PDL 2790-duodevicies

FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DELLA LEGGE DI STABILITÀ
                        Artt 1-135
                        Articolo 136
                        Artt 137-229

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-duodevicies

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Introduzione dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare

Presentato il 18 novembre 2020

(Già articolo 136, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-135.

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Art. 136.
(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. ....................................................................
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2. Al fine di sensibilizzare i consumatori all'uso consapevole della risorsa idrica, nella parte terza, sezione III, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 146 è aggiunto il seguente:

«Art. 146-bis. – (Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare) – 1. In attuazione del principio di risparmio dell'acqua, la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, secondo le migliori tecnologie disponibili, mediante contatori singoli per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misurazione dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore del medesimo servizio. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabiliti criteri e modalità minimi:

a) per la misurazione puntuale dei consumi attraverso l'installazione di contatori individuali per unità immobiliare;

b) fermi restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;

c) per standardizzare il riparto tra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso;

d) per favorire, anche attraverso progetti sperimentali, l'istallazione di contatori smart».

3. All'allegato 1/8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effetti dalla data di adozione del provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Artt. 137-229.

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