PDL 2644

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BINELLI, MOLINARI, LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BITONCI, CAFFARATTO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FIORINI, FOGLIANI, GIACOMETTI, GOLINELLI, IEZZI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MINARDO, PATASSINI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, TOMBOLATO, VALLOTTO, VINCI, RAFFAELE VOLPI

Disposizioni in materia di pensioni e assegni in favore
degli invalidi civili, dei sordi e dei ciechi civili

Presentata il 31 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – Com'è noto, con la sentenza n. 152 del 20 luglio 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, prevede che il beneficio comunemente noto come «incremento al milione» sia concesso ai soli soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, con esclusione – incostituzionale – dei soggetti di età compresa tra diciotto e cinquantanove anni.
Nella parte motivazionale della pronuncia, la Corte costituzionale ha rilevato che «L'importo mensile della pensione di inabilità, di attuali Euro 286,81, è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale” e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del “diritto al mantenimento”, garantito ad “ogni cittadino inabile al lavoro” dall'articolo 38, primo comma, della Costituzione».
Su queste basi, la Consulta ha disposto con effetti ex nunc l'estensione del beneficio in commento nei riguardi degli invalidi civili totali di età pari o superiore a diciotto anni, statuendo che il legislatore debba «provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico [...]. Resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione».
In seguito alla pubblicazione della sentenza in commento, le parti sociali coinvolte e le associazioni rappresentative dei loro diritti e interessi hanno evidenziato la necessità di avviare, con urgenza, un progetto di riforma delle citate prestazioni assistenziali che vada nella direzione di prevedere opportuni adeguamenti non soltanto nei riguardi degli invalidi civili totali interessati dagli effetti della decisione della Corte, ma anche nei riguardi dei soggetti non direttamente toccati da essa e, in particolare, degli invalidi civili parziali, che pure percepiscono per il loro sostentamento il medesimo assegno di 286,81 euro «innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”».
In tale ottica, le associazioni maggiormente rappresentative del settore, pur esprimendo la propria soddisfazione per la svolta segnata dalla decisione della Consulta, hanno posto l'accento sugli effetti distorsivi che la stessa rischia di determinare in assenza di un intervento normativo di riordino della materia e hanno, quindi, sollecitato il legislatore ad agire prontamente per scongiurare il rischio di nuovi contenziosi e di fratture sociali tra gli invalidi civili totali, ora tutelati, e gli altri soggetti con invalidità che versano parimenti in condizioni di fragilità e di bisogno.
Il Gruppo Lega - Salvini Premier aveva presentato, in tempi non sospetti e già prima della pubblicazione della suddetta decisione, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti specificamente rivolti all'incremento uniforme ed equo delle rammentate prestazioni assistenziali, senza tuttavia ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo: si vedano, in particolare e tra gli altri, l'interpellanza urgente n. 2/00526, presentata il 15 ottobre 2019, nonché, più di recente, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati in sede di conversione dei decreti-legge cosiddetti «liquidità» (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), «rilancio» (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e, da ultimo, «semplificazioni» (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).
La questione non è stata affrontata, nella sua interezza, neppure dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto «agosto»), il quale ha sì riconosciuto l'incremento al milione in favore degli invalidi civili totali, dei sordi e dei ciechi civili assoluti (articolo 15), ma continua tuttora a lasciare ingiustamente fuori dalla platea dei beneficiari gli invalidi civili parziali.
Per ovviare a tale criticità, la presente proposta di legge prevede di estendere l'ambito applicativo dell'incremento al milione di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, oltre che nei riguardi degli invalidi civili totali, dei sordi e dei ciechi civili assoluti, anche a beneficio degli invalidi civili parziali che, in ragione della loro condizione, risultano titolari di pensione o assegno mensile.
In aggiunta – e anche in un'ottica di coordinamento con la normativa vigente – si prevede di incrementare il limite di 4.926,35 euro attualmente previsto per l'accesso degli invalidi civili parziali all'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Tale soglia, infatti, risulta eccessivamente stringente ed esclude ingiustamente dall'accesso all'assegno mensile un elevato numero di invalidi civili parziali che non dispongono di redditi sufficienti ad assicurare loro una vita dignitosa. Si prevede, quindi, di innalzare detto limite di reddito in misura superiore a quello attualmente previsto per l'accesso all'incremento al milione e, segnatamente, in misura pari a 9.000 euro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica»;

c) il comma 2 è abrogato.

3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono abrogati.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate al reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei benefìci economici previsti dalle disposizioni di cui al citato articolo 1.

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