PDL 2786

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2786

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

di concerto con il ministro dell'interno
( LAMORGESE )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

con il ministro della difesa
( GUERINI )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

con il ministro dello sviluppo economico
( PATUANELLI )

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( BELLANOVA )

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
( COSTA )

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( DE MICHELI )

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
( CATALFO )

con il ministro dell'istruzione
( AZZOLINA )

con il ministro dell'università e della ricerca
( MANFREDI )

con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
( FRANCESCHINI )

con il ministro della salute
( SPERANZA )

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( BOCCIA )

e con il ministro per gli affari europei
( AMENDOLA )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020

Presentato il 16 novembre 2020

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
Ormai da diversi anni è venuto meno il convincimento, già condiviso da molti Stati mediterranei, che l'istituto della zona economica esclusiva, previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS), resa esecutiva in Italia dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, sia tipico degli spazi oceanici e poco adatto al Mare Mediterraneo, bacino di limitate dimensioni e di intenso transito mercantile e militare. Diversi Stati rivieraschi hanno infatti proceduto alla proclamazione di tale zona, mentre sono sempre più numerose – anche da parte dell'Italia – le intese stipulate per definire i limiti delle rispettive porzioni di piattaforma continentale.
L'Accordo sulla delimitazione delle zone marittime tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica nasce su una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013. Attualmente l'unico accordo vigente tra l'Italia e la Grecia in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi è quello del 1977, reso esecutivo dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel mare Ionio. Nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d'acqua nel mare Ionio.
Il contenuto globale del presente Accordo chiude ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia. Esso potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.
Norma fondamentale dell'Accordo è l'articolo 1, che definisce la frontiera marittima sulla colonna d'acqua tra l'Italia e la Grecia non solo rinviando alla linea di delimitazione tracciata per la piattaforma continentale dal citato Accordo del 1977, ma specificandone anche le coordinate secondo il metodo WGS-84, che è quello attualmente utilizzato nella cartografia.
Altre disposizioni rilevanti sono quella relativa all'informativa preventiva in caso di proclamazione di una zona di giurisdizione funzionale ad opera di una delle Parti (articolo 2), nonché quella che esclude ogni pregiudizio, in conseguenza dell'Accordo, sulle attività di pesca legittimamente esercitate in conformità al diritto dell'Unione europea e su diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva secondo le disposizioni dell'articolo 58 dell'UNCLOS (articolo 3).
Dal punto di vista dell'iter di ratifica da parte dell'Italia, trattandosi di un Accordo attinente ai confini marittimi della Repubblica, esso necessiterà dell'autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, non risultano aspetti che possano implicare oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali, scelti per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, si configurano come spese meramente eventuali. Ove, tuttavia, da tale ricorso dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PA RTE PRIMA – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che sia autorizzata mediante legge formale la ratifica degli accordi internazionali che comportano variazioni del territorio nazionale. Attualmente è in vigore tra le Parti l'Accordo del 24 maggio 1977 sulla delimitazione reciproca della piattaforma continentale, ratificato ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 290.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di ripartizione di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Come evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché, ai sensi del richiamato articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può essere rilasciata solo per via legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risultano esistere progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di analogo oggetto.

PA RTE SECONDA – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento risulta compatibile con la disciplina europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame, definendo il confine comune tra le Parti, non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PA RTE TERZA – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge, che non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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