PDL 2790-viciesquinquies

FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DELLA LEGGE DI STABILITÀ
                        Artt 1-175
                        Articolo 176
                        Artt 177-229

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-vicies quinquies

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle pubbliche amministrazioni

Presentato il 18 novembre 2020

(Già articolo 176 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-175.

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Art. 176.
(Rappresentanza sindacale delle pubbliche amministrazioni)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni sono state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
2. Gli accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste e alle assemblee sindacali.

Artt. 177-229.

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