PDL 2680

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, BARBUTO, BERARDINI, CATALDI, DE CARLO, GRIPPA, MAMMÌ, MARTINCIGLIO, MENGA, NAPPI, PENNA, PERANTONI, SARLI, SCUTELLÀ, SEGNERI, SIRAGUSA, TERMINI, TESTAMENTO, VILLANI, ZANICHELLI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori

Presentata il 28 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetta «codice rosso», ha apportato una serie di miglioramenti al sistema di tutela delle donne, i cui effetti positivi sono già oggi sotto gli occhi di tutti. Si è trattato di un lavoro molto complesso ma, fortunatamente, abbastanza veloce, che ha raccolto l'apporto e il contributo di gran parte delle forze politiche presenti in Parlamento nonché delle istanze della società civile. Si è trattato di modifiche che il nostro Paese attendeva da tempo e che hanno migliorato sensibilmente la vita delle donne, soprattutto di quelle più a rischio.
Con la presente proposta di legge vogliamo fare un passo ulteriore, raccogliendo le istanze che provengono da associazioni che tutelano le donne, dalle vittime, ma anche da avvocati, magistrati ed esperti del settore, per apportare alcuni piccoli correttivi alla riforma del 2019 e aggiungere nuovi tasselli al sistema, per renderlo ancora più efficiente e funzionale al contrasto della violenza di genere.
L'articolo 1 prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale.
Il comma 1 sostituisce la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266, in materia di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, in particolare consentendo l'uso delle intercettazioni anche per il reato di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale) e per le fattispecie di pornografia minorile di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 600-ter del codice penale e di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale, finora esclusi.
Il comma 2 interviene sullo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-ter, introducendo l'ipotesi di applicabilità, in maniera analoga a quanto previsto dall'articolo 282-bis, per i reati cosiddetti «di genere», a prescindere dai limiti di pena previsti dall'articolo 280, compresa la possibilità di impiego di tale strumento non solo per i conviventi o per i congiunti, ma anche per coloro che sono legati da una semplice relazione sentimentale alla persona offesa.
Il comma 3 apporta delle modifiche all'articolo 292, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo quando la misura cautelare abbia a oggetto i reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271, ossia i delitti di cui agli articoli 572, da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale.
Il comma 4 interviene sull'articolo 316, introducendo il comma 1-ter, secondo il quale il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, anche su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 316, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento.
Il comma 5 apporta modifiche all'articolo 362. In particolare, al comma 1-bis si introduce il dovere di provvedere all'ascolto diretto delle persone minori. Inoltre, si sostituisce il comma 1-ter, incidendo sulla precedente struttura procedurale introdotta dalla legge n. 69 del 2019 che imponeva, per una lista di reati, il limite perentorio di tre giorni entro il quale il pubblico ministero aveva l'obbligo di sentire la persona offesa o che aveva presentato la denuncia. Con questa modifica si amplia la lista di reati in maniera corposa e si prevede che il pubblico ministero debba sentire la persona offesa dal reato e la persona che ha presentato la denuncia entro tre giorni, a meno che non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria anche in sede di presentazione della denuncia o della querela.
Il comma 6, infine, introduce, con l'articolo 384-ter, un nuovo strumento operativo a disposizione del pubblico ministero: il fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori. Tale nuovo strumento può essere utilizzato anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
L'articolo 2 prevede, invece, modifiche al codice penale.
Il comma 1 introduce un nuovo comma all'articolo 56, rubricato «Delitto tentato», con il quale si stabilisce che nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per desistenza o per recesso di uno degli agenti, risponde di delitto tentato colui al quale la desistenza o il recesso non siano riferibili.
Il comma 2 interviene sull'articolo 387-bis, rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», introdotto dalla legge n. 69 del 2019. In particolare, si aumenta il massimo edittale della pena da tre anni a tre anni e sei mesi, consentendo l'uso dello strumento dell'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.
Il comma 3 interviene sull'articolo 570-bis, rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», estendendo le tutele garantite ai figli nati all'interno del matrimonio anche ai figli nati fuori del matrimonio, in ossequio alla sentenza n. 189 del 18 luglio 2019 della Corte costituzionale.
Il comma 4 apporta delle modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, prevedendo che il termine «uomo» sia sostituito dal termine «persona».
Il comma 5 incide sull'articolo 609-ter, relativo alle circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. In particolare, si prevede che le circostanze attenuanti non possano essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo 609-ter, primo comma, numeri 5) e 5-ter).
Al comma 6 si modifica l'articolo 609-septies, rubricato «Querela di parte», in materia di reati di violenza sessuale (di cui agli articoli 609-bis e 609-ter), aumentando da un anno a due anni il termine per proporre querela.
L'articolo 3 prevede modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e, in particolare, all'articolo 41-bis, introducendo la censura della corrispondenza anche per i soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, in modo da evitare, sin dall'origine, la perpetrazione delle condotte costitutive di tali delitti per corrispondenza, anche da parte di soggetti detenuti, nei confronti delle vittime.
L'articolo 4 costituisce una norma attuativa dei percorsi di recupero di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, destinata ai soggetti in carcere condannati per violenza di genere. Tale norma prevede finanziamenti ad hoc da parte dello Stato e il coinvolgimento degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, al fine di rendere effettivo questo importante strumento.
L'articolo 5 tratta delle questioni di genere nell'istruzione primaria e secondaria. In particolare, si prevede l'adozione di linee guida per introdurre nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere. Si prevede, inoltre, l'adozione di linee guida per la trattazione delle questioni di genere all'interno dei libri di testo scolastici. Infine, si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, istituisca una commissione di studio al fine di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento dello studio di questioni di genere all'interno delle classi di laurea.
L'articolo 6 interviene sull'articolo 5 della legge n. 69 del 2019, estendendo la formazione in materia di violenza di genere ivi prevista anche agli appartenenti alla polizia locale. Inoltre, si prevede l'adozione di linee guida, con decreto del Ministro della salute, per la formazione degli operatori sociali e sanitari che, per le attività normalmente esercitate, possono trattare casi di violenza di genere o sui minori, attribuendo alle regioni l'obbligo di provvedere alla formazione continua di tali operatori.
L'articolo 7, intervenendo sull'articolo 342-bis del codice civile, amplia l'ambito soggettivo di applicazione dello strumento dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari estendendolo anche al coniuge legalmente separato o che è parte di un'unione civile nonché ad altro convivente o persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva.
L'articolo 8, infine, reca norme volte a limitare il diritto di accesso da parte di terzi alle informazioni anagrafiche, compresa la residenza, delle persone offese da alcuni reati cosiddetti «di genere» e dei loro prossimi congiunti, in particolare garantendo tale tutela sin dal momento in cui il pubblico ministero decide di avviare l'azione penale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies dello stesso codice».

2. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del presente codice, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del medesimo codice».

3. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo».

4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, anche su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».

5. All'articolo 362 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche»;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria anche in sede di presentazione della denuncia o della querela, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

6. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 384-ter. – (Fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di violenza sessuale, di corruzione di minorenne, di minaccia e di atti persecutori)1. Anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 612 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 381, comma 3, e, in quanto compatibili, degli articoli 385 e seguenti».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 56 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per desistenza o per recesso di uno degli agenti, risponde di delitto tentato colui al quale la desistenza o il recesso non siano riferibili».

2. All'articolo 387-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sei mesi».
3. All'articolo 570-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio».
4. Agli articoli 575, 579, primo comma, e 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
5. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».

6. Al secondo comma dell'articolo 609-septies del codice penale, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».

Art. 4.
(Attuazione dei percorsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale)

1. Al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previe verifica e attestazione, da parte dei medesimi enti e associazioni, dell'effettiva partecipazione e della positiva conclusione dei citati percorsi di recupero».
2. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno di ogni anno, promuove accordi con gli enti o con le associazioni di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale per favorire l'attuazione dei percorsi di recupero previsti dal medesimo comma.
3. I percorsi di recupero di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono finanziati dallo Stato per una quota non superiore all'80 per cento del loro importo totale. La parte restante è posta a carico dei soggetti condannati che partecipano ai percorsi medesimi. Nel caso in cui il condannato sia in grado di sostenere i costi di tali percorsi, senza pregiudizio per eventuali ristori nei confronti delle vittime dei reati da esso commessi, la parte a suo carico può essere elevata fino al 100 per cento dell'importo totale. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adotta un regolamento per stabilire le modalità di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero da parte dei soggetti condannati, tenuto conto della loro situazione economica ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

Art. 5.
(Questioni di genere nell'istruzione primaria e secondaria)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta linee guida per l'inserimento nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni e degli studenti, dei temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere.
2. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con le associazioni degli editori di libri di testo scolastici maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta linee guida per la trattazione delle questioni di genere nei libri di testo scolastici. Il Ministro dell'istruzione trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione delle linee guida di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio decreto, istituisce una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento dello studio di questioni di genere all'interno delle classi di laurea, con particolare riguardo alle classi di laurea in materia sociale, assistenziale, sanitaria e di sicurezza.

Art. 6.
(Formazione della polizia locale, degli operatori sociali e degli operatori sanitari)

1. All'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, su indicazione delle amministrazioni di appartenenza»;

b) al comma 2, dopo le parole: «della giustizia» sono inserite le seguenti: «, della salute».

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto adotta linee guida per la formazione degli operatori sociali e sanitari che, per le attività normalmente esercitate, possono trattare casi di violenza di genere o di violenza sui minori.
3. Le regioni, in conformità a quanto disposto dalle linee guida di cui al comma 2, provvedono alla formazione continua degli operatori di cui al medesimo comma.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 342-bis del codice civile)

1. All'articolo 342-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la condotta del coniuge, anche legalmente separato, di una parte dell'unione civile, anche cessata, di altro convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge, parte civile, convivente o parte della relazione affettiva»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La violazione dell'ordine di protezione di cui al primo comma è sanzionata, ove occorra, anche con l'applicazione delle misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 282-ter, 285 e 384-bis del codice di procedura penale».

Art. 8.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. In deroga all'articolo 33 del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è vietato il rilascio di documenti e informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, relativi a una persona offesa da alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero un suo parente o affine di primo o di secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale.
2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Al titolo I del libro quinto della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis.(Obbligo di comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del presente codice, quando le indagini preliminari riguardano alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, dà immediata comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto concerne i documenti, i dati e le informazioni previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.

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