PDL 2780

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2780

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TIRAMANI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BOLDI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FIORINI, FOSCOLO, GASTALDI, IEZZI, LAZZARINI, LUCCHINI, MACCANTI, MORRONE, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, TARANTINO, TATEO, TONELLI, ZORDAN

Istituzione della medaglia al merito dei sindaci d'Italia per l'impegno profuso verso la cittadinanza in occasione dell'epidemia di COVID-19

Presentata il 13 novembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di riconoscere in modo ufficiale l'impegno profuso dai sindaci in favore dei loro cittadini attraverso una presenza costante, giorno e notte, e un'attività che vanno ben oltre il semplice svolgimento del loro mandato e che sono finalizzate alla salvaguardia della salute della cittadinanza, manifestando un senso civico e un valore sociale e morale inestimabili.
Nella consapevolezza che i sindaci potrebbero già oggi essere insigniti dell'onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, concessa dal Presidente della Repubblica per meriti riconosciuti nell'esercizio delle loro funzioni, si ritiene comunque opportuno prevedere l'istituzione di un'apposita medaglia celebrativa per testimoniare il loro operato in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta duramente colpendo l'Italia, lasciando così traccia del loro operato anche nelle generazioni future. Molti sindaci, infatti, sono caduti vittime dell'epidemia a causa della loro volontà di continuare a svolgere le funzioni a essi attribuite, indispensabili nei comuni maggiormente colpiti restando quotidianamente accanto ai loro concittadini e si ritiene doveroso, dunque, riconoscere il loro impegno con un'apposita medaglia al merito.
La previsione di un riconoscimento straordinario con valenza nazionale agli amministratori locali è motivata, pertanto, dalla dedizione assoluta che essi stanno manifestando nei confronti dei loro concittadini, prendendosi cura di tutte le esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, con uno spirito di altruismo non richiesto e non dovuto ai fini del corretto e compiuto svolgimento del loro mandato e rendendosi testimoni anche dell'importanza di aiutare la propria cittadinanza. Essi rappresentano, quindi, un esempio prezioso per le loro comunità locali, che contribuisce a fortificare il senso di appartenenza alle stesse.
La presente proposta di legge prevede, inoltre, che l'onorificenza sarà concessa, ogni anno, il giorno 18 marzo, che coincide con la data prevista dal disegno di legge atto Senato n. 1894 recante l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, già approvato dalla Camera dei deputati.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della medaglia al merito)

1. È istituita la medaglia al merito dei sindaci d'Italia per l'impegno profuso verso la cittadinanza in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, di seguito denominata «medaglia», al fine di riconoscere il particolare impegno e la straordinaria dedizione al lavoro degli stessi sindaci nella salvaguardia e nella tutela della salute dei loro concittadini.
2. La medaglia è conferita il 18 marzo di ogni anno.

Art. 2.
(Disciplina della medaglia)

1. La medaglia è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata a seguito della segnalazione dei prefetti.
2. La medaglia è di oro ed è previsto un attacco a nastro, di forma circolare, con un diametro di 40 millimetri. Sul fronte della medaglia, al centro, è raffigurato lo stemma della Repubblica italiana e lungo il perimetro della semiarea inferiore è riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, con andamento circolare: «AL MERITO DEI SINDACI D'ITALIA». La medaglia è appesa a un nastro tricolore verde, bianco e rosso, in ordine da sinistra verso destra, di seta largo 37 millimetri.

Art. 3.
(Utilizzo ed effetti della medaglia)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, insigniti della medaglia, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento di cui all'articolo 2, comma 1, hanno diritto di fregiarsi della stessa medaglia nelle occasioni pubbliche e di esibirla in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Regolamento)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emana il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, sono posti a carico del Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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