PDL 2713

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2713

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORRONE, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BUBISUTTI, CASTIELLO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DI MURO, DURIGON, FIORINI, FOGLIANI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, IEZZI, LUCCHINI, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, VALLOTTO, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei ruoli dei medici, degli psicologi e dell'amministrazione e del commissariato

Presentata il 12 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a potenziare l'efficacia delle funzioni del Corpo di polizia penitenziaria, anche in considerazione dei nuovi compiti istituzionali attribuiti al medesimo Corpo dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, integrando l'ordinamento del personale del Corpo con funzionari tecnici di elevata professionalità nei campi della medicina, della psicologia e dell'amministrazione. L'istituzione di questi nuovi ruoli tecnici, che si aggiungono a quelli esistenti, è dunque finalizzata a fornire a tutto il personale del Corpo un adeguato supporto nel raggiungimento delle importanti funzioni attribuite alla polizia penitenziaria, ormai non più relegata a meri compiti di custodia dei detenuti ma divenuta una moderna ed efficiente istituzione dello Stato alla quale sono assegnate delicate competenze connesse alla sicurezza dell'intero sistema dell'esecuzione penale.
In questo senso è quanto mai opportuno dotare la polizia penitenziaria – alla stessa stregua di quanto ormai è da anni previsto per tutti gli altri Corpi di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) – di un congruo supporto tecnico da parte di professionisti nei diversi campi che operino a pieno titolo al suo interno, aumentando conseguentemente gli standard di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali resi in favore della giustizia e, più in generale, della sicurezza di tutti i cittadini.
A tale fine si è ritenuto di istituire, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, la carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, distinta nei tre seguenti ambiti:

a) ruolo dei medici;

b) ruolo degli psicologi;

c) ruolo dell'amministrazione e del commissariato.

Con particolare riguardo al ruolo dei medici, giova evidenziare che – con il passaggio attuato nel 2008 della sanità penitenziaria dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, su base eminentemente regionale e locale (aziende sanitarie locali) – il personale del Corpo di polizia penitenziaria si è trovato de facto escluso da molte delle prestazioni e delle attività che in precedenza erano fornite dai sanitari dipendenti dal Ministero della giustizia. Ci si riferisce, in particolare, agli accertamenti che i medici della polizia penitenziaria, così come già oggi avviene per i sanitari delle altre Forze di polizia dello Stato, dovrebbero svolgere per le esigenze connesse alla valutazione dell'idoneità o no al servizio di istituto del personale del Corpo di polizia penitenziaria e per lo svolgimento delle delicate pratiche di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. L'istituzione dei medici della polizia penitenziaria risulta, infine, assolutamente necessaria ai fini della concreta applicazione del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recentemente introdotto nel medesimo decreto legislativo dall'articolo 30, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 172 del 2019; nelle more dell'istituzione di un tale ruolo tecnico, l'amministrazione penitenziaria risulta in oggettiva difficoltà nell'adempiere a un obbligo di legge così delicato e cogente.
Del pari, occorre evidenziare il grande spreco di risorse economiche derivante dai rapporti in convenzione che l'amministrazione penitenziaria – proprio per l'assenza di medici del Corpo – è costretta ad attivare con medici estranei al Ministero della giustizia per consentire lo svolgimento di delicati compiti istituzionali relativi al Servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia (VISAG), con competenza di polizia amministrativa e giudiziaria non solo su tutti gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna ma anche sulle procure della Repubblica, sui tribunali, sulle corti di appello e sulla Corte di cassazione. In questo Servizio così delicato e riservato, che vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro, anche da parte dell'autorità giudiziaria (potendo giungere addirittura a sanzionare o a denunciare i capi delle procure e delle corti sottoposte a tale vigilanza), va evidenziato che – al fianco di personale altamente specializzato dei nuclei VISAG della polizia penitenziaria – ad oggi operano medici non appartenenti né al Corpo di polizia penitenziaria né al Ministero della giustizia, ma ad essi legati da un semplice contratto di natura privata, che svolgono una simile attività riservata e delicata di vigilanza sanitaria in seno al Servizio VISAG. Le stesse considerazioni valgono anche per le commissioni di concorso per l'arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono attribuiti gli accertamenti medici nei confronti dei giovani che aspirano ad accedere ai ruoli del personale della polizia penitenziaria; anche in tale caso, proprio per l'assenza di medici del Corpo, l'amministrazione è costretta ad affidarsi a medici totalmente estranei al Ministero della giustizia, con i quali intrattiene un rapporto di natura privata in virtù di non meglio precisate convenzioni.
Per concludere, occorre semplicemente che si ritorni a ciò che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», già prevedeva per l'allora Corpo militare degli agenti di custodia (dal 1990 trasformatosi, come noto, nel Corpo di polizia penitenziaria) e che – per motivi sostanzialmente ideologici, che nel corso degli anni hanno dato sempre più spazio a un ingiustificato e deplorevole orientamento teso a privare della giusta autonomia tecnico-operativa il Corpo di polizia penitenziaria – non ha ancora avuto attuazione: si tratta della disposizione dell'articolo 6, lettera z), della citata legge n. 833 del 1978 – tuttora vigente e mai abrogata – che prevede con chiarezza e semplicità che sono riservati alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti «i servizi sanitari istituiti (...) per il Corpo degli agenti di custodia». Per le ragioni esposte, dunque, si chiede – dopo più di quaranta anni di vigenza di una normativa mai resa pienamente efficace – di colmare questa lacuna istituendo il ruolo tecnico dei medici e degli psicologi del Corpo di polizia penitenziaria.
Al fine, inoltre, di dare un adeguato sostegno psicologico a tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria – che svolge, notoriamente, un servizio gravoso ed estremamente usurante, a contatto 24 ore su 24 con un'umanità disagiata, pericolosa, aggressiva e altamente problematica, prevalentemente all'interno degli istituti penitenziari – e di assicurare un livello accettabile di benessere organizzativo ai lavoratori, è estremamente opportuno prevedere, finalmente, anche l'istituzione dei funzionari psicologi del Corpo. È infatti superfluo osservare che solo attraverso l'inserimento di tali figure professionali all'interno del Corpo – così come peraltro auspicato da anni, a gran voce, anche da tutte le organizzazioni sindacali del settore – potranno essere attivate concrete iniziative di prevenzione, e forse anche di contrasto, del gran numero di suicidi tra il personale che tristemente si registra ogni anno e che, purtroppo, non accenna a diminuire.
Con riguardo, infine, all'istituzione del ruolo dell'amministrazione e del commissariato del Corpo di polizia penitenziaria, è di tutta evidenza che ogni Forza di polizia dello Stato è nelle condizioni di raggiungere effettivamente il suo giusto grado di autonomia operativa – sufficiente ad adempiere ai compiti istituzionali previsti dalla legge che lo ha fondato – solo nella misura in cui sia dotata anche di figure tecniche che possano professionalmente supportare in via continuativa il personale dei ruoli «ordinari», al quale è giustamente demandata, in via principale, la competenza a svolgere i servizi che caratterizzano quella Forza di polizia (per la polizia penitenziaria, ad esempio, la sicurezza penitenziaria, le traduzioni e i piantonamenti, la polizia giudiziaria, il controllo sulle misure concernenti l'esecuzione penale esterna, eccetera). Ci si riferisce, in particolare, alla necessità che – anche all'interno della polizia penitenziaria, proprio come avviene da anni nelle altre Forze di polizia dello Stato – operino funzionari tecnici i quali, dotati di specifici titoli di studio e di una particolare preparazione professionale, si dedichino in via esclusiva al sostegno logistico-amministrativo alle attività del Corpo, con particolare riguardo alla logistica dei materiali, all'armamento, al vestiario e all'equipaggiamento, al casermaggio e alla gestione dei numerosi mezzi mobili e dei dispositivi tecnologici nonché dei servizi generali amministrativo-contabili (trattamento economico e previdenziale del personale, gestione del servizio concernente le gare e i contratti, merceologia, collaudo delle forniture per la verifica della rispondenza ai capitolati tecnici contrattuali, partecipazione a commissioni tecniche e altro).
Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge stabiliscono, a tale fine, le specifiche funzioni che dovranno svolgere – rispettivamente – i funzionari tecnici del ruolo dei medici, del ruolo degli psicologi e del ruolo dell'amministrazione e del commissariato.
L'articolo 6 chiarisce le norme applicabili al personale delle predette carriere, parificando – in un'ottica di completa equiordinazione – il loro status giuridico ed economico a quello degli altri funzionari tecnici della polizia penitenziaria appartenenti alle altre carriere già istituite e operanti nel Corpo.
L'articolo 7 consente – in via transitoria – al personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria che, pur appartenendo ad altri ruoli e qualifiche, sia dotato di specifici titoli di studio e della professionalità richiesta, di transitare nelle carriere istituite con la presente proposta di legge, evitando di disperdere preziose professionalità già presenti e operanti nella polizia penitenziaria e nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di potenziare l'efficacia delle funzioni del Corpo di polizia penitenziaria e in considerazione dei nuovi compiti istituzionali attribuiti al medesimo Corpo dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è istituita la carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, di tipo dirigenziale, distinta nei seguenti ruoli:

a) ruolo dei medici;

b) ruolo degli psicologi;

c) ruolo dell'amministrazione e del commissariato.

2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.
(Carriere dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo dei medici, del ruolo degli psicologi e del ruolo dell'amministrazione e del commissariato)

1. Le carriere dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo dei medici, del ruolo degli psicologi e del ruolo dell'amministrazione e del commissariato sono articolate nei modi seguenti:

a) la carriera del ruolo dei medici è articolata nelle seguenti qualifiche:

1) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

2) medico capo;

3) dirigente aggiunto medico; dirigente medico; primo dirigente medico;

b) la carriera del ruolo degli psicologi è articolata nelle seguenti qualifiche:

1) commissario psicologo, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

2) commissario capo psicologo;

3) dirigente aggiunto psicologo; dirigente psicologo;

4) primo dirigente psicologo;

c) la carriera del ruolo dell'amministrazione e del commissariato è articolata nelle seguenti qualifiche:

1) commissario tecnico dell'amministrazione e del commissariato, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

2) commissario capo tecnico dell'amministrazione e del commissariato;

3) dirigente aggiunto tecnico dell'amministrazione e del commissariato;

4) dirigente tecnico dell'amministrazione e del commissariato;

5) primo dirigente tecnico dell'amministrazione e del commissariato.

Art. 3.
(Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva in favore del personale della polizia penitenziaria e dell'amministrazione penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della polizia penitenziaria e dell'amministrazione penitenziaria;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e di bevande nelle mense e negli spacci dell'amministrazione penitenziaria, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) rilasciano certificazioni di idoneità psico-fisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

f) limitatamente ai direttori degli uffici sanitari dei provveditorati regionali, o ai funzionari medici da essi incaricati, esercitano, per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1880 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti attribuiti alle infermerie presidiarie ai sensi dell'articolo 199 del medesimo codice;

g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'amministrazione penitenziaria, anche con le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013;

h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle competenti commissioni medico-legali;

i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni previste dagli articoli 193 e 194 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quando sono esaminate pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

l) provvedono, anche quali componenti delle commissioni mediche ospedaliere della sanità e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefìci previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;

m) partecipano al collegio medico-legale previsto dall'articolo 189 codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

n) sono competenti a svolgere gli accertamenti medico-legali previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

o) svolgono, presso le scuole, gli istituti di istruzione, i reparti, gli uffici, i servizi e i nuclei della polizia penitenziaria, attività didattica e informativa nel settore di competenza;

p) fanno parte delle commissioni mediche locali previste dall'articolo 330 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

q) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria;

r) svolgono, nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali del Servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia, le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della giustizia;

s) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali della Polizia di Stato.

2. Le attività dei medici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 possono essere svolte nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, mediante la stipulazione di accordi e di convenzioni con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Art. 4.
(Attribuzioni degli psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I funzionari tecnici del ruolo degli psicologi del Corpo di polizia penitenziaria hanno le seguenti attribuzioni:

a) nell'ambito di norme generali e di procedure tecniche di elezione, nonché delle norme speciali che regolano l'amministrazione penitenziaria, effettuano le prestazioni di psicologo svolgendo attività specialistica nel rispetto dei limiti e delle prerogative propri della professione;

b) in base alla qualifica rivestita dirigono articolazioni organizzative di consultazione psicologica indirizzate al personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria;

c) propongono l'introduzione di nuove procedure e di nuovi mezzi operativi e partecipano a sperimentazioni relative al proprio settore di competenza o di specializzazione professionale;

d) svolgono attività di studio e di ricerca finalizzata in modo prevalente a garantire il benessere organizzativo e individuale del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

e) accertano e valutano i requisiti psico-attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere del Corpo di polizia penitenziaria nonché per l'accesso a determinati servizi del medesimo Corpo che richiedono particolare qualificazione o specializzazione;

f) somministrano e valutano i test per i candidati dei concorsi per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria;

g) partecipano alla formulazione dei programmi di addestramento, formazione, qualificazione e aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria svolgendo, altresì, compiti di istruzione e di formazione relativamente al proprio settore di competenza o di specializzazione professionale;

h) forniscono la propria opera di consulenza e di supporto professionali al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e ai provveditorati regionali al fine di garantire il benessere psicologico individuale e organizzativo del personale del Corpo di polizia penitenziaria operante nei diversi reparti, nuclei, scuole, istituti di istruzione, servizi e uffici dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5.
(Attribuzioni dei funzionari tecnici del ruolo dell'amministrazione e del commissariato del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I funzionari tecnici del ruolo dell'amministrazione e del commissariato del Corpo di polizia penitenziaria hanno le seguenti attribuzioni:

a) direzione, ispezione, coordinamento, programmazione, approvvigionamento e gestione logistica, tecnica, amministrativa e contabile dei beni strumentali, dell'armamento, del vestiario e dell'equipaggiamento, del casermaggio, degli apparati di telecomunicazione, dei mezzi di trasporto dei veicoli nonché degli altri materiali e dispositivi, anche informatici, del Corpo di polizia penitenziaria;

b) direzione, coordinamento e gestione delle procedure di forniture di beni, servizi, materiali e tecnologie relative ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;

c) direzione, coordinamento e gestione dei servizi contabili e amministrativi del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 6.
(Norme applicabili)

1. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui alla presente legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e dal decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
2. In relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, il personale dei ruoli tecnici di cui alla presente legge può essere impiegato in operazioni di polizia penitenziaria nonché in operazioni di ordine pubblico o di soccorso in caso di pubbliche calamità e di eventi critici.

Art. 7.
(Norme transitorie)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità di transito nei ruoli di cui alla presente legge del personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria, nonché dei medici che hanno svolto per un congruo periodo attività professionale presso le scuole e gli istituti di istruzione, il centro nazionale di reclutamento, i poligoni in uso alla polizia penitenziaria e tutte le altre articolazioni centrali e territoriali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

b) l'organizzazione e il funzionamento delle articolazioni centrali e territoriali del Corpo di polizia penitenziaria presso le quali il personale dei ruoli tecnici svolge le proprie funzioni.

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TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

Dotazioni organiche della carriera dei funzionari tecnici del ruolo dei medici, del ruolo degli psicologi e del ruolo dell'amministrazione e del commissariato del Corpo di polizia penitenziaria

RUOLI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

RUOLO DEI MEDICI

medico

medico capo

dirigente aggiunto medico

dirigente medico

23

primo dirigente medico

1

RUOLO DEGLI PSICOLOGI

commissario psicologo

commissario capo psicologo

dirigente aggiunto psicologo

dirigente psicologo

18

primo dirigente psicologo

1

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL COMMISSARIATO

commissario capo tecnico dell'amministrazione e del commissariato

dirigente aggiunto tecnico dell'amministrazione e del commissariato

dirigente tecnico dell'amministrazione e del commissariato

25

primo dirigente tecnico dell'amministrazione e del commissariato

1

TOTALE

69

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