stato o attraverso l'intermediazione di società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, dovranno essere rispettati i princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
Le attività nel campo dell'industria della difesa, nella ricerca e nello sviluppo degli armamenti e dei materiali militari possono svolgersi nei seguenti modi:

ricerca e sviluppo scientifico;

scambio di esperienze nel campo tecnico;

produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

supporto alle industrie della difesa e agli organismi governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

L'articolo 8 disciplina l'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Paesi. Si prevede, inoltre, che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. La disciplina degli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti dallo stesso articolo è demandata a un accordo di sicurezza da stipulare tra i due Stati.
L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali, sempre nei limiti dell'Accordo. Inoltre, si stabilisce che i programmi di sviluppo, i quali consentiranno l'applicazione dell'Accordo, saranno predisposti e realizzati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza. Infine è stabilito che le Parti potranno emendare o rivedere il testo dell'Accordo per mutuo consenso attraverso uno scambio di note verbali per via diplomatica. I protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.
L'articolo 12 dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attraverso la quale le Parti si comunicheranno ufficialmente, per via diplomatica, il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del medesimo Accordo, e che esso rimarrà in vigore per tre anni con rinnovo a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti fino a quando una delle due Parti non decida di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo di Gibuti in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, per il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcuni tipi di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo integra l'ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Parimenti, in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Come sopra evidenziato, il contenuto dell'Accordo non coinvolge funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando quindi compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può essere autorizzata solo per via legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea né vi sono giudizi pendenti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo né vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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