PDL 2812

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2812

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( CONTE )

e dal ministro della salute
( SPERANZA )

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( BOCCIA )

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Presentato il 2 dicembre 2020

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Onorevoli Deputati! – A causa dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria che è conseguita alla diffusione pandemica del COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, in prossimità delle festività natalizie si rende necessario apportare alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e a contrastare i rischi sanitari nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine è stato predisposto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, costituito dall'articolo 1, che contiene le norme corrispondenti alle finalità illustrate, e dall'articolo 2, che disciplina l'entrata in vigore dell'atto.
In primo luogo, al comma 1 dell'articolo 1 si interviene prolungando da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata delle misure per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza in atto, adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Per quanto riguarda le festività natalizie, in considerazione dell'attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi, al comma 2 dell'articolo 1 è stabilito, nell'ambito del territorio nazionale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse, e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche il divieto di ogni spostamento tra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero compiuti per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in una regione o provincia autonoma diversa e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche in quelle ubicate in un diverso comune. Si precisa che gli spostamenti da e per l'estero non rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.
Il comma 3 dello stesso articolo 1 stabilisce che, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono inoltre prevedere, per l'intero territorio nazionale, specifiche misure individuate tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196).

Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, interviene sulla disciplina relativa alle misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'emergenza in atto da COVID-19. In particolare, si modifica il termine massimo di durata delle misure adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33, e si prevedono, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, limitazioni agli spostamenti in entrata e in uscita, nell'ambito del territorio nazionale, tra i territori di diverse regioni o province autonome e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da specifiche esigenze all'uopo individuati. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, salve alcune eccezioni. Inoltre, si prevede che, nel medesimo periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere adottate specifiche misure, individuate tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario.
Atteso il carattere ordinamentale delle predette disposizioni, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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