PDL 2790-viciessexies

FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DELLA LEGGE DI STABILITÀ
                        Artt 1-177
                        Articolo 178
                        Artt 179-229

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-vicies sexies

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Disposizioni in materia di convenzioni degli uffici giudiziari

Presentato il 18 novembre 2020

(Già articolo 178 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-177.

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Art. 178.
(Disciplina del regime convenzionale degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione, l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie, i presidenti delle corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso dicastero con i medesimi soggetti.

Artt. 179-229.

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