PDL 2751-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 5  
                    Articolo 5                       Articolo 6  
                      Articolo 7  
                      Articolo 8  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2751-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( CONTE )

e dal ministro dell'università e della ricerca
( MANFREDI )

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Presentato il 27 ottobre 2020

(Relatori: ANNIBALI , per la II Commissione,
TUZI , per la VII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza istruzione), il 17 giugno 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2751 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto di 5 articoli per un totale di 12 commi e che risulta di contenuto omogeneo e conforme al titolo, è stato trasmesso per il parere al Comitato in forza della norma di delegificazione contenuta nell'articolo 4;

il provvedimento rientra tra le misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ne indica la presentazione alle Camere entro il mese di dicembre 2021, senza invece prospettare la data di approvazione;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, si valuti l'opportunità di precisare che i percorsi di laurea oggetto del provvedimento diventeranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati ai sensi del medesimo comma 3; al comma 1 dell'articolo 5, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una norma che disciplini – presumibilmente applicando la disciplina previgente – l'abilitazione alla professione per coloro che hanno acquisito la laurea con il vecchio ordinamento nelle more dell'adozione del decreto previsto dal secondo periodo del comma e chiamato a definire, per tali soggetti, le modalità di definizione del tirocinio pratico-valutativo integrativo; inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma andrebbe inserito il riferimento alla laurea magistrale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

con riferimento alla norma di delegificazione inserita all'articolo 4, si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 richiede che la legge che autorizza la delegificazione indichi sia le norme generali regolatrici della materia sia le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari; al riguardo, anche se non espressamente indicate come tali, possono essere considerate come norme generali regolatrici della materia le previsioni, di cui al comma 2, in ordine allo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti e di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi nonché all'integrazione della commissione giudicatrice con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali; si valuti però l'opportunità di integrare tali norme generali regolatrici della materia con ulteriori previsioni in particolare con riferimento alla definizione delle ulteriori lauree che potranno divenire abilitanti, alla procedura con cui i consigli degli ordini professionali formuleranno una richiesta sul punto e al regime transitorio per coloro che al momento della data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione abbiano già conseguito un titolo di studio non abilitante; va inoltre inserita l'indicazione delle disposizioni da abrogare;

il provvedimento risulta corredato sia di analisi tecnico-normativa sia di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 4;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 5, comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso le Commissioni riunite II e VII;

rilevato come il disegno di legge si proponga di semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, finalizzato ad un più rapido inserimento nel mercato del lavoro;

rilevato come l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione preveda l'obbligatorietà dell'esame di Stato «per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»;

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti affidata alla discrezionalità del legislatore statale (in tal senso le sentenze n. 174 del 1980, n. 16 del 1985, n. 43 del 1982, n. 58 del 1963) e ha precisato che, affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione, occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza n. 174 del 1980);

rilevato come la stessa Corte abbia riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980), precisando che in questi casi «tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito» (sentenza n. 207 del 1983);

osservato, dunque, che il legislatore, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza n. 5 del 1999);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia università non sia espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma trovi fondamento nell'articolo 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

segnalato come il provvedimento in esame incida altresì sulla materia delle professioni, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione colloca tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente, nel cui ambito, come specificato da giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, i profili relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse – prescritto dal già richiamato quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione – sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato, sempre con riferimento alla materia delle professioni, che la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali i quali non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale, rilevando che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;

osservato come l'articolo 4, comma 1, delinei un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate – senza l'ulteriore intervento della fonte primaria – ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, specificando che tali ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con regolamenti di delegificazione (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), da emanare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale;

rilevato come, in relazione alla seconda ipotesi, di iniziativa ministeriale, testé richiamata, il testo del citato articolo 4, comma 1, non preveda espressamente, a differenza della prima ipotesi (di richiesta da parte delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento) l'emanazione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate ulteriori titoli universitari;

segnalato come l'articolo 4-bis, comma 1, disponga norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una disciplina attuativa, senza indicare espressamente le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, a cui fa invece riferimento il comma 2, laddove si menzionano le classi di laurea magistrale, rinviando peraltro al medesimo comma 1;

evidenziato come le previsioni transitorie di cui all'articolo 5, comma 1, stabiliscano che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, senza peraltro chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

rilevato come l'articolo 5, al comma 2, disponga che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio, di cui al testo in esame, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti;

osservato, peraltro, come il richiamato comma 2 dell'articolo 5, nel prevedere che la richiamata disciplina transitoria si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti dal provvedimento, non escluda espressamente il corso di laurea magistrale in psicologia, per il quale, tuttavia, interviene, con disposizioni specifiche, il successivo articolo 5-bis;

segnalato, infatti, come tale articolo 5-bis, al comma 1, preveda una disciplina transitoria per gli studenti che «conseguono» la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti;

valutata l'esigenza di chiarire, sia all'articolo 5, comma 2, sia all'articolo 5-bis, comma 1, se l'intenzione del legislatore sia quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore del provvedimento) i predetti titoli di studio, sia coloro che li conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che – anche nell'ipotesi in cui i titoli universitari possono essere resi abilitanti su iniziativa ministeriale – i predetti titoli universitari divengono abilitanti all'esercizio della professione attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

b) con riferimento all'articolo 4-bis, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disciplina transitoria recata dall'articolo 5, comma 2, non riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale in psicologia, per i quali interviene la disciplina specifica recata dall'articolo 5-bis;

e) sempre con riferimento all'articolo 5, comma 2, nonché all'articolo 5-bis, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare espressamente che la disciplina transitoria ivi prevista si applica sia a coloro che hanno già conseguito – alla data di entrata in vigore del provvedimento – i predetti titoli di studio, sia a coloro che li conseguiranno –successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento –in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2751 Governo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito;

valutata positivamente la finalità di semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, funzionale a consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro;

rilevato in particolare che l'intervento normativo in esame, all'articolo 2, riguarda tra le altre anche le professioni di geometra e di perito industriale in edilizia, e che l'articolo 4 prefigura la possibilità di emanare regolamenti di delegificazione per attuare un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti, che potrà interessare, tra le altre, anche le professioni di pianificatore e paesaggista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (nuovo testo C. 2751 Governo), così come risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente;

sottolineato con favore che il provvedimento in esame è volto a realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2751 Governo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, quale risultante dagli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito (C. 2751 Governo);

considerate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, concernente le lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, all'articolo 4-bis, inerente alle professioni di chimico, fisico e biologo, e all'articolo 5-bis, che reca disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge in esame, come chiarito nella relazione illustrativa, è volto ad attuare un fondamentale intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

a tal fine, si dispone una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, in modo da consentire ai giovani l'accesso a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, nonché il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale;

in particolare, proseguendo il percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diventi anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio della corrispondente professione; si prevede, inoltre, la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni;

la relazione illustrativa sottolinea che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto l'effettiva idoneità tecnica del candidato è sottoposta ad una duplice verifica, consistente da un lato nella valutazione positiva delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, dall'altro nella valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo;

rilevato che:

l'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale;

l'articolo 4, relativo ad ulteriori titoli universitari abilitanti, prevede che possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo 4, chiarendo se possono rientrarvi anche i collegi professionali degli agrotecnici e dei periti agrari, per l'iscrizione ai quali attualmente è richiesto lo svolgimento di un tirocinio successivo al conseguimento del diploma, necessario all'abilitazione professionale.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2751 Governo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;

considerato che il disegno di legge prospetta una disciplina, volta a rispondere all'esigenza di accelerazione e semplificazione dell'accesso dei laureati al mercato del lavoro, che non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

tenuto conto, inoltre, che l'istituzione delle lauree abilitanti è compresa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio, con la medesima finalità di accelerare l'accesso al mondo del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

Art. 1.
(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

2. Identico.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, che è a tal fine adeguato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.
(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

Art. 2.
(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

1. Identico.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea di cui al comma 1 è individuato il numero minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio di cui al presente comma sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Soppresso

Art. 3.
(Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

Art. 3.
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
(Vedi comma 2, secondo periodo)

2. La disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 è adeguata alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
(Vedi comma 1, terzo periodo)

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

Art. 4.
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

2. Identico.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.
(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministero vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 6.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5, e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 4, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Vedi articolo 8)

Art. 7.
(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

(Vedi articolo 5, comma 2)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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