PDL 2789

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2789

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VANESSA CATTOI, GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, PATERNOSTER, BINELLI, LOSS, SUTTO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FIORINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MINARDO, MORRONE, PAOLIN, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN

Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti destinati alla messa in sicurezza delle scuole, delle strade, degli edifici pubblici e degli altri beni del patrimonio comunale

Presentata il 18 novembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Le attuali e perduranti difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia di COVID-19 non risultano certamente opinabili e determinano la necessità di prevedere misure in grado di sostenere economicamente – soprattutto nel lungo periodo – le amministrazioni locali.
In particolare, con riferimento agli investimenti per la messa in sicurezza delle scuole, delle strade, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, è indispensabile prevedere lo stanziamento di risorse adeguate a garantire la totale sicurezza dei cittadini e degli studenti che frequentano le scuole e la presenza di strutture funzionali e moderne allo scopo di consentire la migliore formazione dei nostri giovani, che rappresentano il miglior investimento per il futuro economico, sociale e culturale delle aree interne, nonché di assicurare uno sviluppo costante delle diverse realtà territoriali.
L'articolo unico della presente proposta di legge intende rendere strutturale quanto disposto dall'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dall'anno 2021, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. La predetta assegnazione è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un criterio riferito al numero di abitanti per comune. La previsione del termine di inizio dei lavori al 1° luglio di ogni anno trova la sua ratio nel fatto che, con riferimento alle opere di messa in sicurezza di edifici scolastici – in considerazione del calendario scolastico annuale – i lavori inizierebbero in un periodo di chiusura delle scuole.
Pertanto, cari colleghi, auspichiamo la più ampia convergenza sulla presente proposta di legge, considerata l'oggettiva necessità di intervenire a sostegno della finanza locale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2021, ai comuni sono assegnati contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro cinque giorni successivi al termine di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno comunica a ciascun comune l'importo del contributo a esso spettante.
3. I comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 1° luglio di ogni anno.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

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