PDL 2692

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2692

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
BUCALO, FRASSINETTI

Disposizioni per la riorganizzazione e il potenziamento
del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Presentata il 30 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! — Le recenti dinamiche del mercato del lavoro hanno confermato che il possesso di un diploma di laurea non riduce il rischio di disoccupazione e che i nuovi modelli di occupazione richiedono competenze sempre più elevate e, pertanto, fanno emergere la necessità di affiancare all'istruzione universitaria la formazione tecnica superiore.
A tale scopo gli istituti tecnici superiori (ITS) rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo, in quanto in grado di unire le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro alle politiche industriali, formando così figure tecniche in possesso di più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata in aree tecnologicamente strategiche per lo sviluppo del nostro Paese. In questo contesto non può essere trascurato l'alto artigianato artistico, che comprende moltissime arti e moltissimi mestieri della tradizione italiana.
L'alto artigianato artistico connota fortemente l'identità del territorio italiano e ne caratterizza le diverse specificità. Esso è espressione del grande patrimonio di bellezza sviluppatosi già ai tempi delle botteghe rinascimentali e racchiude in sé tradizione, tecnica, arte e cultura. L'alto artigianato artistico rappresenta, quindi, una grandissima risorsa e può contribuire in maniera determinante al rilancio dell'Italia. A livello internazionale, inoltre, sono sempre più richieste figure professionali italiane con specifiche competenze nel settore tecnico dell'alto artigianato artistico.
Con la presente proposta di legge si vuole inserire nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il settore dell'alto artigianato artistico, che non comprende solo la moda o l'agroalimentare, ma anche molti altri ambiti. L'alto artigianato artistico, da nord a sud, isole comprese, rappresenta il fiore all'occhiello della tradizione dei maestri italiani: dalla ceramica alla gioielleria e ai tessuti; dagli argenti agli accessori; dagli strumenti musicali ai presepi; dal vetro al mosaico e al ferro battuto. L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di consentire l'istituzione di una figura specialistica attraverso la quale promuovere e commercializzare le creazioni uniche e personalizzate realizzate dai maestri d'arte, svelando così la nostra grande tradizione che viene tramandata di generazione in generazione, simbolo dell'eccellenza che rende l'Italia uno dei maggiori punti di riferimento per l'alto artigianato artistico nel mondo, anche attraverso l'individuazione delle esistenti o possibili relazioni sinergiche tra alto artigianato artistico e turismo. La ricchezza rappresentata dalle opere dell'alto artigianato artistico deve essere valorizzata anche e soprattutto nei contesti nazionali e internazionali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore)

1. In conformità a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, la presente legge reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di «fondazioni smart academy», costituiscono parte del sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.
3. Le fondazioni smart academy rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi modelli produttivi e di servizi, connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti i settori del comparto economico.
4. In attuazione di quanto disposto dai commi 2 e 3, le fondazioni smart academy assicurano una formazione finalizzata alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la costituzione di reti di imprese competitive, operanti nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

Art. 2.
(Istituti tecnici superiori)

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, la presente legge reca disposizioni per il potenziamento degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011, che operano nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e costituiscono un'articolazione dell'istruzione terziaria professionalizzante, assicurando la formazione di figure tecniche altamente specializzate.
2. Al fine di potenziare l'offerta formativa e di favorire una crescita quantitativa e qualitativa dell'alto artigianato artistico, la presente legge reca disposizioni per l'inserimento dell'alto artigianato artistico nel percorso formativo correlato all'area delle nuove tecnologie per il made in Italy, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011, per l'individuazione delle corrispondenti figure nazionali di riferimento, per la definizione dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali e per il riferimento di ciascuna figura nazionale ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni, in conformità a quanto disposto dagli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011 le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

Art. 3.
(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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