PDL 2791

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni per favorire la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di start-up innovative in rapporto con le università

Presentata il 19 novembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Anche in un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando negli ultimi mesi, il numero delle start-up innovative italiane continua a crescere. Alla fine dello scorso mese di marzo, il numero di start-up iscritte al registro delle imprese era pari a 11.206, con un aumento di 324 imprese (+3,0 per cento) rispetto al trimestre precedente, come rilevato dal report del Ministero dello sviluppo economico, che ha monitorato i trend demografici e le performance economiche delle start-up innovative, in collaborazione con InfoCamere.
La start-up innovativa è un'impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico e con forti potenzialità di crescita e rappresenta, pertanto, uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ha introdotto alcune misure specifiche per il sostegno di tali imprese al fine di supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita e maturità). Con queste misure, oltre a consentire la creazione di un ecosistema dell'innovazione dinamico e competitivo e di nuove opportunità per fare impresa nonché a incoraggiare l'occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile. La presente proposta di legge intende proseguire lungo la strada già tracciata dal citato decreto-legge n. 179 del 2012, promuovendo iniziative per favorire la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle start-up innovative in rapporto con le università, creando le condizioni per la nascita di una nuova cultura imprenditoriale, più aperta all'innovazione e al talento, agli investimenti nazionali ed esteri e all'occupazione di qualità. In particolare, il rapporto con le università rappresenta un importante collegamento tra il pubblico e il privato che consente lo sviluppo delle piccole imprese innovative nei settori della tecnologia avanzata, della comunicazione e dell'agricoltura, anche biologica, dell'artigianato, del turismo, compresa l'industria alberghiera, e sanitario. Lo stato della ricerca e dell'innovazione in Italia, pur registrando qualche significativo miglioramento, appare ancora carente sotto il profilo degli investimenti. Il nostro Paese, infatti, è notevolmente al di sotto della media europea per quanto concerne la spesa totale per tale tipo di attività. Il Mezzogiorno, tra l'altro, è ancora in ritardo rispetto alle regioni del centro nord. I ricercatori italiani, che sono apprezzati in tutto il mondo, molte volte svolgono la loro attività all'estero non trovando adeguati sbocchi occupazionali in patria. La presente proposta di legge intende promuovere la ricerca e l'innovazione e a tale fine istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo per la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di start-up innovative da parte delle università, prevedendo che tali imprese possano essere formate anche da giovani laureati, ricercatori o professori universitari delle stesse università e che queste ultime possano fornire anche assistenza tecnica. È necessario, infatti, che anche nel nostro Paese sia attivato un collegamento tra le università (settore della ricerca) e i giovani laureati che vogliono intraprendere una libera attività privata presso piccole imprese all'avanguardia in settori come quelli delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La ricerca e lo sviluppo, quindi, devono essere aiutati nel modo migliore perché il nostro Paese possa tornare a competere a livello europeo e mondiale. All'articolo 2 della presente proposta di legge è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una cabina di regia nazionale che promuove attraverso consulenze tecniche (relative alle opportunità offerte dal mercato, alle eventuali agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente e alle possibilità di credito) la costituzione di start-up innovative. All'articolo 3 si prevede che il Ministero dell'università e della ricerca, sentite le università interessate, realizzi campagne di informazione sulla costituzione, sullo sviluppo e sul consolidamento di start-up innovative. L'articolo 4 prevede agevolazioni fiscali per i primi due anni di attività delle start-up innovative. La formazione dei giovani potrà, ai sensi dell'articolo 5, essere curata dalle regioni e le scuole, proprio in funzione dello sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro, potranno indirizzare i giovani a effettuare stage presso start-up innovative.
In conclusione, si ritiene che in questo particolare momento di crisi sia necessario un cambio di rotta, investendo di più in ricerca e innovazione per consentire al Paese di essere all'avanguardia. La presente proposta di legge, inoltre, vuole garantire il ritorno dei tanti giovani ricercatori che emigrano all'estero attirati dalle maggiori opportunità economiche e di carriera che gli altri Paesi offrono loro. Pertanto, è indispensabile dare a tali soggetti la possibilità di mettere a frutto le loro conoscenze tecniche, scientifiche, economiche e finanziarie attraverso la costituzione di start-up innovative nei settori più all'avanguardia. La ricerca, nel nostro Paese, difetta non per la qualità del «capitale umano», ma per la scarsità delle risorse a essa destinate. I 20 milioni di euro annui previsti dalla presente proposta di legge per gli anni 2020, 2021 e 2022 intendono, quindi, essere un contributo per lo sviluppo di quelle nuove idee di impresa che tanto hanno avuto successo nei Paesi esteri.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di favorire la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di start-up innovative, definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da parte delle università individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
2. Le università che beneficiano delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo utilizzano tali risorse per la concessione di contributi destinati alla costituzione, allo sviluppo e al consolidamento di start-up innovative, fino a un massimo di 10.000 euro per ogni start-up.
3. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche per la costituzione di start-up innovative da parte di docenti, di ricercatori universitari e di giovani laureati della stessa università che li concede.
4. Le università, inoltre, possono fornire assistenza tecnica ai fini della costituzione, dello sviluppo e del consolidamento di start-up innovative, in particolare per quanto concerne la realizzazione del progetto di impresa e lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.
5. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una cabina di regia nazionale per promuovere la costituzione di start-up innovative da parte delle università. A tale fine, la cabina di regia effettua il monitoraggio e la verifica dell'attività delle start-up innovative operanti nel territorio nazionale.
2. La cabina di regia nazionale fornisce, inoltre, ai soggetti interessati tutte le informazioni relative alle start-up innovative, con particolare riguardo al loro avvio, alle opportunità offerte dal mercato, alle eventuali agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente e alle possibilità di credito.
3. Alla cabina di regia nazionale partecipano un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e rappresentanti delle università.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'attività della cabina di regia nazionale.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca, sentite le università interessate, realizza adeguate campagne di informazione sulla costituzione, sullo sviluppo e sul consolidamento di start-up innovative.

Art. 4.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le start-up innovative costituite a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore sono esenti da qualsiasi tassa e imposta per i primi due esercizi successivi a quello dell'anno d'inizio della loro attività.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi destinati ai soggetti che, ai sensi della presente legge, costituiscono una start-up innovativa.
2. Le attività di formazione di cui al comma 1 possono riguardare anche la possibilità di svolgere il periodo di alternanza scuola-lavoro presso start-up innovative.

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