PDL 2665

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2665

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GABRIELE LORENZONI, CATALDI, CORNELI, DAGA, DEL SESTO, EMILIOZZI, FLATI, GRIPPA, MANZO, NAPPI, PENNA, ROBERTO ROSSINI, SAITTA, SCERRA, SEGNERI, TERZONI, VIANELLO, VILLANI

Disposizioni per la sicurezza sismica degli edifici scolastici nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato e per garantire la prosecuzione dell'attività didattica nel corso degli interventi di adeguamento degli immobili

Presentata il 16 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'Italia è un Paese a pericolosità sismica medio-alta, come testimoniato dalle rilevazioni effettuate dagli esperti, e il livello di rischio sismico risulta, pertanto, più elevato rispetto a quello di altri Paesi. Anche a causa di ciò, il nostro patrimonio edilizio, compresi gli immobili destinati a funzioni pubbliche o strategiche importanti, come ad esempio le scuole, è estremamente vulnerabile. La prova di questa drammatica situazione è data dalle gravissime conseguenze degli eventi sismici che colpiscono con triste periodicità i nostri territori quali, per citare uno dei più recenti, lo sciame sismico che ha interessato i comuni di Amatrice, di Visso e di Norcia a partire dal 24 agosto 2016 e che ha provocato molte vittime e gravi danni agli immobili.
Il patrimonio edilizio scolastico del nostro Paese, in particolare, risulta ad alto rischio in caso di terremoti, come evidenziano anche i rapporti annuali diffusi dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale CittadinanzAttiva. Nell'ultimo rapporto si evidenzia che 17.343 edifici scolastici si trovano in aree con una pericolosità sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2) e che circa 4 milioni e mezzo di studenti tra i 6 e i 16 anni vivono in province in tutto o in parte rientranti in queste aree. Ma il problema della scarsa sicurezza degli edifici scolastici non riguarda solo quelli situati in aree a rischio sismico, bensì la quasi totalità delle scuole: più di un edificio in uso su due (21.609 edifici su 40.160) non possiede il certificato di agibilità statica, il 38 per cento (15.524 edifici) è privo di collaudo statico, il 59 per cento (23.799) è privo del certificato di prevenzione degli incendi e quasi l'87 per cento (34.906) non è adeguato alla normativa antisismica.
Quest'ultimo dato risulta evidente se si osservano le conseguenze che gli eventi sismici hanno avuto nel passato sugli edifici scolastici, come, solo per citare un esempio, il crollo della scuola a San Giuliano di Puglia nel 2002, dove morirono 27 bambini e una maestra.
Anche a seguito di quel luttuoso evento, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 è stato stabilito l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; inoltre, per le scuole ricadenti nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 questo obbligo è stato ribadito dall'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
Le verifiche di vulnerabilità sono attività necessarie e propedeutiche per valutare la capacità di resistenza di un edificio a un sisma e, in particolare, alla massima scossa attesa per una determinata zona. I risultati di queste verifiche si riassumono in un indice che, se è maggiore o uguale a 1, segnala che una struttura è in grado di resistere alla magnitudo massima attesa, mentre, se è minore, segnala la non idoneità della struttura. In base all'esito di queste verifiche si può procedere, quindi, alla progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultano necessari.
Le norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, al paragrafo 8.4.3 stabiliscono che, a seguito di interventi di adeguamento sismico di costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV si deve raggiungere un indice di rischio non inferiore a 0,8, mentre al paragrafo 8.4.2. si specifica che, a seguito degli interventi di miglioramento, l'indice deve essere comunque non minore di 0,6. Nella proposta di legge si fa riferimento a questi valori come criteri di definizione del minimo livello di sicurezza nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 (rispettivamente 0,6 nelle zone a rischio sismico 2 e 0,8 nelle zone a rischio sismico 1), sotto i quali prevedere delle azioni mirate di prevenzione. Allo stato attuale le norme non impongono, pur a fronte di un basso indice di rischio sismico dell'edificio scolastico ed una medio-elevata pericolosità sismica del territorio, alcun obbligo di intervento, ma piuttosto un dovere di programmazione di futuri interventi di miglioramento o adeguamento sismico delle scuole, che spesso però tardano ad essere attuati e non risolvono con tempestività situazioni di rischio per l'incolumità degli alunni e del personale scolastico.
Come già osservato, in Italia sono numerosi gli edifici scolastici che hanno subìto danni a seguito di eventi sismici. Alcuni sono tuttora del tutto inagibili, altri presentano parti non agibili, come le palestre, che costringono gli alunni e gli studenti a continui spostamenti per poter effettuare attività fisica, altri, non solo nelle aree direttamente colpite dagli eventi sismici, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica presentano indici inferiori a quanto prescritto dalle normative vigenti. Solo all'avvio dei previsti lavori di ricostruzione, adeguamento sismico o riparazione, si presenterà, quindi, il problema del trasferimento della popolazione scolastica in altre strutture. Sarà compito dell'ente locale proprietario dell'istituto scolastico oggetto dei lavori trovare strutture alternative che possano garantire un livello di sicurezza adeguato.
Nella maggior parte dei comuni d'Italia a rischio sismico è difficile trovare edifici adatti e sicuri e in numero adeguato a ospitare tutti gli alunni e gli studenti e il personale docente e non docente e tale responsabilità è posta a carico del comune o della provincia, che non sempre possono avere a disposizione strutture idonee o la possibilità economica di finanziare l'acquisto dei moduli a uso scolastico provvisori.
Un esempio riguardo ai problemi di dislocamento e prosecuzione dell'attività scolastica è stato vissuto in quest'ultimo periodo con la necessità di garantire adeguati spazi per far fronte all'emergenza da COVID-19.
L'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha destinato una quota parte dell'incremento del fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, «ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche». Il Ministero dell'istruzione, attraverso un avviso pubblico dell'agosto del 2020, ha quindi messo a disposizione degli enti locali che ne hanno fatto richiesta alcuni moduli ad uso scolastico, anticipando di fatto quanto previsto nella presente proposta di legge, che si prefigge di rendere strutturale questa possibilità attraverso delle procedure standard definite da una norma di legge. La necessità impellente di spazi ad uso scolastico è rilevabile dal fatto che le somme messe a disposizione sono state tutte distribuite tra gli enti locali che ne hanno fatto richiesta e molti altri enti sono purtroppo rimasti esclusi dal finanziamento. La provincia che ha ricevuto il maggiore beneficio da questa misura è stata quella di Rieti, che in precedenza non era riuscita a realizzare o a trovare quegli spazi didattici a fronte della necessità di adeguare le strutture delle scuole superiori a seguito del sisma del 2016. Permangono tuttavia serie criticità relative alle strutture delle scuole primarie e secondarie di primo grado nella città capoluogo, delle quali sono programmati da tempo i lavori per l'adeguamento sismico, ma che ospitano ancora gli studenti in edifici assolutamente non idonei, con indici di rischio in alcuni casi inferiori a 0,1 (nel caso specifico, sono due istituti della città di Rieti, una scuola elementare e una scuola media, come risulta dalle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004), come se l'Italia, dopo quasi venti anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia, non avesse ancora imparato la lezione.
La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso strutture idonee e sicure, ove esistenti, o presso moduli ad uso scolastico provvisori, garantendo le risorse economiche necessarie all'attuazione di interventi tempestivi di prevenzione del rischio sismico.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità, princìpi e oggetto)

1. La presente legge, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e di pubblica istruzione e in attuazione dei princìpi di precauzione e di prevenzione del rischio sismico, reca disposizioni per garantire la prosecuzione dell'attività didattica nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) zone a rischio sismico: le zone sismiche individuate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, e classificate in ordine decrescente di rischio dalla zona 1 alla zona 4 in base alla probabilità che il territorio, in un periodo di tempo in genere individuato in cinquanta anni, sia interessato da un evento sismico che superi una determinata soglia di magnitudo;

b) indice di rischio sismico: il valore numerico, compreso tra 0 e 1, derivante dalle verifiche di vulnerabilità sismica, che indica la capacità di una struttura di resistere alla magnitudo massima degli eventi sismici attesa per la zona considerata;

c) moduli ad uso scolastico provvisori: strutture modulari provvisorie ad uso scolastico, utilizzate in sostituzione temporanea di edifici scolastici non idonei, danneggiati o distrutti da un sisma.

Art. 3.
(Prosecuzione dell'attività scolastica nelle zone a rischio sismico medio-elevato)

1. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 1.
5. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentitone dà notizia al Ministero dell'istruzione, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Nei finanziamenti di cui al presente comma sono compresi anche gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al finanziamento del presente comma si provvede a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
6. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.
7. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione della medesima legge.

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