PDL 2670-C

FRONTESPIZIO

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 05
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 08
Relazione Commissione: 09
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 11
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

PARERI
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2670-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 1° aprile 2021 (v. stampato Senato n. 2169)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 novembre 2021

presentato dal ministro per gli affari europei
(AMENDOLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CATALFO)

con il ministro dell'istruzione
(AZZOLINA)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MANFREDI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 novembre 2021

(Relatrice: IANARO )

NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti e il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2670-B. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 9 dicembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2670-B.

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge n. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

rilevato come, nell'attuale fase dell'iter, l'esame del provvedimento riguardi esclusivamente le modifiche apportate dal Senato;

richiamata la relazione favorevole approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 novembre 2020, nel corso della precedente lettura alla Camera del disegno di legge;

richiamato che l'articolo 1 attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti, che conseguentemente gli restano ascritti;

preso atto delle modifiche apportate al Senato al predetto articolo 1, laddove è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del Regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 216 del 2003, introdotto dal medesimo articolo 1 del disegno di legge in esame;

preso atto delle modifiche, di esclusivo rilievo finanziario, apportate all'articolo 3, il quale contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 – relativo all'assistenza sociale – del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo n. 286 del 1998 –, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

segnalato come il Senato abbia introdotto un nuovo articolo 13, il quale reca disposizioni volte a dare attuazione al Regolamento (UE) n. 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;

preso atto delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 18, di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69, le quali incidono sul settore degli armamenti, attraverso novellazione della legge n. 110 del 1975, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

segnalato come l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporti modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio, laddove in particolare modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

preso atto che gli articoli 40 e 41, introdotti dal Senato, recano modifiche alla legge n. 234 del 2012, riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea;

osservato che l'articolo 43, introdotto dal Senato, disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

segnalato, al riguardo, come la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR sia altresì regolata dal decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

sottolineato come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 45, il quale prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al fine di rafforzare l'ANAC nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

rilevato come l'articolo 46, introdotto dal Senato, ampli la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (n. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

per quanto riguarda i profili di merito, delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari:

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

all'articolo 3, comma 6, il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), reca le necessarie risorse disponibili anche per le annualità successive al 2023;

l'articolo 10, in materia di contratti pubblici, reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto concerne l'articolo 13, recante disposizioni in materia di precursori di esplosivi, si conferma che il Punto di contatto nazionale, previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 1148/2019, è di fatto già operante presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ai sensi della previgente normativa europea, recata dal Regolamento (UE) n. 98/2013, concernente l'immissione sul mercato e l'uso di precursori di esplosivi;

pertanto le funzioni di raccolta e scambio di segnalazioni in merito a transazioni sospette, sparizioni e furti di precursori di esplosivi, in ambito di cooperazione internazionale, saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 33, comma 4, che introduce, in caso di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, l'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di natura tecnica che incide sulla valutazione del progetto di ricerca che per essere autorizzato deve al suo interno garantire il rispetto dell'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, già previsto nel decreto legislativo n. 26 del 2014;

la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6, è volta a precisare il corretto ambito di applicazione del comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), specificando che la citata disposizione, che pone a carico dei proprietari gli oneri per la custodia giudiziaria degli animali fino all'eventuale confisca degli stessi, è riferita unicamente agli animali di cui alla legge n. 150 del 1992, al fine di eliminare ogni possibile dubbio in merito all'interpretazione della norma in esame;

il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, utilizzato a copertura degli oneri, dal 2021 al 2026, derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC previste dal comma 1 del medesimo articolo 45, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate;

l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ANAC per le finalità di copertura dei predetti oneri a decorrere dal 2027 non appare suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, oggetto di riduzione a decorrere dal 2027 ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno della disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, reca le occorrenti disponibilità finanziarie;

l'articolo 46, recante disposizioni in materia di sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»;

preso atto che al Senato:

è stato modificato l'articolo 10, che reca numerose novelle al codice dei contratti pubblici e segnatamente, all'articolo 31, comma 8, con riguardo agli incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi, all'articolo 46, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'articolo 80, comma 4, che disciplina i casi di esclusione dell'operatore economico, all'art. 105, comma 4, sulle cause di esclusione dal subappalto;

è stata modificata la sola rubrica dell'articolo 35 (in materia di emissioni di gas ad effetto serra), al fine di esplicitare il riferimento al caso ARES;

è stato introdotto il nuovo articolo 43, che reca una disciplina relativa al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), materia già regolata dall'articolo 2 del cosiddetto «decreto semplificazioni» (n. 77 del 2021);

è stato inserito il nuovo articolo 45 che dispone l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

preso atto altresì della modifica all'articolo 4 nella parte in cui incide sulla figura dell'agente immobiliare, introducendo una nuova ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione, la cui piena conformità alle prescrizioni della Commissione europea, nonché della giurisprudenza e della normativa unionale, andrebbe verificata,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020» (n. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

espresso apprezzamento per il contenuto degli articoli 40 e 43, introdotti nel corso dell'esame al Senato, che rafforzano il ruolo delle Commissioni parlamentari nella determinazione delle linee di azione del Governo in sede europea e nel monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che l'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, modificando – attraverso l'introduzione del nuovo articolo 93-bis – la disciplina del codice della strada volta a contrastare il fenomeno della cosiddetta «esterovestizione»;

considerato che il comma 6 del nuovo articolo 93-bis esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni i conducenti residenti in Italia che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, senza peraltro considerare le analoghe esigenze di altri lavoratori frontalieri,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

siano adottate le necessarie iniziative legislative volte ad estendere l'esclusione disposta dal comma 6 del nuovo articolo 93-bis del codice della strada per i lavoratori di imprese con sede a San Marino ai lavoratori frontalieri di imprese con sede in Svizzera e nel principato di Monaco.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (n. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

richiamata la propria relazione favorevole deliberata in data 17 dicembre 2020 in sede d'esame in sede consultiva del testo originale;

rilevato che l'articolo 4, dopo l'intervento del Senato, interviene in materia di disciplina della professione di mediatore introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

valutato con favore l'articolo 9, introdotto durante l'esame del Senato, che modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari nella direzione, peraltro, indicata nell'osservazione contenuta nel parere favorevole espresso, dalle Commissione riunite X Attività produttive e XIII Agricoltura, in occasione dell'esame dell'Atto di Governo n. 280;

valutato altresì favorevolmente quanto disposto dall'articolo 43, inserito al Senato, in materia di monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2670-B, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

rilevato che l'articolo 2, introdotto dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, al fine di superare le criticità segnalate con la procedura ARES (2019) 4793003, prevedendo una specifica disciplina applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati;

considerato che, all'articolo 10, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici, volte a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273, il Senato della Repubblica ha introdotto, al comma 1, lettera c), n. 2, modifiche al comma 5 dell'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di chiarire che per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale, che possono determinare l'esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto, si intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 40, introdotto dal Senato della Repubblica, il quale modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le Commissioni parlamentari di adottare, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, atti di indirizzo volti a indicare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea;

considerato che l'articolo 43, introdotto dal Senato della Repubblica, disciplina una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, tra l'altro, che il Governo trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano;

ritenuto che le previsioni di cui all'articolo 43 si sovrappongano sostanzialmente a quelle già vigenti recate, da un lato, dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che disciplina la governance del PNRR, prevedendo tra l'altro che la Cabina di regia per il PNRR trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e, dall'altro, a quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, che, nel convertire in legge il decreto n. 77 del 2021, reca disposizioni relative al controllo parlamentare sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di assicurare, eventualmente anche in sede attuativa, un migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 43, che disciplinano una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2019-2020 (n. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

rilevate le principali modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, con riferimento agli articoli 29, 31 e 32, concernenti, rispettivamente, la vendita di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi per via telematica, con l'inserimento della previsione in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di impedire la vendita on-line di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del medesimo Ministero;

considerate altresì le modifiche apportate dall'articolo 33 alle disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, anche con la novella di una disposizione in materia di procedura di confisca di animali in via di estinzione o che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in oggetto, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», trasmesso, in terza lettura, dal Senato il 5 novembre 2021;

rilevato che:

il provvedimento, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta di 48 articoli, rispetto ai 34 del testo originario, suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo;

l'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari;

l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega che impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale;

nello specifico, la novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore, senza più alcuna quantificazione specifica, ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA;

la descritta modifica normativa si inserisce nella direzione auspicata dalle Commissioni riunite, X Attività produttive e XIII Agricoltura, nel parere espresso, nella seduta del 22 settembre scorso, sull'atto del Governo n. 280 recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2670-B recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2019-2020»;

richiamato il parere favorevole sul provvedimento già espresso dalla Commissione, nella seduta del 26 maggio 2021, nel corso dell'esame al Senato e rilevato che:

la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea;

in tal senso, il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

esso interviene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale;

tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione);

tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma),

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PARERE FAVOREVOLE

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