PDL 2668

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2668

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORRONE, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, COLLA, COVOLO, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LUCCHINI, MAGGIONI, MORELLI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari

Presentata il 18 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a ripristinare condizioni minime di ordine e di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari; condizioni attualmente del tutto inesistenti a causa di anni di lassismo a livello legislativo, giudiziario e amministrativo.
A tale scopo, l'articolo 1 mira a inserire una nuova fattispecie di reato nel codice penale. Quest'ultima punisce il possesso o l'introduzione in carcere di apparecchi cellulari o radiomobili atti a comunicare con l'esterno. Attualmente, infatti, il divieto per i detenuti di detenere e di utilizzare tali strumenti di comunicazione è sostanzialmente sfornito di un'efficace tutela penale e questo agevola la massiccia presenza nelle sezioni detentive di tali strumenti, soprattutto nella forma di mini-cellulari. È chiaro che, in tal modo, numerosi ristretti hanno la possibilità di continuare a mantenere contatti illeciti con complici e gruppi criminali operanti all'esterno del carcere.
Il medesimo articolo 1 contiene, altresì, una disposizione volta a inasprire il trattamento sanzionatorio per i detenuti che si rendono responsabili dei delitti di omicidio o di lesione nei confronti di personale in servizio presso le strutture penitenziarie. Si tratta di una norma, assolutamente indispensabile, volta a porre un minimo argine al vergognoso e massiccio fenomeno delle aggressioni violente a danno degli agenti penitenziari e degli altri operatori del carcere. Le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia indicano chiaramente che, nell'ultimo decennio, il fenomeno ha conosciuto una crescita preoccupante. Non è, dunque, più tempo di tergiversare: occorre che il legislatore non si mostri insensibile al «grido di dolore» che proviene dalle decine di migliaia di donne e di uomini che, in divisa o in borghese, rappresentano con onore lo Stato all'interno delle sezioni detentive.
L'articolo 2 è volto invece a migliorare la formulazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituendo il termine «carceri» con il termine più tecnicamente preciso di «istituto penitenziario». In tal modo si mira anche a mettere in particolare risalto la volontà del legislatore di punire in maniera aggravata la condotta di spaccio posta in essere all'interno o in prossimità di un istituto penitenziario.
L'articolo 3, infine, prevede la sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici anche per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria. Quest'ultimo, infatti, è stato finora l'unica Forza dell'ordine a essere stata inopinatamente esclusa da questo tipo di sperimentazione. Si è trattato di una scelta ideologica e non razionale, alla quale occorre porre celermente rimedio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 391-bis, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il detenuto che venga trovato in possesso di un apparato radiomobile o di uno strumento comunque idoneo a effettuare comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene, o comunque porta con sé all'interno di un istituto penitenziario, un apparato radiomobile o uno strumento idoneo a effettuare comunicazioni con l'esterno al fine di cederlo a un soggetto detenuto»;

b) all'articolo 576, comma 1, numero 5-bis), dopo le parole: «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «nonché contro il personale in servizio presso strutture penitenziarie».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), la parola: «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) se la condotta è consumata all'interno o in prossimità di un istituto penitenziario».

Art. 3.
(Sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono stanziati 200.000 euro per l'anno 2021 da destinare alla sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è avviata con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute.
3. La formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione è svolta, se necessario e previa intesa con il Ministro della giustizia, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.

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