PDL 2769

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2769

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MADIA, ORLANDO

Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet

Presentata il 5 novembre 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'accesso alla rete internet rappresenta, oggi, uno degli spartiacque tra inclusione ed esclusione sociale. Accedere alla rete significa essere parte o essere esclusi dall'accesso a servizi, opportunità e informazioni. L'emergenza legata alla pandemia di COVID-19 ha contribuito, in modo determinante, a rendere ancora più evidente che la rete internet rappresenta una componente essenziale della cittadinanza. Nel corso degli ultimi mesi, la rete ha mostrato di essere essenziale per accedere all'istruzione e alla formazione, per fruire dei servizi pubblici, per informarsi, per lavorare o, semplicemente, per comunicare. È anche per questo motivo che l'investimento per la diffusione della banda larga è una delle priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza contenente gli interventi da realizzare con le risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
Da anni, grazie a intuizioni e a proposte autorevoli – come quella del professore Stefano Rodotà – si discute di inserire l'accesso alla rete internet tra i diritti di rango costituzionale. Infatti, se il mancato accesso alla rete contribuisce all'esclusione sociale, a un iniquo accesso alle opportunità e a una compressione dei diritti, appare indispensabile sancire un diritto di rango costituzionale che tuteli ogni cittadino rappresentando un principio inderogabile al quale la legislazione, la normativa e le prassi, anche industriali e commerciali, dovranno assicurare una generale applicazione. Il riconoscimento di un diritto di rango costituzionale potrebbe, inoltre, favorire la soddisfazione delle citate esigenze dell'uomo e del cittadino, ma anche delle formazioni sociali, delle imprese e della nostra democrazia, permettendo sviluppi ulteriori e più efficienti modalità di partecipazione.
Il quadro normativo vigente si è rivelato inadeguato in quanto – come affermato dalla Suprema Corte di cassazione – in assenza di un espresso riconoscimento normativo l'accesso alla rete internet non costituisce oggetto di un diritto garantito (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020).
La presente proposta di legge costituzionale – che propone l'inserimento nella Costituzione del diritto universale di accesso alla rete internet – ha tre finalità:

1) garantire l'accesso ai servizi digitali;

2) favorire la possibilità di formazione dei singoli e delle formazioni sociali;

3) promuovere lo sviluppo dell'economia digitale e la nascita di nuove professionalità e opportunità di lavoro.

La necessità di introdurre una norma di rango costituzionale è determinata dall'esigenza di fornire un precetto al quale dovranno uniformarsi tutti i successivi interventi normativi nei differenti ambiti (dall'istruzione al lavoro, dallo sviluppo economico alla partecipazione civica).
La presente proposta di legge costituzionale, nel solco di altre precedenti iniziative di segno analogo promosse dal Partito Democratico, ha la finalità di creare un diritto all'accesso alla rete internet e, più precisamente, una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, un servizio universale che le istituzioni devono garantire tramite investimenti, politiche sociali ed educative, al pari di quanto già avviene con riferimento all'accesso all'istruzione, alla sanità o alla previdenza, realizzando così un servizio sociale che lo Stato deve garantire ai cittadini, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Non è casuale che la collocazione proposta per questo diritto sia l'articolo 21 della Costituzione – senza l'introduzione di una disposizione ad hoc – in modo da sottolinearne l'importanza nell'ambito dei princìpi costituzionali di eguaglianza, libera costruzione della personalità e partecipazione consapevole al dibattito pubblico.
Il diritto di accesso alla rete internet può, quindi, essere inteso come la pretesa dei cittadini nei confronti dello Stato affinché provveda a coprire, in modo capillare, il territorio nazionale con un'infrastruttura di telecomunicazione adeguata per esercitare on line i propri diritti, adempiere i propri doveri e usufruire degli innumerevoli servizi pubblici e privati.
L'esperienza ci ha insegnato che, senza una tutela positiva di questo tipo, prevalgono interessi privati che hanno l'effetto di discriminare gli utenti sulla base del censo e della provenienza geografica.
Il riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet trova, quindi, un forte coordinamento con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione in quanto permette – attraverso politiche poste in essere dal legislatore – di rimuovere le persistenti forme di disuguaglianze tra i cittadini. Inoltre, l'attribuzione di rango costituzionale al diritto di accesso riconoscerebbe a chiunque il diritto di partecipare, tramite il web, al dibattito democratico e, al contempo, di svolgere la propria personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali, superando l'eventuale digital divide. Un digital divide inteso come il discrimine (dovuto a fattori culturali, economici e generazionali) tra una parte della popolazione in grado di sfruttare, almeno parzialmente, le potenzialità della rete internet e un'altra che rimane priva degli strumenti per accedervi e per esercitare on line diritti e libertà, usufruire di servizi, comunicare con la pubblica amministrazione, informarsi e acculturarsi.
Il diritto di accesso alla rete internet diventa, quindi, un fattore di inclusione sociale e un volano per la realizzazione, lo sviluppo e il rafforzamento di servizi digitali, a cominciare dai servizi pubblici.
Il riconoscimento costituzionale del diritto di accesso alla rete internet permetterebbe, inoltre, non solo di garantire l'effettivo esercizio dei diritti sul web, ma anche di operare come volano per la crescita del nostro Paese. Operando l'accesso anche come precondizione a quanto disposto dall'articolo 41 della Costituzione, permetterebbe agli imprenditori di svolgere più agevolmente la loro attività e di vedersi garantito l'utilizzo della rete internet per i rapporti con lo Stato o con la pubblica amministrazione. L'accesso alla rete internet, quindi, offrirebbe agli imprenditori nuovi servizi (e a chi crea servizi nuova domanda) e aprirebbe nuovi mercati e nuove possibilità.
La realizzazione e lo sviluppo delle strutture per consentire l'accesso, determinando un accrescimento di fabbisogno occupazionale fortemente cognitivo, favorirebbero la nascita di nuovi posti di lavoro e agevolerebbero l'accesso al mercato dei nostri laureati ma anche la nascita di nuove professionalità, l'ammodernamento di quelle tradizionali e il reimpiego in altri settori di chi non ha lavoro o lo ha perso. In questo caso, il diritto di accesso non si porrebbe come precondizione all'esercizio delle libertà sociali, ma come sostegno all'iniziativa economica privata e al diritto al lavoro.
In conclusione, stabilire il diritto di accesso alla rete internet come diritto fondamentale della persona costituisce una concreta occasione per l'Italia di adeguare il suo sistema normativo alle moderne esigenze di garanzia delle nuove libertà dell'individuo.
Il progresso tecnologico e la sempre maggior importanza degli strumenti digitali nelle nostre vite devono essere a beneficio di tutti, senza causare nuove diseguaglianze o accrescere divari già esistenti, liberando le energie e i talenti del Paese.
Il diritto di accesso alla rete internet rappresenta un tassello ormai indispensabile per costruire un Paese aperto alle innovazioni e in grado di favorire lo sviluppo, mantenendo sempre al centro l'individuo, le sue aspettative e le sue capacità.
Per i motivi esposti si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge costituzionale.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 21 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate tali da favorire la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni del diritto di cui al presente comma».

torna su