PDL 2757-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 03
Relazione Commissione: 04
Relazione Commissione: 05
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 07
Relazione Commissione: 08
Relazione Commissione: 09
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 11
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

PARERI
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2757-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 ottobre 2020 (v. stampato Senato n. 1721)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro per gli affari europei
(AMENDOLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CATALFO)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(FRANCESCHINI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(BELLANOVA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

e con il ministro dell'istruzione
(AZZOLINA)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 ottobre 2020

(Relatore: DE LUCA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 2757. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 17 dicembre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2757.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2757 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 29 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di chiarire la relazione tra il principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), che prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti e il successivo comma 2 che afferma, in maniera che appare contraddittoria con il richiamato principio di delega, che la medesima Autorità provveda all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

numerosi princìpi di delega (articolo 3, comma 1, lettera n); articolo 4, comma 1, lettera i); articolo 14, comma 2, lettere p) e q); articolo 19, comma 2, lettera d); articolo 22, comma 1, lettera f), prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali princìpi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) che indica il regime sanzionatorio applicabile però «salvi gli specifici principi della legge di delegazione»; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dagli specifici principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i princìpi di delega;

il testo originario del provvedimento (S. 1721) risulta corredato di analisi tecnico-normativa;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione dei principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n); all'articolo 4, comma 1, lettera i); all'articolo 14, comma 2, lettere p) e q); all'articolo 19, comma 2, lettera d) e all'articolo 22, comma 1, lettera f);

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, commi 1, lettera f), e 2.

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020;

rilevato come il disegno di legge in esame – nel testo approvato dal Senato – consti di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei, prevedendo, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive;

considerato che nel provvedimento si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto «delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19»;

rilevato, quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della Commissione, come l'articolo 18 conferisca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III (recante il «Quadro di certificazione della cibersicurezza») del regolamento (UE) 2019/881, specificando in tale ambito i princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato dal Senato;

considerato che:

all'articolo 3, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi, alla lettera n) figura l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla stessa direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia;

l'articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevede anche la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» – in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna», al fine di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale sia interamente svolta attraverso i mezzi propri dell'emittente – e individui i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie per la ritrasmissione per garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti di autore;

l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, prevedendo tra l'altro che il Governo, oltre ad applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, disciplini le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, per garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati e per definire il concetto di «accesso legale» alle opere nonché i requisiti dei soggetti coinvolti;

l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che contiene disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, in particolare prevedendo che il Governo in sede di attuazione debba stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

l'articolo 23 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto (cosiddetto whistleblowing) dell'Unione, al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento;

è stata inserita nell'Allegato A la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, volta a consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia;

valutate favorevolmente le disposizioni introdotte per consentire di dare attuazione alla normativa europea,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2757 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020;

nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire una tempestiva ed adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati;

preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 18, che reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che ha il compito di coadiuvare l'UE e i Paesi membri nell'azione volta a prevenire, rilevare e reagire ai problemi di sicurezza dell'informazione, tenuto conto che la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale è affidata dalla normativa italiana al Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, di cui fa parte anche il Ministro degli Affari esteri e la cooperazione internazionale;

evidenziato, altresì, l'articolo 28, che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

rilevato come tra le direttive contenute nell'Allegato A si possa segnalare la direttiva (UE) 2019/883, che ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi, allineando la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («Convenzione MARPOL»);

evidenziata, altresì, una specifica disposizione – l'articolo 11 – della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise, anch'essa contenuta nell'Allegato A: tale articolo stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa stessa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ovvero dalle forze armate di Paesi alleati in ambito UE e NATO,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020» (C. 2757 Governo);

rilevato che:

l'articolo 4 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevedendo, tra i criteri e i principi direttivi enunciati per l'attuazione della delega, anche la definizione di un regime autorizzatorio che non pregiudichi la facoltà delle amministrazioni competenti di usare lo spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, l'integrazione delle limitazioni fatte salve dalla direttiva 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze di sicurezza dello Stato secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

l'articolo 18 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sul quadro di certificazione della cibersicurezza, contenute nel regolamento (UE) 2019/881, che ha istituto l'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza);

la definizione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale compete al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui fa parte anche il Ministro della difesa,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2021-2023;

all'articolo 6, con riferimento agli eventuali effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), si fa presente che la determinazione degli effetti connessi alla maggiore o minore quota a carico delle imprese, nei suoi risvolti fiscali, risulta già asseverata ed implicitamente autorizzata nella normativa vigente che dispone il tetto massimo della contribuzione ad un livello sensibilmente più alto di quello attualmente fissato;

la previsione di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 12, relativamente alla definizione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nella fase attuativa, giacché il potenziamento delle infrastrutture rientra nei piani di sviluppo dei gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione i cui investimenti sono coperti attraverso le tariffe di rete a carico degli utenti del servizio elettrico, approvate dall'Autorità di regolazione con metodologie che possono promuovere alcune tipologie di infrastrutture quali le reti intelligenti, non prevedendosi pertanto incentivazioni a carico del bilancio dello Stato;

riguardo all'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR), si fa presente che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro all'anno, che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega;

laddove le disposizioni dell'articolo 19 implicano la previsione di nuovi compiti e responsabilità in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non si ravvisano elementi di criticità in merito alla sostenibilità per l'Autorità stessa, considerato che si tratta di funzioni che, seppure innovative, rientrano in ambiti di attività in cui l'Autorità già opera;

in relazione ai possibili effetti indiretti discendenti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, nel confermare che la relativa valutazione potrà effettuarsi solo in fase di adozione dei relativi provvedimenti legislativi, si chiarisce che tali effetti riguardano gli eventuali investimenti da parte degli operatori del settore elettrico che le nuove norme in materia di adeguamento dei mercati elettrici e di attività di dispacciamento possono attivare;

riguardo all'articolo 21, i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di reati, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

riguardo all'articolo 22, che prevede una delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, con riferimento al criterio di delega cui alla lettera d), le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, tali attività sono poste a carico del produttore medesimo, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la soppressione del Fondo di cui all'articolo 226-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera g), non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi di studio finanziati con le risorse di cui al medesimo Fondo, in quanto, a tutt'oggi, essi non sono stati programmati;

riguardo all'articolo 24, i decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal citato regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l'articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, sulla base di uno specifico criterio direttivo prevede la costituzione online delle società con un sistema tradizionale (atto pubblico) elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva (UE) 2019/1151;

la realizzazione di tale piattaforma richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE eIDAS;

pertanto, la necessità di creare ex novo un'area condivisa dotata di specifiche caratteristiche presenta profili di novità, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma startup/registroimprese.it;

spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli enti camerali si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020»,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, recante la legge di delegazione europea 2019-2020 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea»);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

l'articolo 9 del disegno di legge reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché tale utilizzo avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto e sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; il successivo paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione;

il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 9 del disegno di legge in esame chiama il Governo a «esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali»;

il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera i), del suddetto articolo 9 chiama il Governo, in riferimento all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, a «definire il concetto di “estratti molto brevi” in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni»;

il criterio di cui al comma 1, lettera n), del medesimo articolo 9 chiama il Governo a «definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei “massimi sforzi”, nel rispetto del principio di ragionevolezza»; dove «massimi sforzi» traduce in italiano l'espressione «best efforts» della versione di riferimento originale della direttiva, che in gran parte degli altri Paesi UE è stata resa con l'equivalente di «migliori sforzi»;

la direttiva (UE) 2019/790 intende bilanciare il diritto alla giusta remunerazione per il lavoro culturale, creativo e giornalistico con la libera circolazione e produzione di contenuti nel web e con il libero utilizzo dei frutti del lavoro intellettuale a fini didattici e di ricerca,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, occorre che il Governo – in forma di prassi consolidata – adotti idonee forme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ogni qualvolta sia chiamato a regolamentare il settore dell'audiovisivo, non limitandosi a considerare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze solo come fruitori passivi di prodotti, ma preventivando anche l'avvio di sperimentazioni per l'educazione dei giovani all'uso critico dei media e di campagne informative e di sensibilizzazione a loro indirizzate su questo tema;

b) con riferimento all'articolo 9, è opportuno che il Governo, nella definizione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE) 2019/790, individui soluzioni normative che consentano, nell'accezione più ampia possibile, l'accesso libero a opere e materiali, e il loro libero scambio, per l'utilizzo nelle attività didattiche e scientifiche;

c) il Governo valuti l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, al fine di garantire il diritto allo studio e di assicurare agli autori di opere scientifiche, in particolar modo di quelle risultanti da ricerche finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione delle opere in accesso aperto;

d) è necessario l'impegno delle istituzioni nella tutela delle giornaliste e dei giornalisti precari, perché si garantisca loro, già nella fase di produzione dell'informazione, un'adeguata e proporzionata remunerazione;

e) con riferimento a quanto previsto all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 (riguardante la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online), il Governo valuti la possibilità, in fase di attuazione della direttiva, di definire i «brevi estratti» attraverso il riferimento al numero di caratteri, che deve essere congruo, valutando anche la specificità dei titoli dei contenuti giornalistici;

f) nel dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 (che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata), il Governo valuti la possibilità di prevedere che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi deve spettare un compenso adeguato e proporzionato anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

g) è opportuno che, in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, il Governo valuti la possibilità di implementare, nell'accezione più ampia possibile, quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerandum 53 alla stessa direttiva, riguardante le opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano;

h) è opportuno che, nell'introdurre l'eccezione o limitazione dei diritti prevista dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 della direttiva (finalizzata a consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a determinate condizioni e comunque a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta), il Governo preveda garanzie di certezza giuridica e il ristoro per gli investimenti eventualmente già effettuati dagli istituti pubblici interessati, qualora i titolari dei diritti esercitino l'opzione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 8 (secondo cui i titolari dei diritti devono poter escludere le loro opere o altri materiali dall'applicazione, tra l'altro, dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato).

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020» (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

l'articolo 5 indica princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, direttiva che comunque figura nel novero degli atti normativi di cui la Commissione ha annunciato la revisione entro il primo semestre del 2021, ai fini dell'adeguamento ai nuovi obiettivi climatici al 2030, che saranno definiti con il regolamento per una «legge europea sul clima», presentata nell'ambito green deal e volta a sancire l'obiettivo giuridicamente vincolante della neutralità climatica entro il 2050;

l'articolo 22 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

nell'Allegato A al disegno di legge in esame, recante l'elenco delle direttive per le quali è conferita al Governo la delega per il loro recepimento, senza che siano dettati specifici principi e criteri direttivi, figurano: al punto 7 la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione; al punto 17 la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi; al punto 29 la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; al punto 29 la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato),

rilevato che il disegno di legge, all'articolo 3, indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE 2018/1808, che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; in particolare oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si richiede al Governo di riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali;

rilevato che il disegno di legge, all'articolo 4, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; in particolare, è previsto il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), attraverso l'adozione di un nuovo codice per l'armonizzazione della normativa di settore;

considerato che l'articolo 5, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dispone, fra l'altro: di favorire la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica (lettera i); di favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (lettera n); di introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera z);

rilevato, altresì, che l'articolo 18 contiene specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cybersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»);

segnalato che l'articolo 28 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE;

segnalate, infine, fra le direttive inserite nell'allegato A del disegno di legge in esame, la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/520, avente ad oggetto l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, per la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, per la direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, per la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

sottolineato che, per le direttive il cui termine di recepimento risulti già scaduto o in procinto di scadere, occorre che il testo dei relativi schemi di decreto legislativo sia portato rapidamente all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020»;

premesso che la legge di delegazione europea 2019-2020 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

rilevato che l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

rilevata la necessità che il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera ee) sia esercitato nel rispetto del principio di precauzione nonché della normativa europea in materia e, in particolare, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del regolamento delegato (UE) 2019/807 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, sia per ciò che attiene ai criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC;

valutato favorevolmente l'articolo 6 che detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione;

preso atto che l'articolo 12, modificato dal Senato, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che promuove l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici;

rilevato che l'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;

preso atto che l'articolo 22, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e consideratone il ruolo strategico nell'ambito della cosiddetta economia circolare,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2757, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato;

considerato che, tra le direttive di cui il disegno di legge prevede il recepimento, vi è la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, che, applicandosi a tutti i lavoratori nell'UE che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare per iscritto, entro termini indicati dalla norma, i lavoratori degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, elenca una serie di diritti minimi dei lavoratori e individua gli obblighi degli Stati membri finalizzati a garantire l'effettività delle tutele dei lavoratori;

osservato che si prevede il recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, che stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza;

rilevato che tale direttiva prevede, in particolare, diritti individuali al congedo di paternità, della durata di dieci giorni lavorativi indennizzati; al congedo parentale, della durata di quattro mesi, con la corresponsione della relativa indennità; al congedo per prestatori di assistenza, di cinque giorni lavorativi all'anno, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti; a modalità di lavoro flessibili per lavoratori che siano genitori di figli di età non inferiore a otto anni o prestatori di assistenza, la cui durata può essere soggetta a una limitazione definita ragionevole;

segnalato che la direttiva conferma la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori, eventualmente già in vigore negli ordinamenti nazionali;

considerata la previsione del recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (i cosiddetti whistleblowerr) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni;

preso atto dei princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 introdotti dall'articolo 23 del disegno di legge;

osservato che l'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che introduce un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005);

condiviso che tra tali principi e criteri direttivi rientra la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possano arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;

rilevato che l'articolo 14 del provvedimento conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili;

segnalato che il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da una pluralità di atti normativi e che, analogamente, la norma prevede il riordino, a livello nazionale, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica;

evidenziato che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, tra i principi di delega rientrano la formazione degli operatori in materia di malattie degli animali, biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica nonché ulteriori misure restrittive al commercio di animali;

rilevato, altresì, che il successivo articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro;

preso atto che la predetta normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini;

condivisa l'esigenza di approvare le richiamate disposizioni di delega;

osservato che tra le direttive da recepire indicate nell'allegato A, che non sono oggetto di principi e criteri specifici, è inclusa la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che stabilisce prescrizioni minime relative a congedi e a modalità di lavoro flessibile;

apprezzato che tra i diritti individuali previsti da tale direttiva rientra il congedo di paternità, della durata di almeno dieci giorni lavorativi, da usufruire in occasione della nascita di un figlio,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il disegno di legge in esame consta di ventinove articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di trentotto direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei; l'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a diciotto direttive;

rilevato che:

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (Renewable Energy Directive cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

tale articolo, nel delegare il Governo a prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce che la predetta individuazione deve avvenire anche nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri interessati, tra i quali figura il MIPAAF (comma 1, lettera a));

il medesimo articolo, inoltre, al comma 1, lettera ee), delega il Governo a escludere, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione;

la disposizione, interessando tutti i prodotti derivanti dalla soia di importazione, potrebbe penalizzare l'industria mangimistica italiana;

al fine di evitare, quindi, eventuali ripercussioni per il comparto zootecnico italiano, per il quale la farina di soia rappresenta la principale fonte per assicurare il necessario apporto proteico agli animali allevati, appare, pertanto, opportuno monitorare con attenzione gli effetti della norma in esame;

rilevato altresì che:

l'articolo 7 reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

la normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della filiera, ma anche dei consumatori finali;

il comma 1 del predetto articolo, tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, fa riferimento, in particolare, alla necessità di: prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché le vendite a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lettera h)); garantire la tutela dell'anonimato delle denunce (lettera i)); prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie (lettera l)); introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lettera m); prevedere che l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia designato quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera p)); rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita (lettera r)),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato.

richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 5 agosto 2020;

rilevato che:

il parere conteneva un'osservazione non recepita che appare opportuno ribadire;

in particolare, l'osservazione era volta ad inserire nel testo forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle direttive 2019/520 in materia di telepedaggio stradale; 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare e 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti; il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali era stato altresì richiesto per gli schemi di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche); dell'articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); dell'articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare); dell'articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza) e dell'articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento delle direttive 2019/520, 2019/1158 e 2019/1161, incluse nell'allegato A richiamato dall'articolo 1, nonché nel procedimento di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 18 e 19.

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