XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2654
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 settembre 2020 (v. stampato Senato n. 1169)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)
con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 settembre 2020
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.