PDL 2754

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2754

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NITTI

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei beni musicali

Presentata il 28 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si interviene con una serie di novelle sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «codice», al fine di riconoscere giuridicamente i «beni musicali», che costituiscono un patrimonio da tutelare e da valorizzare allo scopo di «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio» e di «promuovere lo sviluppo della cultura», come disposto dall'articolo 1, comma 2, del codice, e al fine di «garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» (articolo 3, comma 1, del codice).
Alla base degli interventi di modifica proposti vi è, dunque, la convinzione che, dopo anni di dibattito promosso e stimolato dalla musicologia italiana sul tema dei «beni musicali», sia quanto mai necessario prevedere, anche dal punto di vista normativo, che i beni musicali rientrino tra quelli culturali e, pertanto, debbano essere tutelati, conservati e salvaguardati in conformità a quanto disposto, in particolare, dai capi I, II e III del titolo I della parte seconda del codice.
A tale proposito, si ricorda che il codice cita solo una volta espressamente la musica, in riferimento agli «spartiti musicali» (nominati, insieme alle «carte geografiche», dall'articolo 10, comma 4, lettera d)), a proposito del patrimonio musicale configurato nella sua concretezza materiale.
Risulta evidente, però, come le componenti del patrimonio musicale siano in ogni caso molto più composite e necessitino, pertanto, di essere meglio declinate e come la salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio richiedano interventi multiformi e complessi. Si pensi ai beni librari e archivistici (manoscritti, edizioni a stampa e trattati), ai beni artistici (strumenti musicali storici e dipinti), ai beni architettonici (teatri, edifici per la musica eccetera) e ai beni audiovisivi (registrazioni audio e video anche di interesse demo-etno-antropologico), anche in forma digitale. Ciascuna di queste fattispecie pone problemi specifici per quanto concerne la loro tutela e conservazione, che richiedono competenze specialistiche avanzate, come hanno avuto modo di evidenziare i musicologi Lorenzo Bianconi, Antonio Caroccia, Giovanni Giuriati, Claudio Toscani e Agostino Ziino in un documento del dicembre 2019 inviato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativo alle istanze della musicologia italiana, che prevede, in particolare, l'istituzione di un ufficio speciale per la musicologia e i beni musicali presso il medesimo Ministero e il riconoscimento legislativo del concetto di «bene musicale».
È quindi necessario, ad avviso del proponente, avviare un percorso che vada in questa direzione.
Un primo passo sarebbe, appunto, quello di inserire la musica all'interno delle categorie specifiche di beni culturali elencati dal codice (in particolare all'articolo 10), sanando così l'evidente «peccato» di indefinitezza e di approssimazione del concetto di bene musicale all'interno dello stesso codice, che resta ad oggi il maggiore riferimento normativo in materia di patrimonio culturale nel nostro ordinamento.
La necessità di giungere a un riconoscimento normativo del concetto di «bene musicale» è universalmente avvertita, pur nella consapevolezza del fatto che la dimensione codicistica resta limitata agli aspetti di reificazione e di concreta materialità, che non esauriscono comunque, di per sé, il concetto di patrimonio culturale musicale. Sullo sfondo resta, infatti, il grande tema della definizione normativa del concetto di bene musicale inteso come «testimonianza avente valore di civiltà» al di là della mera consistenza materiale e aperto anche alla dimensione performativa. La configurazione del patrimonio musicale come entità immateriale ci ricorda che le opere d'arte musicale non sono «cose» stricto sensu, ma riguardano anche l'atto dell'esecuzione e la dimensione dell'ascolto. Permane, dunque, quell'impermeabile separazione tra «beni» culturali da un lato e «attività» culturali da un altro.
Ma, in attesa che le fonti giuridiche superino tali difficoltà, la presente proposta di legge garantisce, quanto meno, che beni musicali concreti, come i libri, i manoscritti, i trattati e gli strumenti musicali, godano di una tutela in linea di principio analoga a quella riconosciuta a tutti gli altri beni librari, artistici o monumentali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la parola: «archivistico» è inserita la seguente: «, musicale»;

b) all'articolo 9-bis, comma 1, dopo la parola: «bibliotecari,» è inserita la seguente: «musicologi,»;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la parola: «archeologico» è inserita la seguente: «, musicale»;

2) al comma 3:

2.1) alla lettera a), dopo la parola: «archeologico» è inserita la seguente: «, musicale»;

2.2) alla lettera d), dopo le parole «dell'arte,» sono inserite le seguenti: «della musica,»;

2.3) alla lettera d-bis), dopo la parola: «archeologico» è inserita la seguente: «, musicale»;

2.4) alla lettera e), dopo la parola: «archeologica,» è inserita la seguente: «musicale,»;

3) al comma 4:

3.1) alla lettera d), le parole: «e gli spartiti musicali» sono soppresse;

3.2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) i libri e i fogli di musica manoscritti o a stampa, i libretti, i documenti di interesse musicale, gli strumenti musicali, i supporti sonori, gli strumenti di produzione e di riproduzione del suono, le rappresentazioni figurative di interesse musicale, i costumi teatrali e le registrazioni audiovisive, aventi carattere di rarità o di pregio»;

d) all'articolo 12, comma 2, dopo la parola: «archeologico» è inserita la seguente: «, musicale».

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