PDL 2717

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2717

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VANESSA CATTOI, MOLINARI, BILLI, BINELLI, BITONCI, DARA, DE ANGELIS, DURIGON, FOGLIANI, GIACOMETTI, IEZZI, LUCCHINI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, ZORDAN

Disposizioni concernenti l'obbligo di motivazione per la richiesta di certificati anagrafici riguardanti terzi e la comunicazione del rilascio al soggetto titolare dei dati richiesti

Presentata il 13 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare maggiormente gli interessi dei cittadini rispetto alla possibilità che un soggetto possa recarsi presso gli uffici anagrafici dei comuni per chiedere il certificato di residenza o la certificazione sullo stato di famiglia di un altro soggetto. Tali interessi devono essere tutelati soprattutto nel caso ci siano intenzioni fraudolente da parte del richiedente; si pensi, ad esempio, al caso di uno stalker che si rechi presso l'ufficio comunale e chieda la certificazione sullo stato di famiglia della sua vittima al fine di venire a conoscenza del suo indirizzo di residenza o delle generalità dei suoi conviventi, ovvero a un vicino di casa che intenda acquisire informazioni con finalità ritorsive.
L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, consente all'ufficiale di anagrafe di rilasciare i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge che riguardano solo casi particolari.
La giurisprudenza in materia di accesso ai documenti dei servizi demografici ha chiarito che «in caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3683 del 22 giugno 2012, sull'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241). Si ritiene, pertanto, necessario recepire tale giurisprudenza con un'apposita norma di legge prevedendo altresì l'obbligo dell'ufficiale di anagrafe di informare il titolare del documento richiesto della richiesta avanzata, posto che, a legislazione vigente, l'ufficiale di anagrafe che abbia rilasciato i certificati anagrafici a chi gliene abbia fatto richiesta non è tenuto a comunicarlo al titolare dei dati, anche se il titolare chiede di sapere se siano stati rilasciati a terzi certificati che lo riguardano.
La necessità di prevedere una specifica normativa, peraltro, è stata suggerita proprio dagli ufficiali di anagrafe dei comuni, che hanno chiesto di limitare la possibilità di richiedere certificazioni anagrafiche, fatti salvi i casi i comprovata necessità o di giustificato motivo, proprio perché sono spesso testimoni di situazioni sconvenienti.
Si specifica, inoltre, che gli oneri a carico dell'amministrazione derivanti dagli obblighi di comunicazione stabiliti dalla presente proposta di legge sono posti a carico del richiedente, sempre allo scopo di disincentivare il cittadino che, in malafede, si rechi presso l'ufficio comunale per chiedere certificati di altri soggetti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, l'ufficiale di anagrafe rilascia i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta, a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione e specificazione del nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, nonché informando il titolare del documento richiesto.
2. Gli oneri derivanti dagli obblighi inerenti alla richiesta dei certificati di cui al comma 1 sono posti a carico del richiedente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

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