PDL 2801

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2801

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIANI, CARNEVALI, FRAGOMELI, LATTANZIO, MURONI, NOJA, RIZZO NERVO, VISCOMI

Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei minori

Presentata il 26 novembre 2020

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende affrontare, in modo sistematico, la prevenzione e il contrasto del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti, cioè dei soggetti di età compresa tra 0 e 17 anni, nel nostro Paese.
Sappiamo, da diverse indagini nazionali, quanto tale fenomeno sia diffuso: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato nel 2015 un rapporto che indica in circa 100.000 i minori in carico ai servizi sociali per maltrattamento.
Tale numero rileva solo i casi emersi, rilevati e segnalati, mentre la violenza sui minori è ancora sostanzialmente sommersa, se è vero che l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima il rapporto fra casi emersi e casi non emersi in circa 1 a 9.
Siamo di fronte, dunque, a un fenomeno molto diffuso, esteso e pervasivo, che non solo lede i diritti fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e la dignità del bambino, ma ha pesanti ripercussioni sulla salute e sul benessere psicologico, fisico e sociale della persona lungo tutto il percorso della sua vita.
Il fenomeno del maltrattamento ha un rilevante impatto non solo sulla vita delle persone, ma anche sullo Stato e sulla società. Diversi studi a livello internazionale e nazionale hanno calcolato i costi sociali della violenza sui minori, stimati in circa 13 miliardi di euro in Italia (0,84 per cento del prodotto interno lordo), secondo una ricerca dell'università Bocconi, CISMAI e Terre des Hommes, con un incremento annuo di nuovi casi di poco meno di 1 miliardo di euro.
Negli ultimi trenta anni, numerosi Stati in tutto il mondo hanno adottato diversi atti normativi e misure a protezione dei minori, dal Child Abuse Prevention and Treatment Act degli Stati Uniti d'America del 1974, successivamente emendato nel 2010, al Children Act del Regno Unito del 1989, emendato nel 2004, solo per citarne alcuni. Con il Primo rapporto su violenza e salute dell'OMS del 2002 si è affermato che la violenza rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo dopo la morte e la disabilità e sono state fornite diverse raccomandazioni finalizzate a prevenirla.
Inoltre, negli ultimi anni è cresciuto il numero di ricerche sullo sviluppo cerebrale precoce, relative anche agli effetti del maltrattamento sullo sviluppo cerebrale durante la prima infanzia e l'infanzia. Questo tipo di ricerca indica chiaramente che lo sviluppo cerebrale può essere fisiologicamente alterato da uno stress prolungato, grave o inaspettato, compreso il maltrattamento, durante i primi anni di vita del bambino. Una tale alterazione dello sviluppo cerebrale può, a sua volta, incidere negativamente sulla crescita fisica, cognitiva, emotiva e sociale del bambino.
Nel nostro Paese esiste un solido ordinamento rispetto alla tutela giuridica dei bambini vittime di maltrattamento, che necessita certamente di miglioramento per una più forte centratura sull'interesse del minore, ma esiste un frammentario e debole assetto normativo rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dei minori dal maltrattamento. Accade, infatti, che, accanto a percorsi giudiziari di tutela codificati in specifici procedimenti, non esistano percorsi altrettanto definiti e certi per la protezione dei minori con una chiara suddivisione delle responsabilità istituzionali. Ci si riferisce, in particolare, a tutte quelle indispensabili misure di presa in carico del minore vittima di abuso, quali la cura psicologica, l'assistenza morale e affettiva e l'accompagnamento nella crescita, che invero dovrebbero essere una base fondamentale della procedura di tutela. Su questi aspetti i servizi sociali dei comuni e le aziende sanitarie locali hanno, spesso, adottato soluzioni istituzionali molto diverse che, tuttavia, presentano un rilevante grado di disomogeneità e soprattutto una copertura territoriale parziale e discontinua, laddove la debole organizzazione strutturale dei servizi sociali non solo non consente la predisposizione di adeguate misure, ma rappresenta un forte ostacolo alla rilevazione e alla segnalazione degli abusi sui minori.
Anche la prevenzione del maltrattamento dell'infanzia in Italia non è costruita su princìpi di politica strutturale, ma è rimessa alla libera e discrezionale iniziativa della programmazione nazionale, regionale e locale in ambito sociale e sanitario con risultati di scarso impatto.
Le ricerche scientifiche hanno identificato alcuni interventi di prevenzione efficaci, come la formazione alla genitorialità, i servizi di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare (home visiting), le visite domiciliari e i programmi curriculari di prevenzione primaria nella scuola. Sono stati anche realizzati alcuni interventi promettenti, come l'accesso crescente ai servizi prenatali e materno-infantili, e un minor uso di alcolici.
La presente proposta di legge intende segnare un importante punto di svolta per garantire il benessere di tutti i minori nel nostro Paese. Un benessere che la presente proposta di legge vuole garantire sia ai minori maltrattati sia ai minori più o meno esposti al rischio di maltrattamento attraverso interventi e misure di tipo strutturale che possano rendere effettivamente esigibili i diritti sanciti dalle convenzioni internazionali.
Nel nostro Paese sono state recepite alcune importanti convenzioni, da quella, già citata, dell'ONU del 1989, a quelle di Strasburgo, Lanzarote e Istanbul, ma il semplice recepimento non è un atto giuridicamente sufficiente per garantire l'efficacia e l'applicazione di queste norme del diritto internazionale. Con la presente proposta di legge si intende andare oltre il semplice «recepimento» per dotare il nostro Paese di un insieme coordinato di norme applicative delle convenzioni, che introducono nuovi processi e definiscono nuove responsabilità.
Inoltre, l'adesione dell'Italia agli Obiettivi dello sviluppo sostenibile 2030 sollecita l'adozione di misure legislative volte a favorire il benessere dei minori, con particolare riferimento a quelli in condizioni di disagio o che hanno subìto maltrattamenti.
Nella presente proposta di legge sono contenute molte parole-chiave. La prima e più importante è la parola «prevenzione», declinata in tutti i suoi tre aspetti: prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Questo è stato previsto perché il vero obiettivo della presente proposta di legge nel lungo periodo è quello di eliminare la violenza e non soltanto di «riparare» i suoi danni.
Si crede fermamente che questo sia l'approccio culturalmente nuovo che la presente proposta di legge deve introdurre: dobbiamo intervenire prima che il maltrattamento si verifichi e dobbiamo imparare a strutturare in Italia politiche nuove che abbiano questa prospettiva di prevenzione, utilizzando gli indicatori sociali e sanitari già esistenti che permettono di identificare le famiglie a rischio.
Per questo anche gli interventi di protezione sono inquadrati come prevenzione terziaria per prevenire gli effetti distruttivi anche nei minori che siano già vittimizzati.
A queste parole, che costituiscono il linguaggio comune entro il quale inquadrare gli interventi della presente proposta di legge, è dedicato l'articolo 2 sulle definizioni, in quanto nel nostro Paese è necessario introdurre ufficialmente le definizioni di maltrattamento già proprie della comunità scientifica internazionale e dell'OMS, alle quali si è fatto costante riferimento.
La presente proposta di legge prevede, innanzitutto, un livello di responsabilità centrale e statale molto importante, ovvero un Ufficio nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti molto precisi di coordinamento interministeriale, come stabilisce l'articolo 3. Il maltrattamento va affrontato secondo una logica interdisciplinare e, quindi, secondo un sistema di risposte interministeriali. Infatti, seguendo le raccomandazioni delle agenzie internazionali, a cominciare dall'OMS, l'approccio al tema della «prevenzione» necessita di una cornice metodologica che faccia riferimento al quadro «ecologico», consentendo quella multidisciplinarità indispensabile per affrontare il tema in maniera sistematica ed efficace.
L'indice regionale sul maltrattamento relativo al 2020, rilevato dall'organizzazione umanitaria CESVI e dal Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia con il contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Ministero dell'istruzione, dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali e dell'Istituto degli innocenti, evidenzia la grande disomogeneità nazionale e, conseguentemente, indica la necessità di porre l'attenzione sulle competenze genitoriali e sullo sviluppo delle stesse nel quadro ecologico, garantendo così una perequazione di interventi in tutto il territorio nazionale.
L'istituendo Ufficio nazionale deve prevedere anche l'istituzione di un osservatorio epidemiologico per abusi e maltrattamenti che metta in campo un sistema di sorveglianza epidemiologica caratterizzato da:

1) semplicità: il sistema dovrebbe produrre i dati necessari nel modo più semplice e diretto possibile;

2) flessibilità: il sistema dovrebbe poter essere modificato con costi minimi in base alle condizioni operative e ai dati richiesti;

3) accettabilità: le persone che devono fornire le informazioni, attraverso interviste e altre modalità, dovrebbero essere disponibili a partecipare ed essere coinvolte nella progettazione del sistema, laddove possibile;

4) affidabilità: un sistema affidabile che scopre un grande numero di casi nella popolazione di riferimento e che esclude la maggior parte dei falsi casi è un sistema ad alta sensibilità, ad alta specificità e ad alto valore predittivo positivo. Questo permette ai destinatari finali di fidarsi dell'accuratezza dei dati;

5) utilità: il sistema dovrebbe essere pratico e accessibile e dovrebbe accrescere la conoscenza del problema;

6) sostenibilità: il sistema dovrebbe essere di facile mantenimento e aggiornamento, con adeguate risorse finanziarie e umane dedicate per poter assicurare le operazioni in itinere;

7) puntualità: il sistema dovrebbe generare informazioni aggiornate con ritardi minimi.

La prevenzione del maltrattamento e la protezione dei minori coinvolgono molti Ministeri che necessitano di un livello forte di coordinamento: i Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
L'Ufficio nazionale può agire come unità centrale di coordinamento dei compiti dei Ministeri, di pianificazione con uno specifico programma nazionale di prevenzione del maltrattamento, che l'OMS ci chiede da almeno un decennio, e di sviluppo delle relazioni con il complesso sistema delle autonomie locali, delle regioni e dei comuni, e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché come gestore dell'indispensabile sistema nazionale di monitoraggio del maltrattamento.
Diverse sono le innovazioni in termini di interventi e di servizi che la presente proposta di legge promuove in tutto il territorio nazionale a garanzia dei diritti di protezione e con la stretta cooperazione delle regioni.
Per la prevenzione primaria, rivolta a tutta popolazione, la presente proposta di legge prevede servizi e interventi di informazione, di formazione e di sensibilizzazione in favore delle famiglie e dei minori, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento. Al Ministero della salute è affidato il compito, in tutte le articolazioni del Servizio sanitario nazionale, di informare e di formare le famiglie sull'importanza del benessere psicofisico e affettivo del minore. Tali misure sono, altresì, comprese nel Piano sanitario nazionale e nel citato programma nazionale di prevenzione del maltrattamento. I Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca realizzeranno azioni di informazione e di formazione per la prevenzione del maltrattamento rivolte agli alunni e agli studenti, sulla base di apposite linee guida adottate con decreto ministeriale e comprese nel piano triennale dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica, nonché azioni di formazione del personale scolastico per la rilevazione precoce del maltrattamento e per la sua segnalazione. Un aspetto importante è, inoltre, l'inserimento nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie, sociali, educative, scolastiche e giuridiche di specifici insegnamenti sul riconoscimento e sulla rilevazione delle forme di maltrattamento, sulle procedure di segnalazione, sulle misure di prevenzione e sui percorsi di protezione e di cura.
Un forte investimento è previsto anche per i percorsi sulla genitorialità positiva a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, è previsto che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale promuova la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore. Tali programmi dovranno essere inseriti nel contratto nazionale di servizio.
La prevenzione secondaria per i minori più esposti al rischio di maltrattamento, cui è dedicato l'articolo 6 della presente proposta di legge, prevede diversi interventi di rilevazione, di accompagnamento, di supporto, di consulenza e di presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze sfavorevoli infantili. Una specifica attenzione è volta alla costruzione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio.
Sulla base di apposite linee guida definite dall'Ufficio nazionale, le aziende sanitarie locali e gli enti locali, anche costituiti in ambiti territoriali sociali, dovranno istituire, inoltre, servizi socio-sanitari di cure domiciliari, ovvero servizi di home visiting, in favore di minori nella fascia di età compresa fra 0 e 3 anni, rilevati dai sistemi locali di rilevazione e di segnalazione, e delle loro famiglie, in cui si ravvisi la presenza di un rischio di maltrattamento per il minore.
Si intende, poi, favorire l'accesso precoce dei minori a rischio negli asili nido assicurando l'accesso agevolato o gratuito ai minori in carico al servizio di cure domiciliari.
Si ritiene, inoltre, fondamentale individuare già alla nascita la presenza di eventuali fattori di rischio prevedendo, qualora tali fattori siano presenti, la predisposizione di adeguati programmi di sorveglianza e di formazione per lo sviluppo di una genitorialità responsabile da parte dei servizi territoriali coordinati dal pediatra di libera scelta.
Il sostegno alla genitorialità e i servizi di home visiting sono, secondo l'OMS, i caposaldi della strategia della prevenzione precoce del maltrattamento: una prevenzione attenta ai fattori di rischio ma fondata sul potenziamento dei fattori di protezione e sulla resilienza, sia individuale che familiare e comunitaria.
Pertanto, si dovrebbe prevedere l'introduzione di competenze sociali e psicologiche nei reparti di ostetricia e nelle strutture abilitate al parto per l'individuazione di fattori di rischio, in particolare per la diagnosi precoce dei disturbi psicologici legati alla depressione puerperale e alle situazioni di violenza intrafamiliare.
Appare, altresì, necessaria una comunicazione efficace e tempestiva con i pediatri di libera scelta, che dovrebbero ricevere una formazione specifica sui fattori di rischio legati a situazioni sociali, a psicopatologie dei nuclei familiari o a caratteristiche del minore (prematurità, malformazioni congenite, disabilità eccetera), sui fattori protettivi e sugli eventi critici che possono scatenare il maltrattamento.
Le regioni e le province autonome, sulla base di specifici indirizzi definiti dall'Ufficio nazionale, dovranno anche promuovere programmi integrati di formazione e di consulenza rivolti ai genitori in tutto l'arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato. Una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione secondaria è richiesta in favore dei minori con disabilità.
L'articolo 7 della presente proposta di legge è dedicato alla prevenzione terziaria, ovvero ai servizi di protezione dei minori. Esso prevede che le regioni e le province autonome, in collaborazione con gli enti locali, garantiscano l'attivazione di almeno un servizio di protezione dei minori in ciascuna provincia, dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori forniranno prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, supporto e cura per le famiglie e i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi di protezione dovranno tenere conto del superiore interesse del bambino e assicurare l'ascolto e la partecipazione dello stesso. Si prevede anche che i servizi di protezione possano essere organizzati e gestiti sulla base di accordi tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati. Ma questi servizi, snodi fondamentali della protezione, dovranno essere regolati sulla base di appositi standard di qualità definiti dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con i Ministeri della salute, della giustizia e dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, la presente proposta di legge prevede l'obbligo di individuare un coordinatore responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio. In questo modo a ogni minore inserito in un percorso di protezione sarà assicurato un responsabile del suo caso e della sua cura, specificamente formato. I servizi sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali di prevenzione primaria e secondaria.
Gli articoli 8 e 9 della presente proposta di legge mirano a rafforzare il sistema di garanzie rispetto alla cura e alla salute dei minori vittime di maltrattamento e di quelli che si trovano a vivere fuori della famiglia di origine.
L'articolo 8 afferma che il maltrattamento dei minori rappresenta un problema di salute pubblica e costituisce una priorità di intervento delle politiche nazionali nel settore della salute, attribuendo le responsabilità istituzionali in tale materia al Ministero della salute e alle regioni. Una specifica attenzione è dedicata ai livelli essenziali di assistenza per la cura dei minori maltrattati, che dovranno essere non solo previsti, come già accade, ma anche garantiti e controllati con appositi monitoraggi. Anche per la rilevazione precoce, il Servizio sanitario nazionale dovrà garantire l'organizzazione del sistema di rilevazione precoce del maltrattamento e l'erogazione di prestazioni mediche specialistiche, psicologiche e psicoterapeutiche (previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017), quali interventi di prevenzione secondaria e terziaria del maltrattamento in favore dei minori sia vittime che autori di maltrattamento.
L'articolo 9 è dedicato alle garanzie delle cure per i minori che si trovino a vivere temporaneamente fuori della famiglia di origine. Si prevede, innanzitutto, un'efficace promozione dell'affidamento con campagne di formazione e di informazione per le famiglie attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i gestori di siti internet, con la definizione degli standard minimi nazionali dei servizi per l'affidamento familiare e con la promozione di forme di affidamento familiare esteso anche all'intero nucleo familiare o ispirate a flessibilità oraria e organizzativa. A garanzia della qualità degli interventi delle comunità di tipo familiare, sono previsti la definizione degli standard minimi nazionali delle comunità di tipo familiare e dei relativi sistemi di verifica e controllo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione e l'aggiornamento del registro nazionale delle comunità di tipo familiare, in collaborazione con le regioni e con le province autonome, nonché il monitoraggio e il controllo, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi agli inserimenti in comunità di tipo familiare, alle prestazioni svolte e ai risultati. È inoltre previsto l'obbligo dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle comunità di tipo familiare in tutte le regioni.
All'articolo 10, la presente proposta di legge affronta il tema delle risorse finanziarie, agendo su due fronti:

a) da un lato, sul ridisegno organizzativo di servizi e di interventi che sono già finanziati con il Fondo sanitario nazionale, con il Fondo nazionale delle politiche sociali o con altri fondi statali e locali; tale riordino impone una diversa agenda di priorità di spesa e un'ottimizzazione degli investimenti già finanziati con altri interventi normativi;

b) da un altro lato, sull'introduzione di un programma nazionale di nuovi interventi per il quale è previsto uno specifico finanziamento con l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, destinato per il 5 per cento all'Ufficio nazionale e per il restante 95 per cento alle regioni, e la cui dotazione dovrà essere definita annualmente dalla legge di bilancio.

Giova ricordare in questa sede quanto l'investimento nella prevenzione del maltrattamento consenta rilevanti risparmi ed economie nel bilancio dello Stato a medio e a lungo termine, quantificabili in circa 13 miliardi di euro. Come già dimostrato da illustri economisti (si cita per tutti il premio Nobel James Heckman e la sua famosa equazione), l'investimento nella prevenzione precoce del disagio dei minori produce un rilevante guadagno per le casse dello Stato e per l'economia nel suo complesso.
Infine, l'articolo 11 stabilisce che le regioni e le province autonome prevedano adeguate iniziative di formazione e di aggiornamento sulle disposizioni della legge, in collaborazione con altri soggetti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge prevede interventi e misure strutturali e sistemici finalizzati a garantire la prevenzione del maltrattamento dei minori, nonché la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamento.
2. L'attuazione di interventi e di misure di prevenzione e di cura efficaci e basati sull'evidenza ha la finalità di ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla salute dei minori e i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per la società.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

a) minore: una persona di età compresa tra 0 e 17 anni;

b) maltrattamento dei minori: tutte le forme di cattivo trattamento fisico o psicologico, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente, di sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla sopravvivenza, alla salute, allo sviluppo o alla dignità del minore, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere, nonché tutte le altre forme di maltrattamento attuate attraverso l'uso di apparecchiature tecnologiche di comunicazione e di intrattenimento;

c) violenza assistita: l'esposizione, occasionale o ripetuta, diretta o indiretta, di un minore ad atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica su adulti o minori;

d) prevenzione primaria: gli interventi e le misure rivolti alla popolazione generale, in particolare alle famiglie e ai minori, per evitare l'insorgenza di forme di maltrattamento;

e) prevenzione secondaria: gli interventi e le misure rivolti alle famiglie e ai minori più esposti ai fattori di rischio del maltrattamento con la finalità di rafforzare i fattori di protezione e di ristabilire il benessere del minore e dell'ambiente familiare;

f) prevenzione terziaria: gli interventi e le misure di protezione e di cura rivolti ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie al fine di ridurre il danno e le conseguenze nei successivi stadi di sviluppo e nell'età adulta.

Art. 3.
(Ufficio nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, di seguito denominato «Ufficio».
2. La dotazione organica dell'Ufficio, retto da un dirigente, è fissata per il primo triennio nel limite massimo di trenta unità ed è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente dei Ministeri.
3. L'Ufficio opera in stretto coordinamento con i Ministeri competenti in materia di infanzia e di adolescenza, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le singole regioni e province autonome, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112.
4. L'Ufficio ha i seguenti compiti:

a) coordinamento interministeriale delle politiche, dei programmi e degli interventi di prevenzione del maltrattamento, di protezione e di cura dei minori vittime di maltrattamento, nonché dell'attuazione della presente legge;

b) pianificazione, realizzazione e valutazione di un programma nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, di durata quinquennale, comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) promozione e coordinamento degli interventi di formazione del personale e degli operatori dei settori sanitario, scolastico, giudiziario e sociale;

d) definizione, in collaborazione con i Ministeri competenti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di linee guida e di procedure per garantire l'efficacia dell'applicazione delle leggi in materia di prevenzione del maltrattamento e di cura e tutela dei minori maltrattati;

e) coordinamento del Sistema nazionale di monitoraggio sul maltrattamento dei minori di cui all'articolo 4;

f) promozione di studi e di ricerche in materia di prevenzione del maltrattamento dei minori, anche in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

g) promozione di una conferenza annuale, in collaborazione con gli enti del Terzo settore operanti a livello nazionale, sul contrasto del maltrattamento dei minori per illustrare i programmi e le attività svolte e per acquisire valutazioni e indicazioni.

5. Il dirigente preposto all'Ufficio può costituire, con proprio decreto, commissioni di studio e di lavoro sulla prevenzione e sulla cura del maltrattamento dei minori, composte da rappresentanti dei Ministeri competenti e da esperti singoli o appartenenti a ordini professionali e organizzazioni nazionali di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'Ufficio predispone una relazione annuale sulla prevenzione del maltrattamento dei minori, che è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 112, entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Per assicurare l'attuazione delle sue funzioni, l'Ufficio può utilizzare fino a un massimo del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10.

Art. 4.
(Sistema nazionale di monitoraggio sul maltrattamento dei minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di monitoraggio sul maltrattamento dei minori, di seguito denominato «Sistema». Il Sistema assicura, in modo continuo e permanente, la raccolta dei dati relativi all'epidemiologia della violenza, all'incidenza e alla prevalenza del fenomeno e delle diverse forme di maltrattamento, adottando criteri di classificazione compatibili con quelli delle agenzie internazionali, comprensivi degli aspetti epidemiologici e dei fattori di rischio, e all'efficacia basata sull'evidenza dei programmi e degli interventi realizzati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi della presente legge, e all'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la prevenzione e per la cura del maltrattamento dei minori.
2. Il Sistema è coordinato dall'Ufficio.
3. L'Istituto nazionale di statistica assicura il necessario supporto tecnico, scientifico e gestionale per il funzionamento del Sistema, che è inserito nel Sistema statistico nazionale e nel Programma statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. In materia di comunicazione dei dati al Sistema da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano gli obblighi e le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 5.
(Interventi di prevenzione primaria)

1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dai Ministeri competenti, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e consistono in servizi e interventi di informazione, di formazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie e dei minori, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento, nonché in programmi per il contrasto della povertà educativa con riferimento ai servizi di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare presso le famiglie ritenute a rischio.
2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, attraverso le articolazioni del Servizio sanitario nazionale, l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psicofisico e affettivo del minore. Tali attività sono altresì comprese nel Piano sanitario nazionale e nel programma nazionale per la prevenzione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).
3. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e realizzano:

a) l'informazione e la formazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori, rivolte agli alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e comprese nel piano triennale dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica, prevedendo l'introduzione curriculare di programmi di prevenzione primaria rivolti agli alunni, agli studenti, ai docenti e alle famiglie;

b) la formazione del personale scolastico per la rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e per la relativa segnalazione;

c) l'inserimento nei corsi di studio universitari curriculari e specialistici per le professioni sanitarie, sociali, educative, scolastiche e giuridiche di specifici insegnamenti sul riconoscimento e sulla rilevazione delle forme di maltrattamento dei minori, sulle procedure di segnalazione, sulle misure di prevenzione e sui percorsi di protezione e di cura.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e dei programmi di genitorialità positiva, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
5. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei bambini e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore. Tali programmi sono inseriti nel contratto nazionale di servizio di cui al citato articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.
6. L'Ufficio attua interventi di coordinamento dei gestori di siti internet per la diffusione di contenuti che promuovano la prevenzione di tutte le forme di violenza sui minori e la genitorialità positiva nonché l'adozione, con la collaborazione della polizia postale e delle comunicazioni, di protocolli per la sorveglianza dei contenuti pedopornografici e di cyberbullismo presenti nella rete internet e per la loro tempestiva rimozione.

Art. 6.
(Interventi di prevenzione secondaria)

1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dai Ministeri competenti, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e consistono in servizi e in interventi di rilevazione, di accompagnamento, di supporto, di consulenza e di presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili negative.
2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per gli ambiti di propria competenza, l'attivazione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento dei minori e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifici interventi da attuare presso i servizi sociali comunali e di ambito territoriale, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, ginecologia, neonatologia e pediatria, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale e i servizi pubblici e privati che in virtù delle competenze loro attribuite operano con i minori.
3. Sulla base di apposite linee guida definite dall'Ufficio previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e gli enti locali, anche costituiti in ambiti territoriali sociali, istituiscono servizi socio-sanitari di cure domiciliari, ovvero servizi di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore di minori di età compresa fra 0 e 3 anni, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisi la presenza di un rischio di maltrattamento per il minore.
4. Al fine di rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei minori a rischio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare l'accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido da parte delle famiglie di cui al comma 3, già in carico al servizio di cure domiciliari.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di specifici indirizzi definiti dall'Ufficio, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono programmi integrati di formazione e di consulenza rivolti ai genitori in tutto l'arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.
6. Gli enti locali promuovono l'istituzione di asili nido e di servizi educativi per la prima infanzia presso imprese pubbliche e private per favorire l'attività lavorativa delle donne lavoratrici. Gli oneri relativi all'istituzione degli asili nido e dei servizi educativi sono stabiliti attraverso apposite convenzioni tra gli enti locali e le imprese interessati, prevedendo anche forme di defiscalizzazione dei medesimi oneri.
7. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità.

Art. 7.
(Servizi di protezione dei minori)

1. I servizi di protezione dei minori forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi di protezione dei minori agiscono tenendo conto del superiore interesse del minore e assicurando l'ascolto e la partecipazione dello stesso in ogni situazione della filiera protettiva, dalla prevenzione primaria alla protezione giuridica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali, garantiscono l'attivazione di almeno un servizio di protezione dei minori in ciascuna provincia, dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori sono organizzati e gestiti sulla base di accordi tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati.
3. L'Ufficio, in collaborazione con i Ministeri della salute, della giustizia e dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi nazionali dei servizi di protezione dei minori di cui al comma 1, prevedendo, in particolare, l'obbligo di individuare un coordinatore responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.
4. L'Ufficio cura la promozione e la gestione della rete nazionale dei servizi di protezione dei minori, al fine di favorire lo scambio di buone prassi e di definire procedure comuni nazionali sulla base delle esperienze territoriali.
5. I servizi di protezione dei minori di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 8.
(Garanzia delle cure sanitarie)

1. Il maltrattamento dei minori rappresenta un problema di salute pubblica e costituisce una priorità di intervento delle politiche nazionali nel settore della salute.
2. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'erogazione di livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in favore dei minori vittime di maltrattamenti e in materia di prevenzione della violenza sui minori e attuano specifiche misure di monitoraggio e di controllo sull'effettivo accesso dei minori alle cure, nell'ambito del Sistema.
3. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 2, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'organizzazione del sistema di rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e l'erogazione di prestazioni mediche specialistiche, psicologiche e psicoterapeutiche, quali interventi di prevenzione secondaria e terziaria del maltrattamento.
4. Gli interventi di cura devono essere garantiti ai minori sia vittime che autori di maltrattamento.
5. L'Ufficio, in coordinamento con il Ministero della salute, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e organizza percorsi di formazione permanente del personale sanitario per la rilevazione, la valutazione e la diagnosi delle forme di maltrattamento dei minori e dei percorsi di trattamento dei minori maltrattati.

Art. 9.
(Garanzia delle cure per i minori che vivono al di fuori della famiglia d'origine)

1. I minori per i quali sia stata disposta l'applicazione dell'articolo 403 del codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.
2. Al fine di garantire un'efficace promozione dell'affidamento familiare, l'Ufficio coordina, in collaborazione con i Ministeri competenti, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le seguenti attività:

a) campagne di formazione e di informazione per le famiglie attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i gestori di siti internet;

b) definizione degli standard minimi nazionali dei servizi per l'affidamento familiare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da collocare all'interno dei servizi di protezione dei minori di cui all'articolo 7;

c) promozione di forme di affidamento familiare esteso anche all'intero nucleo familiare o ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.

3. Al fine di garantire la qualità degli interventi delle comunità di tipo familiare, l'Ufficio promuove e coordina, in collaborazione con i Ministeri competenti, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le seguenti attività:

a) definizione degli standard minimi nazionali delle comunità di tipo familiare, dei relativi sistemi di verifica e di controllo e del loro finanziamento, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di dare piena e omogenea attuazione al comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) istituzione e aggiornamento del registro nazionale delle comunità di tipo familiare, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) monitoraggio e controllo, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi agli inserimenti in comunità di tipo familiare, alle prestazioni rese e ai relativi esiti, attraverso il Sistema in collaborazione con le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire un adeguato sistema nazionale di tutela del minore che vive temporaneamente al di fuori della famiglia di origine, prevedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le comunità di tipo familiare siano sottoposte al regime di autorizzazione e di accreditamento.

Art. 10.
(Fondo nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è stabilita con la legge di bilancio annuale.
2. Il Fondo è ripartito sulla base del programma nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), con le seguenti modalità:

a) il 5 per cento per il funzionamento dell'Ufficio;

b) il 95 per cento a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione diretta alla popolazione minorile residente.

Art. 11.
(Iniziative di formazione e di aggiornamento)

1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono adeguate iniziative di formazione e di aggiornamento sulle disposizioni della medesima legge, in collaborazione con enti, società scientifiche e altre associazioni formative accreditate. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sulle risorse a esse attribuite ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

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