PDL 2790-quinquies

FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DELLA LEGGE DI STABILITÀ
                        Artt 1-87
                        Articolo 88
                        Artt 89-229

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-quinquies

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, della legge 6 giugno 2020, n. 41, e all'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, volte alla semplificazione delle procedure in materia di edilizia scolastica

Presentato il 18 novembre 2020

(Già articolo 88 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-87.

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Art. 88.
(Misure per l'edilizia scolastica)

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

Artt. 89-229.

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