PDL 2736

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2736

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZIELLO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BITONCI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DURIGON, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, IEZZI, LUCCHINI, MINARDO, MORELLI, MOSCHIONI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, VINCI

Modifiche all'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi

Presentata il 22 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'attività del perito assicurativo è disciplinata dal titolo X, capo VI, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il cui articolo 156, al comma 1, stabilisce espressamente che l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose non può essere esercitata da chi non è iscritto nell'apposito ruolo di cui all'articolo 157 del medesimo codice.
Tale disposizione, nel combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo 156, ha provocato molte incertezze applicative in quanto, se da un lato si prevede per i periti assicurativi l'obbligo di iscrizione in un apposito ruolo e il possesso dei requisiti professionali elencati nel successivo articolo 158 del codice, da un altro lato si permette alle imprese di assicurazione di effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose utilizzando personale senza alcuna specifica competenza nell'esercizio di tali attività.
Così facendo, per anni le imprese di assicurazione si sono avvalse, per le operazioni peritali, di soggetti non iscritti nell'apposito ruolo a discapito della professionalità dei periti assicurativi e del corretto esercizio delle attività di accertamento e di stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
Per ovviare a tale situazione la presente proposta di legge stabilisce, modificando il citato articolo 156 del codice, che solo i periti assicurativi iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157 del medesimo codice sono competenti a esercitare le operazioni peritali di accertamento e di stima dei danni alle cose e che le imprese di assicurazione possono stipulare contratti per l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dall'articolo 156, comma 1, a seguito di concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Da ultimo, sono disciplinate le modalità di esercizio delle operazioni peritali di accertamento e di stima dei danni alle cose ed è attribuito al Ministro dello sviluppo economico il compito di definire, con proprio decreto, i compensi spettanti ai periti assicurativi.
La presente proposta di legge si prefigge di risolvere una diatriba interpretativa che per troppi anni ha gettato un'ombra sulla professionalità e sull'operato di un'importante categoria professionale quale quella dei periti assicurativi, riconoscendo a questi ultimi una competenza esclusiva nell'esercizio delle operazioni peritali disciplinate dall'articolo 156, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere esercitata direttamente ed esclusivamente dai soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il perito assicurativo, nell'esercizio delle attività di accertamento e di stima dei danni alle cose di cui al comma 1, deve procedere all'ispezione del veicolo o del natante oggetto di sinistro in presenza, presso la sede indicata dal danneggiato oppure presso l'officina, la carrozzeria, il gommista o il locale destinato alla riparazione e alla custodia del veicolo o del natante.
2-bis. L'incarico avente a oggetto le attività di cui al comma 1 del presente articolo è affidato a un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157, la cui residenza non disti più di sessanta chilometri dal luogo in cui deve essere eseguita la perizia.
2-ter. È fatto divieto al perito assicurativo di raccogliere informazioni o audizioni testimoniali inerenti ai sinistri per i quali esercita le attività di cui al comma 1.
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il compenso minimo spettante al perito assicurativo per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, prevedendo un importo fisso pari al 3 per cento del valore del danno stimato, comunque non inferiore a 70 euro, e un rimborso variabile di 0,30 centesimi a chilometro, da calcolare in base alla distanza tra la residenza del perito assicurativo e il luogo dove si svolge la perizia. Il compenso è aggiornato ogni anno con riferimento alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
2-quinquies. I contratti tra le imprese di assicurazione e i periti assicurativi per lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

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