PDL 2738

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2738

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LICATINI, ALAIMO, BARZOTTI, DAVIDE AIELLO, CADEDDU, CANCELLERI, LUCIANO CANTONE, CASA, CIMINO, DEL SESTO, DI LAURO, D'IPPOLITO, FICARA, FLATI, MARTINCIGLIO, MISITI, PENNA, PERCONTI, RAFFA, SCERRA, SERRITELLA, SUT, TRAVERSI, VARRICA

Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali

Presentata il 23 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente. Il tecnico che svolge il suo lavoro nel settore pubblico effettua un'attività sia di vigilanza che istruttoria, al fine di rilasciare autorizzazioni o nulla osta tecnico-sanitari per le attività controllate.
Il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria.
La sua funzione nei servizi di prevenzione e protezione (SSP) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di un ente pubblico con una popolazione superiore a 20.000 abitanti riveste una notevole importanza in quanto collaborando, quale addetto al SSP, con il responsabile del medesimo servizio o, se individuato dal datore di lavoro tra i professionisti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, anche nella qualità di responsabile dello stesso servizio, contribuisce alla corretta, puntuale e rigorosa identificazione e valutazione dei rischi, con la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Mai come in questo momento storico abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano. Prevedere la presenza di un tecnico della prevenzione consente di assicurare una competenza multidisciplinare e il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli pubblici. Il tecnico infatti, essendo inserito nella pianta organica, conosce bene non solo il contesto lavorativo con le relative problematiche, ma anche gli obblighi di legge in capo alle strutture pubbliche, anche non sanitarie, con un numero rilevante di dipendenti e aperte al pubblico e nelle quali, considerate l'entità delle attività e dei servizi, nonché la complessità dell'organizzazione, si presume che siano presenti una grande varietà di rischi da fronteggiare e un gran numero di adempimenti da soddisfare.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l'inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.
2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

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