PDL 2743

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2743

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VERSACE, BAGNASCO, NOVELLI

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 26 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 3 della Carta costituzionale, proclamando la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tali princìpi, peraltro, sono rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in Italia essi hanno trovato man mano attuazione – seppur ancora non completa – in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone disabili. Tra queste, ricordiamo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno disabile nonché dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi.
È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rendono necessarie un'ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, comprendendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato in conseguenza di cause sopraggiunte per effetto di incidenti o malattie.
Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto maggiori per i primi, i cosiddetti «sordomuti», che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che comprende persone sia sorde che udenti, uno sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale.
Tale strumento è rappresentato dalla lingua dei segni italiana (LIS), che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni, infatti, è la lingua naturale delle persone sorde, perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato. In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, relative appunto alla lingua dei segni dei sordi, e con la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura resa a Salamanca nel giugno 1994, in cui si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi, ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari». I sordi utilizzano figure professionali quali l'interprete della LIS e gli operatori (per esempio gli assistenti alla comunicazione), garantendo attraverso l'uso della LIS risultati ottimali per la formazione di soggetti affetti da sordità. L'istituzione di un Segretariato regionale per i Paesi dell'Unione europea, l'interesse e gli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione europea alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nell'Unione europea costituiscono i presupposti migliori per un riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni e un invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono al suo uso.
L'Unione europea dei sordi (European Union of the Deaf), con sede in Bruxelles, creata nel 1985, che rappresenta attualmente le associazioni di trenta Stati europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito), ha più volte sollecitato, con atti formali, tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di procedere in tale senso, dando alla LIS pieno riconoscimento, non solo al fine di garantire la dovuta attenzione ai problemi delle persone svantaggiate, che costituisce un adempimento dei princìpi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma anche per superare una visione limitata delle stesse persone disabili, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità di tali persone, considerate non solo isolatamente, ma anche come comunità.
In questa ottica si pone la presente proposta di legge che, riprendendo in gran parte il disegno di legge già presentato al Senato a prima firma del senatore De Poli (atto Senato n. 1685), prevede il riconoscimento della LIS quale lingua non territoriale, equiparandola, pertanto, a una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine dalla base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione.
La presente proposta di legge prevede, pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di essa sia consentito l'uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione, si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento governativo, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nella sua elaborazione l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, giovandosi concretamente delle esperienze e delle competenze di tutti coloro che a tali problemi si sono dedicati.
Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e gli enti locali, ed è opportuno che siano emanate previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare attenzione si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della LIS nelle scuole, che si pongono nell'ambito di quanto già previsto non solo dalla citata legge-quadro n. 104 del 1992, ma anche dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché in ossequio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Alla LIS si applicano tutte le tutele conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1 e tutti i provvedimenti in materia di lingue minoritarie.

Art. 2.

1. L'utilizzo della LIS è garantito nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.
2. Sono garantiti l'accesso all'istruzione mediante l'utilizzo della LIS e di servizi di assistenza alla comunicazione, in ambito scolastico e post scolastico, l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università.
3. Sono incrementate le ore di programmazione televisiva del servizio pubblico in cui è utilizzata la LIS ed è promosso l'incremento delle ore di programmazione televisiva in cui è utilizzata la LIS sulle emittenti radiotelevisive private.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Governo emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative del settore.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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