PDL 2739

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2739

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, GUIDESI, BINELLI, ANDREUZZA, FIORINI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LUCCHINI, MACCANTI, MINARDO, MORELLI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, VALBUSA, ZOFFILI, ZORDAN

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione

Presentata il 23 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'ecosistema delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato realtà, in Italia, quando, con il rapporto «Restart, Italia!» del 2012 si è riconosciuta la necessità di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.
La normativa inizialmente introdotta con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio 2017 – legge 11 dicembre 2016, n. 232 – e il cosiddetto «decreto crescita» del 2019 – decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che la rendono, secondo lo Start-up Nation Scoreboard, la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all'equity crowdfunding, in cui l'Italia è stata la prima ad adottare una specifica disciplina a livello europeo.
Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle start-up e PMI innovative e degli incubatori certificati.
Si è, pertanto, innescato un circolo virtuoso che ha portato alla costituzione di quasi 11.000 start-up innovative, con un capitale sociale di 583 milioni di euro e oltre 60.000 tra soci e addetti.
Emerge, peraltro, l'esigenza di rivedere gli interventi normativi fino ad oggi introdotti, al fine di accompagnare il nostro Paese in un percorso di crescita e di sviluppo all'insegna dell'innovazione.
Appare necessario individuare strumenti in grado di rafforzare la capacità di identificare, attrarre e valorizzare i talenti ed incentivare l'interdisciplinarità.
Pertanto, la presente proposta di legge, dopo aver anzitutto individuato all'articolo 1 le finalità, l'ambito applicativo e le definizioni, all'articolo 2 estende anche a chi esercita attività di ricerca la possibilità di conversione diretta del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, al fine di attrarre maggiormente gli investimenti di soggetti che vogliano scommettere sulle potenzialità del nostro Paese e del suo tessuto imprenditoriale e sulla capacità di creazione di impresa.
Sono poi previste misure in materia di lavoro, in particolare giovanile, sia con l'obiettivo di agevolare la partecipazione temporanea di personale esperto all'attività delle start-up innovative e delle PMI innovative, sia al fine di migliorare le loro capacità assunzionali, favorendo così l'occupazione. Sotto questo profilo, in particolare, si prevede: all'articolo 3, l'obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero che risultano impegnati in attività manageriali presso le medesime imprese; all'articolo 4, la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi dipendenti di età inferiore a 45 anni da parte di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital e fondi promossi da network di business angel (vale a dire le associazioni di investitori informali che investono nella fase di avviamento delle start-up, note anche come angel network) o da incubatori certificati italiani.
Al fine di promuovere un maggiore impegno degli investitori istituzionali nazionali nel sostegno diretto e indiretto all'economia reale, si introduce, all'articolo 5, l'obbligo per fondi pensione, fondi assicurativi, casse previdenziali e istituzionali di investire lo 0,5 per cento della raccolta (che equivale a circa 220 miliardi di euro) in fondi di venture capital, in fondi promossi da network di business angel o da incubatori certificati italiani o in società di investimento, e si prevede che possano dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori certificati italiani o angel network o società di investimento. Inoltre, al comma 2 si prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione del capital gain).
Con l'articolo 6, vengono apportate delle modifiche all'articolo 27 del citato decreto-legge n. 179 del 2012: in particolare, al comma 1 dell'articolo 27, il divieto di riacquisto degli strumenti finanziari, attualmente previsto sine die, viene circoscritto ad un periodo temporale di due anni; al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che sia irrilevante ai fini fiscali e contributivi l'agevolazione ivi prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari ai prestatori d'opera e ai professionisti. Infine, viene inserito un nuovo comma (il comma 5-bis) che prevede l'estensione della norma agevolativa di cui al comma 4 anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016.
Con riferimento alle misure di carattere fiscale previste nella presente proposta di legge, nell'ottica di prevedere una defiscalizzazione dei capital gain per investimenti in start-up, all'articolo 7, comma 1, si apportano modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, volte ad agevolare l'efficacia della norma; al comma 2, si introduce la detassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche mediante disinvestimento, qualora le somme incassate siano reinvestite in una start-up innovativa entro un arco temporale di quattro anni.
All'articolo 8, viene riconosciuto ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up ovvero PMI innovative un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Sempre in materia di incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e PMI innovative, all'articolo 9, comma 1, si interviene sull'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di incrementare le agevolazioni fiscali attualmente in vigore, prevedendo che gli investitori (persone fisiche o società) possano dedurre il 70 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o network di business angel, società di investimento, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per le persone fisiche e di 6 milioni di euro per le società. Le agevolazioni spettanti per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio sono fruibili quando tali organismi investano almeno il 30 per cento del proprio portafoglio in start-up innovative.
Inoltre, sempre all'articolo 9, si prevede: al comma 2, l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione del capital gain); al comma 3, la deducibilità fiscale del 50 per cento delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative, possedute ininterrottamente per un anno; al comma 4, la deducibilità fiscale del 70 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative entro quattro anni dalla compravendita; al comma 5, la deducibilità fiscale al 90 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura fallimentare, entro quattro anni dalla compravendita, a condizione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della start-up o della PMI continui con il cessionario e i lavoratori conservino tutti i diritti che ne derivano; al comma 6, che le imprese che investono in fondi di venture capital ovvero costituiscono un fondo di corporate venture capital possano dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta in corso alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi; infine, al comma 7, che le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 siano incrementate dal 30 al 40 per cento; nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 30 al 50 per cento.
All'articolo 10 si prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le PMI anche agli incubatori certificati di start-up innovative con sede nel territorio nazionale.
Al fine di incentivare lo sviluppo di start-up innovative, l'articolo 11 prevede che il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Nell'ottica di fornire un inquadramento certo e trasparente dell'attività svolta da alcuni degli operatori della filiera del venture capital e al fine di favorire la crescita degli investimenti iniziali, l'articolo 12 chiarisce l'esclusione, dall'ambito della vigilanza e della regolamentazione, degli incubatori certificati e degli acceleratori d'impresa e delle operazioni cosiddette in «club deal» e di «syndication», cioè le operazioni tra un numero ristretto di investitori di private equity che collettivamente impegnano capitali per l'acquisizione o il finanziamento di imprese su cui singolarmente non sono in grado di investire, allocando una quota parte del capitale complessivo, al fine di accedere a investimenti più rilevanti e di ridurre il rischio delle operazioni effettuate.
L'articolo 13 prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di chiarire le diverse tipologie di incubatori certificati che possono effettuare l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese: in particolare, si richiamano gli incubatori d'impresa non profit, gli incubatori d'impresa for profit, gli start-up studio o start-up foundry e gli acceleratori di impresa.
Al fine di semplificare e rendere economicamente più sostenibile l'apertura e la gestione delle sedi degli incubatori certificati, con particolare attenzione alle aree metropolitane dove i costi di conduzione degli immobili possono essere particolarmente onerosi, considerata la rilevante finalità economico-sociale da essi espletata, si prevede di semplificare gli adempimenti di carattere urbanistico cui essi sono sottoposti, facilitando, inoltre, le possibilità di recupero di edifici e siti di varia natura, spesso inutilizzati: in questo senso interviene l'articolo 14, che dispone che agli incubatori certificati (come già avviene per le associazioni di promozione sociale) sia consentito di installarsi e svolgere tutte le proprie attività prescindendo dalla destinazione urbanistica dei locali.
Da ultimo, l'articolo 15 prevede l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice, introdotte dall'articolo 27 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 come veicoli societari di investimento, al fine di ampliare concretamente il numero di investitori in PMI e start-up italiane.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità, ambito
di applicazione e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire la costituzione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, mediante misure per promuovere gli investimenti e agevolare l'accesso al mercato di capitali, nonché per promuovere l'occupazione e la partecipazione professionale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:

a) alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) alle PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

3. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge si intendono per:

a) fondi per il venture capital (FVC): gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di investimento di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) private equity: l'investimento nel capitale di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;

c) corporate venture capital (CVC): l'investimento effettuato da un'azienda nel capitale di una start-up o di una PMI attraverso un fondo dedicato, allo scopo di avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalle aziende acquisite;

d) incubatori certificati: le società di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) angel network: le associazioni di investitori non professionali a supporto dell'innovazione che investono nella fase di avviamento delle start-up;

f) società di investimento: le società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e da fondi terzi, non sottoposte alla normativa concernente le società di gestione del risparmio.

Art. 2.
(Conversione diretta del permesso di soggiorno per attività di ricerca in permesso di soggiorno per lavoro autonomo)

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, devono prevedere che la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo i permessi di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale sia estesa anche agli stranieri che svolgono attività di ricerca.

Art. 3.
(Congedo per i lavoratori che costituiscono start-up o PMI innovative)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a tre anni, nel caso in cui intendano costituire una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero svolgere attività manageriali presso le medesime imprese.
2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può versare i relativi contributi, calcolati in base alla disciplina in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione.
3. I contratti collettivi di lavoro individuano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.

Art. 4.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per start-up e PMI innovative, FVC, incubatori certificati italiani e angel network)

1. Ai datori di lavoro privati, titolari di start-up innovative, di PMI innovative, di FVC o di fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network, che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e di quelle relative a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network o in società di investimento.
2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.
3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.

Art. 6.
(Start-up stock option
fiscalmente vantaggiose)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»;

b) al comma 4, dopo le parole: «non concorrono alla formazione del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi,»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative».

Art. 7.
(Defiscalizzazione delle plusvalenze
destinate a investimenti in
start-up)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital”(FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing) o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing)»;

c) al comma 3, la lettera c) è abrogata;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi».

2. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono start-up innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. L'esenzione si applica esclusivamente per gli importi delle plusvalenze in relazione ai quali non si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 8.
(Credito d'imposta per acquisizioni
di
start-up o PMI innovative)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up innovative o PMI innovative è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 9.
(Incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative e per lo sviluppo di start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. A decorrere dall'anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 3.000.000 per le persone fisiche e di euro 6.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

2. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.
4. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 70 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative.
5. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
6. Le imprese che investono in FVC ovvero costituiscono un fondo di CVC possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi.
7. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«218. Le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 30 per cento al 50 per cento».

Art. 10.
(Incentivi fiscali
per gli incubatori certificati)

1. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 9 della presente legge e di cui al comma 7-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'articolo 9 della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 29-bis del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e al comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, si applicano anche agli incubatori certificati.

Art. 11.
(Misure di sostegno per lo sviluppo
di
start-up innovative)

1. Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinati a interventi per incentivare lo sviluppo di start-up innovative.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le tipologie di interventi da attuare mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minore numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 12.
(Esenzione dagli obblighi di vigilanza per alcuni operatori che investono nella filiera delle start-up)

1. All'articolo 32-quater, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«g-bis) agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g-ter) alle operazioni tra un numero ristretto di investitori di private equity che collettivamente impegnano capitali per l'acquisizione o il finanziamento di imprese su cui singolarmente non sono in grado di investire, allocando una quota del capitale complessivo, al fine di accedere a investimenti più rilevanti e di ridurre il rischio delle operazioni effettuate».

Art. 13.
(Tipologie di incubatori certificati)

1. Dopo l'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

«8-bis. Gli incubatori certificati che possono iscriversi alla sezione speciale di cui al comma 8 appartengono alle seguenti tipologie:

a) incubatori d'impresa non profit: società che offrono servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo, ma non partecipano al capitale sociale delle start-up innovative;

b) incubatori d'impresa for profit: società che offrono servizi e investono nel capitale sociale delle start-up innovative con risorse finanziarie o mediante l'assegnazione, a favore di prestatori di lavoro dipendenti, di soci o terzi, di quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi o diritti aventi a oggetto l'acquisizione degli stessi;

c) start-up studio o start-up foundry: società che partecipano attivamente, con capitale e con personale interno, alla creazione ex novo di start-up innovative, attraverso l'individuazione interna o esterna di prodotti o servizi da sviluppare;

d) acceleratori di impresa: società che investono in start-up innovative che hanno già sviluppato prototipi e operano in un tempo limitato, non superiore a sei mesi, ai fini dell'accesso al mercato tramite un'azione di verifica e delle potenzialità di sviluppo del progetto».

Art. 14.
(Semplificazioni urbanistiche
per gli incubatori certificati)

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

«Art. 27-ter. – (Misure di semplificazione urbanistica per l'apertura di sedi di incubatori certificati)1. La sede degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, e i locali nei quali si svolgono le loro attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ovvero dalla legislazione regionale o dalla vigente strumentazione urbanistica. Per gli incubatori in attesa della certificazione, le disposizioni del primo periodo si applicano tramite il rilascio di un'autorizzazione provvisoria, con una durata massima di ventiquattro mesi dalla comunicazione di inizio dell'attività; in caso di diniego della certificazione, e comunque decorso il predetto termine di ventiquattro mesi, cessa l'applicazione delle suddette disposizioni».

Art. 15.
(Innalzamento del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni»;

b) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni».

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