PDL 2661

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2661

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIBOLLA, MOLINARI, LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COLLA, COVOLO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, TARANTINO, TATEO, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni concernenti l'esclusione delle somme derivanti da risarcimenti e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti in ragione della condizione di disabilità, dal patrimonio mobiliare determinato ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

Presentata il 14 settembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Com'è noto, con le sentenze n. 2454, n. 2458 e n. 2459 del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha disposto l'annullamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui prevedeva l'inserimento dei «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» nel computo dell'indicatore della situazione reddituale utilizzato ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato si sono soffermate sulla natura dei citati trattamenti, evidenziando come gli stessi non siano sussumibili in alcun modo nel concetto di reddito, in quanto «servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Pertanto, la “capacità selettiva” dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e già in sé non altrimenti rimediabile» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze n. 838, n. 841 e n. 842 del 29 febbraio 2016).
In seguito alla pubblicazione di tali sentenze, il legislatore è intervenuto in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, introducendo, con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, l'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a), che stabilisce che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, devono essere esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La disposizione in commento ha, quindi, risolto il problema relativo alla corretta determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, il quale viene, ora, effettivamente calcolato al netto degli importi suddetti, in ossequio alle statuizioni contenute nelle citate sentenze del TAR del Lazio.
Le medesime indennità e gli stessi risarcimenti, tuttavia, continuano ancora oggi a rimanere inclusi nel patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, il quale concorre parimenti alla determinazione dell'ISEE.
I trattamenti e i risarcimenti in esame sono, quindi, «usciti dalla porta», con l'entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2016, e poi immediatamente «rientrati dalla finestra», a causa della mancata modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 nella parte in cui disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale e, segnatamente, del patrimonio mobiliare.
Ciò si ritiene assolutamente ingiusto poiché – come ha ben evidenziato il Consiglio di Stato – i trattamenti e i risarcimenti in esame compensano, in realtà, un'oggettiva situazione di svantaggio e, come tali, non possono essere considerati una ricchezza e tantomeno un patrimonio della persona o del nucleo familiare che li detiene.
Del resto, la giacenza di questi risarcimenti e indennità sui conti correnti è spesso destinata ad assicurare una prospettiva di vita futura alle persone con disabilità, in coerenza con le finalità che la legge cosiddetta «dopo di noi» (legge 22 giugno 2016, n. 112) si propone di tutelare. Anche sotto questo ulteriore aspetto, dunque, appare irragionevole la decisione di continuare a considerare queste somme alla stregua di un patrimonio e di prevedere che le stesse possano effettivamente impedire, come accade ora, l'accesso alle prestazioni agevolate da parte delle persone con disabilità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualsiasi titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità, sono escluse dal patrimonio mobiliare previsto dall'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire la disposizione del comma 1 del presente articolo.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei soggetti beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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