PDL 2716

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2716

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VACCA, BATTELLI, MELICCHIO, ROMANIELLO, VILLANI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi

Presentata il 13 ottobre 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a completare il processo di liberalizzazione del mercato delle opere dell'ingegno, già avviato a seguito del recepimento, con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online.
La presente proposta di legge muove dall'esigenza di favorire lo sviluppo della creatività e di garantire agli aventi diritto un elevato livello di protezione, rendendo maggiormente flessibili, efficienti, produttive e trasparenti le transazioni contrattuali operate dalle società di gestione collettiva e dagli enti di gestione indipendente con gli utilizzatori delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi, nelle fasi di rilascio delle licenze, di negoziazione dei compensi, di fissazione delle tariffe, di incasso dei pagamenti e di ripartizione agli aventi diritto.
Considerate l'importanza e la complessità dell'iniziativa legislativa, essa rappresenta, altresì, l'opportunità di una revisione complessiva e sistematica della legge 22 aprile 1941, n. 633, e del suo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, anche alla luce del necessario recepimento delle direttive europee di recente emanazione, nonché l'occasione per regolamentare organicamente il settore della gestione collettiva dei diritti connessi nel campo musicale e audiovisivo.
La presente proposta di legge, nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza, prevede, innanzitutto, la possibilità di operare come intermediari per la gestione dei diritti d'autore anche da parte delle entità di gestione indipendente. Sono, pertanto, modificate e abrogate le disposizioni di legge che riconoscono particolari prerogative pubblicistiche alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), al fine di prevenire abusi di posizione dominante e potenziali comportamenti lesivi della concorrenza.
La presente proposta di legge abolisce, inoltre, l'ormai anacronistico istituto del contrassegno della SIAE e delle norme penali di riferimento.
Gli articoli 1 e 2 modificano, rispettivamente, la legge n. 633 del 1941 e la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori», al fine di adeguarle alla nuova realtà e, in particolare, di introdurre nuove disposizioni in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, prevedendo anche un nuovo inquadramento giuridico della figura professionale del disk jockey-DJ quale artista interprete, esonerando la categoria dall'obbligo del pagamento di un compenso per copia lavoro contrario al principio di duplicazione dell'esazione già prevista per il compenso per copia privata, considerando che i DJ non sono soggetti abilitati alla procedura di rimborso e di esenzione.
Il processo di trasformazione della natura e delle funzioni della SIAE è disposto in modo graduale e prudenziale (a seguito di un'analisi specifica delle finalità sottese all'esercizio delle singole attività e delle procedure organizzative, nonché valutando l'impatto che la riassegnazione di ciascuna attività pubblicistica comporta sull'assetto economico dell'ente stesso e, a cascata, sulle posizioni di credito dei suoi associati, circa 90.000), al fine di garantire un'effettiva ed efficiente riorganizzazione e gestione delle stesse funzioni da parte dello Stato.
Si procede alla scissione, all'interno della SIAE, dell'attività istituzionale di intermediazione e gestione collettiva del diritto d'autore dalle funzioni pubblicistiche alla stessa affidate. La SIAE cessa di essere un ente pubblico economico e continua ad esercitare l'attività di intermediazione dei diritti di utilizzazione economica del diritto d'autore, come soggetto giuridico privato, in una delle forme previste della legge, con esclusione delle prerogative a carattere pubblicistico di cui ha goduto fino ad oggi, con la consequenziale abolizione della vigilanza e del controllo pubblico sull'ente.
Le citate funzioni pubbliche sono affidate a una costituenda Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, di seguito «Agenzia», che persegue il fine del buon andamento del mercato sia degli organismi di gestione collettiva sia delle entità di gestione indipendenti, sia nel campo del diritto d'autore, sia nel campo dei diritti connessi. L'Agenzia, in osservanza dell'articolo 9 della Costituzione, sostiene la promozione delle iniziative culturali e la protezione delle relative opere dell'ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi.
All'Agenzia sono affidate la costituzione e la tenuta di un registro pubblico delle opere e dei materiali protetti (contenente tutte le informazioni sul regime dei diritti rilevanti), aperto, condivisibile e interoperabile (realizzato sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale, della tecnologia blockchain, dei registri distribuiti e degli standard più evoluti), al fine di agevolare il rilascio delle licenze per le utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti e la riscossione e la ripartizione dei relativi compensi agli aventi diritto. L'Agenzia gestisce, altresì, la rete territoriale di attuale appannaggio della SIAE, mettendola a disposizione delle società di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi che ne fanno richiesta.
In attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, all'Agenzia sono attribuite funzioni di mediazione in caso di controversie tra le parti riguardanti la richiesta di licenze per la messa a disposizione di opere audiovisive (articolo 13 della direttiva) nonché funzioni di risoluzione alternativa delle controversie previste dalla direttiva 2014/26/EU (articolo 34, paragrafo 2).
Il ruolo e le funzioni dell'Agenzia non interferiscono con quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di tutela del diritto d'autore on line e di controllo delle qualifiche degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, né con quelli affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sulla verifica delle possibili distorsioni del sistema concorrenziale.
Per favorire il buon andamento del mercato, l'Agenzia è deputata alla creazione, al mantenimento e all'aggiornamento periodico di una banca di dati informatica, liberamente condivisibile e interoperabile, delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti, dei titolari dei diritti amministrati, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse, comprese le tariffe. A tale fine, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, di concerto con gli utilizzatori, forniscono all'Agenzia tutte le informazioni in loro possesso sul regime dei diritti delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti, a pena di sanzione, anche in osservanza delle norme europee in materia. Il database è corredato anche delle condizioni di licenza e dell'indicazione delle tariffe che, se:

a) libere: sono comunicate all'Agenzia dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente con riferimento sia ai diritti d'autore sia ai diritti connessi;

b) legali: sono stabilite attraverso la negoziazione privata tra gli aventi diritto e gli utilizzatori e comunicate all'Agenzia. In caso di mancato accordo, entro un certo periodo di tempo, le tariffe sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Inoltre, ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento delle procedure di rilevazione delle esecuzioni musicali in locali aperti al pubblico o in occasione di festival musicali, che svolgono attività di spettacolo-intrattenimento, e di consentire un sempre maggiore utilizzo del criterio analitico per la ripartizione dei relativi compensi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà introdotto l'obbligo per i suddetti esercenti di attivare un sistema di rilevazione digitale dei brani musicali eseguiti in pubblico, che si riferisca al database nazionale per l'acquisizione delle relative informazioni sul regime dei diritti, attraverso il quale generare e comunicare direttamente alle collecting le playlist eseguite.
Per quanto concerne la trasformazione giuridica della SIAE, al fine di scindere la connotazione pubblicistica, che tuttora la caratterizza, si specifica che essa esercita sia funzioni pubbliche in senso stretto (di vigilanza e controllo, connotate dall'esercizio dei poteri autoritativi, anche per il tramite della sua rete territoriale di mandatari), sia servizi volti all'esecuzione di prestazioni d'interesse pubblico, indicati dalla legge o in regime di convenzione con la pubblica amministrazione, con le regioni, con gli enti locali e con altri enti pubblici, nonché sulla base di specifici rapporti contrattuali con soggetti privati.
I beni immobili patrimonio della SIAE che, a seguito di un arbitrato volto alla ricognizione della loro provenienza e consistenza, risultino derivati da un'originaria cessione da parte dello Stato per lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche o da acquisti finanziati, anche parzialmente, con proventi derivanti da attività pubblicistiche, sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la parte non avente valore artistico-culturale è alienata al fine di alimentare un fondo ministeriale finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse e al finanziamento di un nuovo fondo pensionistico o di quello già esistente. Al fine della ricognizione della destinazione degli immobili della SIAE è necessario, pertanto, avviare uno studio volto al censimento e all'identificazione della provenienza della proprietà di ciascun cespite.
La scissione delle funzioni assegnate alla SIAE (istituzionali e pubblicistiche) opera anche in relazione all'attività, di natura pubblica, esercitata dai funzionari della rete territoriale, che è attribuita all'Agenzia e che quest'ultima può mettere a disposizione degli altri operatori del settore (organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente) sulla base di convenzioni.
Come è noto, i funzionari pubblici della SIAE sono autorizzati a emettere titoli esecutivi (attestazioni di credito), senza bisogno di adire preventivamente l'autorità giudiziaria (articolo 164, numero 3), della legge n. 633 del 1941) e di intimare il precetto, avendo, in sede di autotutela, il titolo per procedere direttamente all'esecuzione forzata (fatta salva l'opposizione del debitore). Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, gli ispettori della SIAE rivestono, inoltre, la qualifica dei pubblici ufficiali. I funzionari della SIAE deputati a svolgere attività pubblica di vigilanza e controllo, su domanda dell'interessato, possono essere assunti dall'Agenzia.
Sono disciplinate, infine, le modalità di approvazione dello statuto e di selezione dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, scelti attraverso una procedura di cui è data pubblicità nel sito internet dell'Agenzia stessa sulla base dei curricula presentati, in conformità ai requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 4-quater, lettere a), b), c), d), e) e f), della legge n. 2 del 2008, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si prevede, inoltre, la facoltà dell'Agenzia di irrogare provvedimenti sanzionatori in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati relativi alle opere e ai materiali protetti e delle forme e delle condizioni di licenza a carico sia dei titolari dei diritti sia degli utilizzatori, nonché la possibilità della stessa Agenzia di inviare segnalazioni ai soggetti competenti e di esprimere propri pareri sulle attività di controllo.
Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge modificano, rispettivamente, il decreto legislativo n. 35 del 2017, l'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e l'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
L'articolo 6, infine, stabilisce l'entrata in vigore e reca disposizioni di coordinamento.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – 1. Le disposizioni dell'articolo 10 non limitano il diritto di un singolo autore di affidare la gestione dei propri diritti a soggetti diversi da quello scelto dagli altri autori della medesima opera»;

b) all'articolo 15, terzo comma, le parole: «in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il» sono sostituite dalle seguenti: «dal»;

c) all'articolo 15-bis:

1) al comma 1, le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «La misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

2) al comma 2-ter, il terzo periodo è soppresso.

d) all'articolo 46, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso separato per la proiezione, in assenza di un accordo fra le parti, è stabilito, ogni anno, mediante un protocollo stipulato tra l'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti beneficiari, secondo le norme del regolamento. In caso di dissenso, provvede con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) all'articolo 46-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo fra le categorie interessate, è stabilito, ogni anno, mediante un protocollo stipulato tra l'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti beneficiari e degli utilizzatori. In caso di dissenso, provvede con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino a: «(S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o gli enti di gestione indipendente del diritto d'autore e le rappresentanze delle associazioni di categoria interessate»;

g) all'articolo 68, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo diverso accordo tra le società di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente competenti e le associazioni di categoria interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri»;

h) all'articolo 71-septies, comma 3, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi»;

i) all'articolo 71-octies:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, per il tramite dei rispettivi organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente, regolarmente iscritti nell'elenco redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui all'allegato A annesso alla delibera della citata Autorità n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, pubblicata nel sito internet istituzionale della stessa Autorità. I criteri di ripartizione sono definiti dalla SIAE d'intesa con gli organismi di gestione collettiva e con le entità di gestione indipendente. Ferma restando la ripartizione tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori, in assenza di accordo, i compensi sono ripartiti in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti amministrati dall'organismo di gestione collettiva e dall'entità di gestione indipendente, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente trasmettono la certificazione dell'organo di revisione contabile, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, relativa all'ammontare dei diritti amministrati certificati. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e alle finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, primo periodo, le parole da: «, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per il trenta per cento agli autori e, per il restante settanta per cento, in parti uguali, tra i produttori originari indipendenti di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite i rispettivi organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente iscritti nell'elenco redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui all'allegato A annesso alla delibera della citata Autorità n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, pubblicata nel sito internet istituzionale della stessa Autorità. I criteri di ripartizione sono definiti dalla SIAE d'intesa con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente. In assenza di accordo, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono ripartiti in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti amministrati dall'organismo di gestione collettiva e dall'entità di gestione indipendente, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente trasmettono la certificazione dell'organo di revisione contabile, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, relativa all'ammontare dei diritti amministrati certificati»;

l) all'articolo 73-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le utilizzazioni indicate e disciplinate dall'articolo 15-bis, la misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

m) all'articolo 80, comma 1, alinea, dopo le parole: «i musicisti» sono inserite le seguenti: «i disc jockey-DJ»;

n) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

«Art. 80-bis. – 1. Riveste la qualifica di disc jockey-DJ l'artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico e pratica musicale e tecnologica, esegue in pubblico, in un'unica sequenza, più brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e in un unico flusso, grazie all'utilizzo di strumenti audio analogici o digitali ovvero con qualsiasi altra tecnologia.
2. Il disc jockey-DJ, nell'esercizio della sua attività professionale di esecuzione in pubblico di brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e con l'uso di qualsiasi tecnologia, ha diritto a riprodurre gli stessi ad uso professionale, senza la corresponsione di alcun compenso»;

o) all'articolo 103, terzo comma, le parole: «Alla Società italiana degli autori ed editori» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

p) all'articolo 116:

1) al secondo comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «all'ultimo organismo di gestione collettiva o all'entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente provvedono ad accordarsi e a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi ovvero con gli amministratori nominati. In caso di disaccordo, il presidente del tribunale competente per territorio affida l'amministrazione della comunione ereditaria all'organismo di gestione collettiva o all'entità di gestione indipendente dallo stesso designato»;

q) all'articolo 123, dopo la parola: «contrassegnati» sono inserite le seguenti: «, a cura e a spese degli editori,»;

r) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«Art. 149. – 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta, dopo la morte dell'autore, agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi. La gestione del fondo pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici è attribuita all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

s) all'articolo 152, commi 2 e 3, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

t) all'articolo 153, commi 1 e 2, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

u) all'articolo 154:

1) le parole: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

2) al comma 2, le parole: «all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

v) all'articolo 164:

1) all'alinea, le parole: «dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

2) al numero 1), le parole: «agli enti sopramenzionati possono» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi possono»;

3) al numero 2), le parole: «l'ente di diritto pubblico è dispensato» sono sostituite dalle seguenti:«l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi è dispensata»;

4) al numero 3), le parole: «l'ente di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi» e le parole: «all'ente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia»;

z) all'articolo 171-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore,» e le parole: «non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

aa) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), sono premesse le seguenti parole: «in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore,» e le parole da: «per il quale è prescritta,» fino alla fine della lettera sono soppresse;

bb) all'articolo 171-sexies, comma 2, primo periodo, le parole da: «, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE» fino alla fine del periodo sono soppresse;

cc) l'articolo 171-septies è abrogato;

dd) all'articolo 174-bis, comma 1, le parole: «, in misura comunque non inferiore a euro 103,00» sono soppresse;

ee) la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: «Attività di intermediazione per la protezione e la gestione dei diritti d'autore»;

ff) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «è esercitata, in regime di libera concorrenza, dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'attività degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa si svolge»;

3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività di cui al presente articolo»;

4) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta»;

5) al sesto comma, le parole: «è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di incassare i medesimi proventi dalle omologhe società straniere e la stessa Società ha l'obbligo, detratte le spese, di versarli all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, la quale è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet tutte le informazioni sui proventi messi a disposizione per la riscossione da parte degli aventi diritto»;

6) il settimo comma è sostituito dai seguenti:

«I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dall'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi agli aventi diritto entro sei mesi dalla riscossione. In caso di proventi esteri non distribuibili e non reclamati nel termine di tre anni, essi sono utilizzati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il sostegno dell'attività di giovani autori che versano in condizioni di maggior bisogno.
Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che intendono svolgere attività di intermediazione e amministrazione del diritto d'autore e dei diritti connessi sono tenuti a non svolgere, in prima persona o per il tramite di entità collegate o controllate, attività editoriale o comunque di fornitore in favore degli utilizzatori di opere protette dal diritto d'autore e dei materiali protetti dai diritti connessi. Per fornitore di opere protette dal diritto d'autore o di materiali protetti dai diritti connessi si intendono i soggetti che svolgono in maniera prevalente attività di acquisto e di rivendita, in qualunque forma, diretta o indiretta, dei diritti sulle predette opere ovvero che svolgono attività concernenti la realizzazione di progetti di musica per l'esecuzione in locali aperti al pubblico»;

gg) all'articolo 180-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e dei diritti connessi, che operano anche nei confronti dei titolari non associati della medesima categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati»;

2) il comma 2 è abrogato;

hh) all'articolo 181:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi supervisiona la corretta applicazione delle regole del mercato dell'intermediazione dei suddetti diritti; favorisce il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore e dei diritti connessi; accerta che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e dei diritti connessi agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. La stessa Agenzia può, inoltre, esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto»;

2) al secondo comma, le parole: «L'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

ii) l'articolo 181-bis è abrogato;

ll) all'articolo 181-ter:

1) al comma 1, le parole: «dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi», le parole: «la SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia» e le parole: «alla Società» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La ripartizione tra gli aventi diritto è effettuata dall'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, al netto di una provvigione, a favore degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente competenti o, in loro mancanza, direttamente a favore dei titolari dei diritti»;

mm) all'articolo 182-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire la libera concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui all'articolo 180, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, gli stessi organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

a) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

b) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano ovvero di un altro Stato membro dell'Unione europea;

c) mantengono almeno una sede operativa attiva nel territorio della Repubblica italiana;

d) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati o in alternativa, un patrimonio netto minimo di importo diverso a seconda della categoria di diritti e delle opere oggetto di intermediazione;

e) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e alla ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni posti a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali e assicurano il pieno rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

g) contribuiscono, finanziano e favoriscono, a pena di sanzione, la creazione presso l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, di una banca di dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

h) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali, nonché tariffe idonee a garantire un'adeguata remunerazione ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

i) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'importo dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

l) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative approvate per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

m) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi su sistemi di rilevazione delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

n) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

o) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi si coordina con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto di competenza di quest'ultima in materia di tutela del diritto d'autore on line ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;

3) al comma 3, le parole: «ispettori della SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori dell'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

nn) all'articolo 191, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) dei presidenti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente del diritto d'autore presenti nel mercato».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 2008, n. 2)

1. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. – (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cessa di essere un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza e al controllo dello Stato. La SIAE provvede a modificare il proprio statuto adeguandolo a quanto previsto dal presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumendo una delle forme giuridiche previste dalla legge»;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È istituita l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e che svolge le funzioni indicate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
1-bis. L'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi:

a) vigila sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente del diritto d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da questi svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore, esercitando poteri di ispezione e di accesso e acquisendo la documentazione necessaria;

b) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può gestire servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale alle Camere;

e) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente in caso di violazione dell'obbligo di informazione, anche nei confronti degli utilizzatori, circa le comunicazioni delle informazioni sul regime dei diritti sulle opere o sui materiali protetti, previo esperimento di un tentativo di conciliazione con il soggetto interessato;

f) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca di dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa e delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse, nonché a irrogare sanzioni nei confronti degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente e degli utilizzatori che non forniscono i dati necessari per individuare le opere e i materiali protetti. La banca di dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta di dati e degli utilizzi delle opere nel territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti e delle condizioni di licenza. La banca di dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è pubblica e trasparente;

g) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore comunicano all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai ruoli dell'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi si accede mediante concorso pubblico. I funzionari, operanti negli uffici della rete territoriale della SIAE, che svolgono attività di vigilanza e controllo possono accedere ai ruoli dell'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi presentando richiesta con il modulo predisposto, corredato di curriculum vitae, all'autorità di vigilanza e controllo, che valuta la domanda in conformità a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno»;

3) al comma 3, le parole: «sulla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sull'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

4) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Lo statuto dell'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione della stessa Agenzia, è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto un arbitrato volto alla ricognizione della provenienza del patrimonio immobiliare della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), al fine di procedere, con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla liquidazione dei residui passivi e alla vendita degli immobili di proprietà della SIAE che all'esito dell'arbitrato sono individuati quali proprietà dello Stato, ad esclusione del patrimonio di alto valore artistico-culturale, che è direttamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica ed editoriale e delle attività a essa connesse nonché alla realizzazione di iniziative volte alla tutela e al sostegno del patrimonio creativo italiano non remunerativo.
4-ter. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando di concorso predisposto dall'Agenzia stessa, di cui è data, altresì, tempestiva notizia nel sito internet della medesima Agenzia. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'Agenzia cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
4-quater. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 4-quinquies.
4-septies. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può indicare, nel medesimo decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
4-octies. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

c) nel titolo, le parole: «la Società italiana degli autori ed editori» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore » sono sostituite dalle seguenti: «intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

2) alla lettera d), numero 1), le parole: «intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore» sono sostituite dalle seguenti: «intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) alla rubrica, le parole: «intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore» sono sostituite dalle seguenti: «intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

1. Al comma 132 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «dalla Società degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi»;

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le parole: «Alla Società italiana degli autori e degli editori» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi».

Art. 6.
(Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

torna su