XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2646
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, ROSSO
Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli
Presentata il 4 settembre 2020
Onorevoli Colleghi! – La sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020 della Corte di cassazione civile ha riportato l'attenzione sulla questione dell'utilizzo della cosiddetta «targa di prova» per i veicoli già immatricolati, pronunciandosi in senso negativo. Il tema è da tempo oggetto di discussione e sull'interpretazione dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, che regola la materia, si sono susseguite anche valutazioni divergenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno. Anche in considerazione delle criticità oggettive che il divieto di utilizzare la targa di prova crea a una serie di soggetti economici nello svolgimento della loro attività, quali i rivenditori di autoveicoli nuovi e usati, le officine meccaniche e le carrozzerie, la presente proposta di legge ha come finalità di consentire, alle condizioni stabilite dal comma 4 del citato articolo 1 del regolamento, la circolazione di prova anche per i veicoli già immatricolati. Poiché la materia è normata a livello regolamentare, nel rispetto della gerarchia delle fonti e della qualità normativa, l'intervento legislativo proposto demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di modificare il regolamento, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modifiche necessarie al fine di consentire la circolazione di prova, ferme restando le condizioni stabilite dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo regolamento, anche per i veicoli già immatricolati e per i veicoli privi della copertura assicurativa prescritta dall'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.