PDL 2800

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Disposizioni per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Presentata il 25 novembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – I dati sulla composizione della forza lavoro contenuti nel Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia, a cura dell'Osservatorio delle libere professioni, mostrano una quota crescente di lavoro autonomo e professionale in Italia e in Europa. Nonostante il numero dei lavoratori indipendenti, complessivamente intesi, sia in calo in tutti i Paesi europei, i professionisti registrano un continuo aumento, passando dai 4.800.000 del 2009, agli oltre 5.700.000 del 2018, con un tasso di crescita nel periodo pari al 18 per cento. In Italia, il numero dei lavoratori autonomi e professionisti si è attestato su 1.430.000 unità nel 2018 rispetto a 1.148.000 unità nel 2009, con un aumento di circa 280.000 professionisti indipendenti nell'arco di un decennio. La crescita in termini numerici del comparto professionale traina anche la quota di prodotto interno lordo (PIL) ascrivibile al settore, stimata nel 12,2 per cento del PIL nazionale, cui si associa il contributo di ricchezza in termini di competenze, di innovazione e di crescita culturale del Paese che il lavoro libero professionale comporta.
La tendenza alla crescita quantitativa e qualitativa del settore professionale, dovuta alla progressiva transizione all'economia dei servizi, alle trasformazioni del lavoro nel senso di una sempre maggiore rilevanza dell'autonomia e della professionalità e alla nascita di nuove professioni qualificate, rappresenterà una costante dei prossimi anni.
Tuttavia, nonostante la forte espansione del comparto, il lavoro autonomo e professionale non è rimasto immune dagli effetti negativi provocati dalle recenti crisi economiche. In particolare, la distribuzione non uniforme dei redditi del comparto ha determinato l'emergere di una pluralità di classi di reddito sulla base di diversi fattori, anche combinati tra loro, quali il sesso, l'area geografica di riferimento, l'appartenenza a una determinata professione e l'età anagrafica. In molti casi si registrano situazioni di difficoltà economica che impediscono il sostentamento del professionista e della sua famiglia, soprattutto in coincidenza di eventi patologici legati tanto alla vita personale quanto ai cicli economico-produttivi.
In mancanza di una moderna rete di protezione sociale e di welfare, sono talora intervenute, con diverse misure di sostegno di carattere puntuale, le casse di previdenza e assistenza professionali e le varie forme di associazionismo privato, lasciando, però, senza alcun tipo di copertura integrativa specifica quei lavoratori autonomi e professionisti non aderenti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, iscritti solo alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
La diseguaglianza rispetto alle tutele sociali riservate al lavoro subordinato-dipendente rende anacronistico e inadeguato l'attuale contesto normativo relativo ai diritti dei lavoratori di questo settore: esso è stato solo parzialmente rinnovato attraverso il riconoscimento di alcune tutele al lavoro autonomo non imprenditoriale con la legge 22 maggio 2017, n. 81, l'introduzione del principio di equo compenso delle prestazioni professionali, di cui alla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), e l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS operata con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128. Questi recenti interventi legislativi, se da un lato hanno avviato un percorso di allineamento delle tutele, da un altro lato non sono stati tutti pienamente attuati e hanno lasciano scoperti diversi fronti di tutela relativi a eventi critici legati alla vita personale e al ciclo economico.
Nel dettaglio, la presente proposta di legge introduce un ammortizzatore sociale generale, finanziato dalla Gestione separata presso l'INPS per i professionisti lavoratori autonomi iscritti a essa, al fine di salvaguardare l'attività professionale in caso di momenti di flessione dell'attività economica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La cessazione della partita dell'IVA durante l'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento relativo alla stessa ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono, altresì, corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
12. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

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