PDL 2697

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2697

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
DELRIO, ORLANDO, CECCANTI, DE MARIA, FIANO, MICELI, POLLASTRINI, RACITI, VISCOMI

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia

Presentata il 1° ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si ispira ad un modello di parlamentarismo razionalizzato che ha come scopo quello di rafforzare, coerentemente con i princìpi iscritti nella Costituzione del 1948, i meccanismi di funzionamento del rapporto di fiducia tra l'esecutivo e le Camere, garantendo una più sicura stabilità al Governo e restituendo al Parlamento il suo ruolo centrale nella definizione dell'indirizzo politico nazionale. In secondo luogo, la proposta di legge propone una puntuale e circoscritta differenziazione tra la Camera e il Senato in ordine alla composizione, alle funzioni e alle modalità di svolgimento dei lavori delle due assemblee, al fine di migliorare la qualità del procedimento legislativo e meglio rappresentare gli interessi territoriali con riferimento alle decisioni che più incidono sulle competenze delle regioni.
Questa proposta punta, infine, a dare coerenza all'insieme delle innovazioni costituzionali iniziate con la riduzione del numero dei parlamentari e in corso di prosecuzione con i cosiddetti «correttivi costituzionali» già all'esame delle Camere, quali: 1) l'uniformazione dell'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, per superare un'anomalia democratica che oggi esclude dalle elezioni del Senato i cittadini e le cittadine maggiorenni che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, nonché per favorire la formazione di maggioranze coerenti nelle due Camere; 2) il superamento della base regionale del Senato, per consentire la maggiore rappresentanza di minoranze nelle Regioni piccole e per avvicinare anche sotto questo profilo le possibili maggioranze presso la Camera e il Senato; 3) la riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, in modo da mantenerne il rapporto numerico tradizionale con i parlamentari.
Sono due, come già detto, gli assi della razionalizzazione delineata dalla presente proposta di legge costituzionale. Il primo mira a valorizzare il Parlamento in seduta comune che, con il nuovo numero di 600 componenti, diventerà la sede unitaria di definizione dell'indirizzo politico nazionale, analogamente a quanto era stato proposto originariamente nel progetto di Costituzione presentato all'Assemblea costituente.
Per contribuire a risolvere il problema della grave instabilità governativa che ha caratterizzato tutta l'esperienza repubblicana, è necessario incidere direttamente sul meccanismo di instaurazione e di revoca del rapporto di fiducia. L'anomalia italiana, soprattutto se raffrontata alla stabilità delle altre grandi nazioni (a noi paragonabili per dimensione, demografia e rilevanza geopolitica), è da molti decenni evidente e ha le sue radici nel malfunzionamento delle procedure fiduciarie previste dall'articolo 94 della Costituzione.
La prevalenza delle crisi extraparlamentari, l'ineffettività della mozione di sfiducia, l'instabilità dei governi nonostante, in alcuni casi, la stabilità degli indirizzi politici e, infine, l'abuso della questione di fiducia sono tutti aspetti del medesimo problema: il malfunzionamento delle procedure che regolano l'instaurazione, lo svolgimento e la fine del rapporto di fiducia tra il Parlamento e il Governo. Sotto questo profilo risulta del tutto vano pensare di garantire la stabilità dei governi attraverso la riforma della legge elettorale, senza affrontare la necessaria riforma dell'articolo 94 della Costituzione.
Con quest'iniziativa di riforma costituzionale si propone di incidere sul meccanismo che conduce alla crisi di Governo, rafforzando la stabilità e la legittimazione politica dell'esecutivo nel corso della legislatura e restituendo al Parlamento, nella sua configurazione più solenne a Camere riunite, il ruolo essenziale per la definizione, il rinnovo e la modificazione dell'indirizzo politico che sta alla base del rapporto di fiducia.
Il nuovo modello proposto apporta alcune innovazioni che rafforzano la stabilità dell'esecutivo, coerentemente con lo spirito della Costituzione del 1948, risolvendo alcune patologie che hanno comportato negli anni una parziale ineffettività dell'articolo 94 della Costituzione. In primo luogo viene conferita al Presidente del Consiglio dei ministri una parziale primazia all'interno dell'esecutivo, dotandolo del potere di proporre al Capo dello Stato la revoca di un ministro. In secondo luogo, per favorire la stabilità del Governo nel corso della legislatura si prevede un diverso quorum approvativo per la mozione di fiducia iniziale (per cui è sufficiente la maggioranza relativa) e per la mozione di sfiducia (da approvare a maggioranza assoluta, ulteriormente rafforzata dal carattere costruttivo conferito alla mozione di sfiducia). Sono proprio tali modifiche – insieme con l'obbligo di «parlamentarizzazione» delle crisi generate dalle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei ministri – a conferire nuova centralità politica al Parlamento in seduta comune, affidando a esso i momenti più solenni di decisione sull'indirizzo politico nazionale: fiducia e sfiducia costruttiva; legge di bilancio e autorizzazioni all'indebitamento; leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; discussione delle comunicazioni del Governo concernenti le riunioni del Consiglio europeo e definizione dei principali indirizzi della politica dell'Italia nell'Unione europea.
Il secondo asse sul quale si sviluppa il progetto di riforma mira ad introdurre nuovi elementi di differenziazione tra la Camera e il Senato, che per un verso colleghino in modo originale l'assemblea di Palazzo Madama ai consigli regionali (anche qui con un precedente nel progetto di Costituzione, che riservava a consiglieri regionali un terzo della composizione del Senato) e per altro verso consentano alla Camera dei deputati di porre fine alle navette del bicameralismo perfetto.
In primo luogo, il Senato viene integrato da un senatore eletto a maggioranza assoluta dei componenti da ciascun consiglio regionale tra i componenti medesimi. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fa parte del Senato un senatore eletto in ciascuno dei consigli delle province autonome.
In secondo luogo, viene riformato il procedimento legislativo al fine di determinare un progressivo superamento del bicameralismo paritario. La nuova disciplina differenzia dunque i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi, distinguendoli in funzione delle tipologie dei disegni di legge oggetto di esame. Si introduce, in via ordinaria, un procedimento che può essere definito «bicamerale temperato», avendo riguardo alla fase di approvazione definitiva delle leggi. Nel nuovo modello di procedimento legislativo, dopo un primo esame da parte della Camera dei deputati, il Senato può avanzare proposte di modifica sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Da questo procedimento sono escluse le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, le leggi di conversione dei decreti-legge e le leggi per la concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni, che sono affidate, in ragione della loro rilevanza, all'approvazione del Parlamento in seduta comune. Inoltre, mantengono la loro attuale configurazione bicamerale paritaria i procedimenti di esame delle leggi di revisione della Costituzione, delle altre leggi costituzionali, delle leggi in materia elettorale e di quelle per la concessione dell'amnistia o dell'indulto.
Più in dettaglio si illustrano quindi le innovazioni riferite ai singoli articoli della Costituzione.
L'articolo 1, novellando l'articolo 57 della Costituzione, riproduce il superamento della base regionale, contemplato nelle iniziative attualmente in esame soltanto con riferimento al sistema elettorale, per consentire la formazione di circoscrizioni pluriregionali per l'elezione del Senato, al fine di tutelare meglio le minoranze e di avvicinare il sistema a quello previsto per la Camera, come nella proposta di legge costituzionale Fornaro n. 2238, attualmente all'esame della Camera. Si introducono poi, in aggiunta ai componenti eletti a suffragio universale e ai senatori a vita, 21 senatori eletti dai consigli regionali (che restano altresì componenti dei medesimi) per raccordare effettivamente il Parlamento con le autonomie regionali. La durata del mandato di questi senatori coincide con quella del Consiglio al quale appartengono. La disposizione configura il Senato come organo a rinnovo parziale continuo, per effetto della scadenza differenziata dei suoi componenti, coincidente con la conclusione dei rispettivi mandati territoriali. In tale quadro di raccordo tra lo Stato e le Regioni viene affidata al Senato la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sui territori.
L'articolo 2 modifica l'articolo 72 della Costituzione, prevedendo per tutte le leggi un procedimento «bicamerale temperato», in base al quale l'approvazione spetta alla sola Camera dei deputati, ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell'iter legislativo: su richiesta di un quarto dei propri componenti, il Senato, entro quindici giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera, può disporre l'esame del disegno di legge. Entro i successivi venti giorni, il Senato può deliberare proposte di modificazione, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva. Tutti i disegni di legge sono pertanto presentati alla Camera, con l'esclusione di quelli relativi alle leggi di revisione della Costituzione, alle altre leggi costituzionali, alle leggi in materia elettorale e a quelle per la concessione dell'amnistia o dell'indulto, i quali, in ragione del procedimento bicamerale paritario necessario per la loro approvazione, possono essere presentati indifferentemente alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
Infine, allo scopo di disciplinare il procedimento legislativo per i disegni di legge di competenza del Parlamento in seduta comune, viene previsto che esso adotti un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale regolamento disciplina la fase referente dell'esame dei disegni di legge riservati al Parlamento in seduta comune, che dovrà svolgersi nelle Commissioni riunite della Camera e del Senato competenti per materia.
L'articolo 3 modifica l'articolo 77 della Costituzione, affidando la conversione dei decreti-legge al solo Parlamento in seduta comune. Inoltre si introduce il principio dell'omogeneità del contenuto dei decreti medesimi, al fine di contenere l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, precludere l'adozione di decreti omnibus e permetterne un esame più accurato e puntuale da parte del Parlamento.
L'articolo 4 modifica l'articolo 80 della Costituzione attribuendo al Parlamento in seduta comune la competenza per l'approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per costituzionalizzare l'obbligo di comunicazioni del Presidente del Consiglio, da rendere al Parlamento in seduta comune prima e dopo le riunioni del Consiglio europeo, attualmente previsto nei riguardi di ciascuna Camera dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
L'articolo 5 novella altresì l'articolo 81 della Costituzione per affidare al Parlamento in seduta comune il potere di autorizzare all'indebitamento e la competenza per l'approvazione della legge di bilancio.
L'articolo 6 interviene invece sull'articolo 82 della Costituzione per riservare al Senato il potere di inchiesta.
Vi sono poi interventi che riguardano la razionalizzazione delle procedure fiduciarie, con le modifiche conseguenti al trasferimento al Parlamento in seduta comune del potere di accordare la fiducia al Governo.
L'articolo 7 interviene sull'articolo 88 della Costituzione sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera, poiché il rapporto fiduciario intercorre con il Parlamento in seduta comune.
L'articolo 8 modifica l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo al Presidente della Repubblica il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e conferendo al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Capo dello Stato la revoca dei ministri.
L'articolo 9 interviene profondamente sull'articolo 94 della Costituzione attribuendo il potere fiduciario al Parlamento in seduta comune. Viene introdotta una disciplina delle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei ministri, che esclude del tutto le crisi extraparlamentari, grazie all'obbligatoria parlamentarizzazione di tutte le crisi di Governo. La nuova disciplina, infatti, impone al Presidente del Consiglio di rassegnare le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica solo dopo essersi presentato dinanzi al Parlamento in seduta comune per spiegare le cause della crisi e, comunque, al termine della relativa discussione parlamentare. Con questo necessario passaggio, il Parlamento riacquista il proprio ruolo di indirizzo per la definizione di linee programmatiche idonee a riconfermare la fiducia al Governo o a indicare le basi sulle quali far nascere un nuovo esecutivo. Il testo riprende il senso della proposta di legge costituzionale n. 5231 della X legislatura, presentata su iniziativa di Oscar Luigi Scàlfaro e numerosi altri parlamentari, che fu approvata dalla Camera dei deputati nel 1991, ma non poté essere esaminata dal Senato per la sopravvenuta conclusione della legislatura.
In secondo luogo, si prevede una riforma della mozione di sfiducia mutuando dalla Legge fondamentale tedesca l'istituto della «sfiducia costruttiva», che ha contribuito a permettere alla Germania di godere negli ultimi settant'anni di una forte stabilità governativa. Si tratta di un istituto la cui applicabilità al sistema istituzionale italiano è stata sottolineata e la cui adozione è stata auspicata da autorevoli studiosi e che, in questa proposta, viene adattato alla configurazione dei poteri del Presidente della Repubblica tipica della forma di governo italiana. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere presentata al Parlamento in seduta comune con le sottoscrizioni di almeno un decimo dei suoi componenti. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica dovrà dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La nuova disposizione richiede che la mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune e rechi già al momento della sua presentazione una proposta di risoluzione della crisi. In questo modo la mozione di sfiducia, con la sua motivazione e con l'indicazione della persona incaricata di formare il nuovo Governo, getterà le basi per una veloce soluzione della crisi e per l'adesione del Parlamento ad un nuovo indirizzo politico e ad un nuovo esecutivo con il quale possa essere ricostituito il rapporto di fiducia.
È infine costituzionalizzata la questione di fiducia, con modalità analoghe a quelle tedesche: è previsto che anche la questione di fiducia sia votata in ogni caso dal Parlamento in seduta comune. Questo strumento, essenziale per il funzionamento della forma di governo parlamentare, è stato infatti esposto negli ultimi trent'anni a prassi gravemente abusive. L'obbligo di motivazione e il termine di tre giorni, che deve decorrere prima che essa possa essere messa in discussione, sono finalizzati a preparare la discussione del Parlamento in seduta comune sulla questione di fiducia e a scoraggiare l'abuso di essa come mero strumento tecnico per accelerare l'approvazione dei provvedimenti legislativi. In questo modo si vuole garantire un'apposita fase di discussione sulla questione di fiducia posta dall'esecutivo, nella quale il Parlamento possa esaminare con attenzione le norme sulla cui approvazione l'esecutivo fa valere la sua responsabilità politica e le motivazioni che inducono il Governo a ritenerle essenziali per l'indirizzo politico sul quale si basa il rapporto fiduciario e per la sua stessa permanenza in carica.
L'articolo 10 modifica l'articolo 116 della Costituzione, attribuendo al Parlamento in seduta comune la competenza sui disegni di legge per la concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni; modifica altresì l'articolo 126 della Costituzione, introducendo il parere preventivo del Senato della Repubblica nei casi in cui si debba disporre, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione del Presidente di una Giunta regionale nei casi in cui abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Ne deriva per conseguenza la soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, le cui funzioni sono sostituite da quelle attribuite al Senato. Sono pertanto abrogate le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti la composizione integrata di tale Commissione.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Composizione e competenze del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base circoscrizionale.
Il numero dei senatori eletti direttamente è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni e le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Fa parte altresì del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i componenti stessi. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fa parte del Senato un senatore eletto da ciascuno dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Consiglio al quale appartengono.
Il Senato valuta gli effetti delle politiche pubbliche sui territori».

Art. 2.
(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – L'esame dei disegni di legge inizia presso la Camera dei deputati. L'esame dei disegni di legge di revisione della Costituzione, dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge in materia elettorale e dei disegni di legge per la concessione di amnistia o di indulto inizia presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica.
Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Il regolamento della Camera dei deputati può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
La Camera dei deputati approva in via definitiva tutti i disegni di legge, esclusi quelli da sottoporre al Parlamento in seduta comune nonché i disegni di legge di revisione della Costituzione, i disegni di legge costituzionale, i disegni di legge in materia elettorale e i disegni di legge per la concessione di amnistia o di indulto, che sono approvati paritariamente da ciascuna Camera.
Ogni altro disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro quindici giorni, su richiesta di un quarto dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei venti giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento stabilisce il procedimento per l'esame, da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica riunite in sede referente, dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune».

Art. 3.
(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Anche se le Camere sono sciolte, il Parlamento in seduta comune è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti hanno contenuto omogeneo e perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 4.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle riunioni del Consiglio europeo)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, illustra al Parlamento in seduta comune la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi formulati dal Parlamento in seduta comune a conclusione delle sue comunicazioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento in seduta comune sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse».

2. All'ottavo comma dell'articolo 87 della Costituzione, le parole: «l'autorizzazione delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione del Parlamento in seduta comune».

Art. 5.
(Bilancio dello Stato e copertura finanziaria delle leggi)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune approvata a maggioranza assoluta dei componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con legge approvata dal Parlamento in seduta comune e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 6.
(Inchieste parlamentari)

1. Al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

Art. 7.
(Scioglimento delle Camere)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: «o anche una sola di esse» sono soppresse.

Art. 8.
(Nomina del Governo)

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

Art. 9.
(Procedimenti di fiducia e sfiducia al Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.
Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere o del Parlamento in seduta comune su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei ministri sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione resa dal Presidente del Consiglio al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento. Essa deve contenere l'indicazione della persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se la mozione di sfiducia è approvata, la persona in essa indicata propone al Presidente della Repubblica la nomina dei ministri.
Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione presso una delle Camere o presso il Parlamento in seduta comune.
La questione di fiducia motivata non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. In tale caso è convocato il Parlamento in seduta comune, che vota sulla questione di fiducia per appello nominale.
Se la questione di fiducia non è approvata, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica».

Art. 10.
(Legge per la concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni nonché scioglimento e rimozione degli organi di esse per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge)

1. Al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, le parole: «La legge è approvata dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «La legge è approvata dal Parlamento in seduta comune».
2. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentito il Senato della Repubblica».

3. L'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è abrogato.

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