PDL 2669

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2669

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, FORMENTINI, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CECCHETTI, COLLA, COVOLO, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, GAVA, GIACCONE, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MORELLI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, TARANTINO, TATEO, VALLOTTO, ZORDAN

Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di trasporto, gestione e utilizzazione del materiale vegetale depositato naturalmente sul lido del mare o sulle sponde di fiumi, laghi e lagune

Presentata il 18 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – In seguito ad eventi meteorologici significativi che si verificano puntualmente nelle stagioni autunnali e invernali, ingenti quantità di materiale vegetale, come legno naturale, arbusti o piante, si trascinano dai fiumi o dalle mareggiate e lagheggiate e si depositano naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sul lido del mare.
Attualmente, in assenza di una normativa specifica per la connotazione di tale materiale, che raggiunge significative quantità durante le mareggiate e le piene, le regioni o le amministrazioni comunali, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale, provvedono con apposite ordinanze, emanate caso per caso, alla definizione della relativa gestione, definendo le modalità per la raccolta e il riutilizzo dei prodotti.
Considerate le oggettive difficoltà riscontrate dalle amministrazioni, occorre garantire con apposite norme a livello nazionale che la gestione di tale materiale naturale, da una parte, non possa incidere sulla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità e, dall'altra parte, possa consentire in tempi brevi la fruizione delle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo, riducendo per quanto possibile la produzione di rifiuti.
Nel corso degli anni è aumentata, infatti, la sensibilità dei cittadini e del legislatore nei confronti di forme gestionali del materiale spiaggiato che favoriscano la valorizzazione di tali residui, anche grazie a interventi normativi e indicazioni ministeriali, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che consentono forme alternative di gestione degli stessi, anche nell'ottica della prevenzione della produzione di rifiuti.
La normativa vigente in materia di materiali vegetali spiaggiati non è di univoca interpretazione, in quanto la gestione degli stessi è soggetta a differenti inquadramenti giuridici, in funzione delle ordinanze dei singoli amministratori e di come si intenda classificare il materiale stesso.
In linea generale, i materiali vegetali spiaggiati possono essere considerati rifiuti, qualora ce ne si voglia disfare, oppure risorse qualora li si possa utilizzare per la protezione degli arenili o per il riutilizzo e la produzione di materia o di energia.
L'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recita: «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica»; tuttavia, la medesima norma specifica che tali operazioni devono essere «effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».
Tale norma, nonostante classifichi inconfutabilmente tale materiale come «non rifiuto», comporta serie difficoltà alle amministrazioni nella relativa gestione, sia per stabilire il tempo «strettamente necessario», sia perché il materiale vegetale, già considerato «non rifiuto», in assenza di norme specifiche, rientrerebbe nella gestione dei rifiuti per poter essere allontanato dal sito nel quale gli eventi meteorologici lo hanno depositato.
D'altra parte, fermo restando che ai sensi delle norme vigenti si tratta sempre di prodotti e non di rifiuti, esiste una netta distinzione tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o da alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile, che possono e spesso devono essere gestite attraverso la reimmissione nell'ambiente naturale o il trasferimento nell'area retrodunale per poter evitare fenomeni di erosione marina e proteggere gli habitat locali, e le materie vegetali come legno naturale, arbusti o piante trascinate dai fiumi e dalle mareggiate o lagheggiate e depositate naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sul lido del mare.
Ai fini di una gestione corretta delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, deve essere evitata la rimozione definitiva per evitare un danneggiamento fisico della spiaggia e della vegetazione dunale, esponendo la linea di costa a rischio di erosione e desertificazione, che a sua volta a lungo termine provocherebbe una modificazione del profilo naturale della spiaggia, consistente in un arretramento della linea di costa e in una sua maggior inclinazione, con il rischio di compromettere l'integrità dell'habitat costiero.
Ai fini di una gestione corretta del materiale naturale composto da legno, arbusti e piante spiaggiate, occorre rimuovere al più presto possibile tale materiale estraneo dalle coste o dalle rive, per evitare alluvioni e danni all'ambiente ripariale, alle cose e alle persone, e valutarne, prioritariamente, la possibilità del riutilizzo per la produzione di energia o di materia.
La presente proposta di legge intende stabilire norme certe per la gestione di quest'ultimo materiale, espressamente riferendosi ai soli prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate, dalle lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare e non al materiale antropico che eventualmente risulta frammisto con tali prodotti.
In particolare, la proposta di legge interviene sulle operazioni di gestione di tali materiali naturali, dopo le operazioni di gestione di cui al citato articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia successivamente alle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali. Si chiarisce, pertanto, che tali materiali naturali non rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, assimilandoli a quelli di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, della produzione di energia o dell'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Resta fermo che i materiali di origine antropica, non assimilabili a quelli del menzionato articolo 185, comma 1, lettera f), anche essi raggruppati, previa cernita in un deposito preliminare, presso il sito nel quale gli eventi meteorologici li hanno depositati, ai sensi del citato articolo 183, comma 1, lettera n), non sono interessati dalla presente proposta di legge e, pertanto, devono essere gestiti come rifiuti e avviati allo smaltimento, secondo la normativa vigente, o alle operazioni di recupero ai fini della cessazione dalla loro qualifica di rifiuto e della possibilità del loro riutilizzo.
Infine, la presente proposta di legge lascia alla facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio, di individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo di tali materiali, trattandosi di attività da sempre disciplinate da tali amministrazioni.
Si auspica un celere esame della presente proposta di legge per poter dare gli strumenti opportuni agli amministratori locali per gestire in tempi rapidi tutti i materiali naturali che si depositano sulle spiagge e sulle rive dei fiumi durante le stagioni autunnale e invernale, distinguendo nettamente tali materiali dai rifiuti ed evitando alluvioni e straripamenti, fenomeni che accadono sempre con maggiore frequenza negli ultimi anni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«1-bis. I prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate, dalle lagheggiate, dalle piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sul lido del mare, a seguito delle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), non rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, ai sensi del comma 1, lettera f), del presente articolo e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, della produzione di energia o dell'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al primo periodo».

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