PDL 2684

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2684

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CILLIS, CABRAS, CADEDDU, CASSESE, DEL SESTO, FARO, GAGNARLI, GALIZIA, GALLINELLA, LOMBARDO, LOVECCHIO, MAGLIONE, MAMMÌ, ALBERTO MANCA, MARAIA, MARZANA, PARENTELA, PENNA, PIGNATONE, ROMANIELLO, SCANU, SEGNERI, VILLANI

Disposizioni in materia di monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Stati dell'Unione europea o da Stati terzi

Presentata il 29 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La produzione, la trasformazione e la conseguente commercializzazione dei cereali sono tra le attività più importanti del settore agricolo italiano. Le nostre imprese di trasformazione sono le prime al mondo per quantitativi di prodotto trasformato, un primato che però non è attribuibile solo alla trasformazione del grano coltivato in Italia, poiché, come noto, l'elevata quantità di prodotto richiesto e le particolari concentrazioni proteiche necessarie alla pastificazione ci rendono dipendenti, per l'acquisto del grano, dal Canada, dagli Stati Uniti d'America e dalla Francia per quote di mercato che variano dal 30 al 40 per cento. Negli ultimi anni la tracciabilità di alcune materie prime indicata nelle etichette ha favorito una maggiore consapevolezza dei consumatori, che hanno cominciato a orientarsi in maniera sempre più consistente verso l'acquisto di prodotti fatti con grano coltivato in Italia, portando a valorizzare la particolarità dei cereali italiani, ma determinando anche la diffusione di alcuni comportamenti illeciti in ordine alla dichiarazione di false origini italiane della materia prima.
Con la presente proposta di legge, alla stregua di quanto già avviene per la tracciabilità del vino e dell'olio con l'utilizzo dei report settimanali denominati «cantina Italia» e «frantoio Italia», si propone di istituire il registro telematico di carico e di scarico relativo alle movimentazioni dei quantitativi dei cereali e delle farine, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di contrastare in modo più efficace le frodi e di garantire, pertanto, una maggiore trasparenza delle operazioni di mercato.
Il registro consente una gestione dinamica della movimentazione dei cereali e delle farine, permettendo, da un lato, un maggiore contrasto delle frodi e, dall'altro, una maggiore trasparenza del mercato, dal momento che i dati sugli stock, aggregati anche a livello di singolo comune, potranno essere resi pubblici dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come già avviene per il vino e per l'olio attraverso i citati report. Per quanto concerne il problema di un eventuale aggravamento delle procedure burocratiche, si fa presente che nei settori dell'olio e del vino il sistema ha portato a un incremento delle performance commerciali globali: pertanto, esso potrà consentire anche agli operatori più tecnologicamente avanzati del settore in esame di avvalersi di una modalità di lavoro cosiddetta «in web-service» (cioè utilizzare un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su una medesima rete oppure in un contesto distribuito), prendendo i dati direttamente dai sistemi gestionali delle imprese che vorranno avvalersi di tale modalità. Per quanto riguarda gli altri operatori non dotati di tecnologie avanzate, il caricamento dei dati direttamente sull'applicativo messo gratuitamente a disposizione degli utenti dal SIAN consentirà un monitoraggio interno utile per una migliore gestione aziendale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate nel territorio nazionale, i primi acquirenti di cereali, nonché di farine di cereali, sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e di scarico dei cereali e delle farine di cereali in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Le entrate e le uscite relative alla vendita o alla trasformazione di cereali e di farine di cereali di provenienza nazionale o dell'Unione europea ovvero importati da Paesi terzi devono essere annotate nel registro telematico di cui al comma 1 entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Chiunque, essendovi obbligato, non esegue le registrazioni previste dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro; chiunque esegue la registrazione oltre il termine previsto dal comma 2 o non rispetta le modalità di registrazione telematica stabilite dal regolamento di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o di farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.
5. Le amministrazioni pubbliche competenti per l'attuazione della presente legge vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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