PDL 2643

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2643

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
OCCHIONERO, GIACHETTI, FERRI, SCOMA, UNGARO

Istituzione della fondazione «Istituto italiano di tecnologia per il Sud»

Presentata il 31 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – Come noto, l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) è una fondazione di diritto privato, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziata dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale nonché per fini di sviluppo tecnologico. L'IIT è vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti.
L'IIT ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale. L'IIT coniuga una fortissima proiezione internazionale con la capacità di valorizzare le eccellenze italiane, consentendo loro di restare nel Paese: lo staff complessivo conta 1.632 persone provenienti da oltre 55 Paesi; il 46 per cento dei ricercatori proviene dall'estero e, di questi, il 32 per cento è costituito da stranieri e il 14 per cento da italiani rientrati in patria.
La produzione dell'IIT ad oggi vanta 10.745 pubblicazioni, oltre 170 progetti europei e 19 progetti del Consiglio europeo della ricerca, più di 600 titoli di brevetti attivi, 18 start-up costituite e 26 in fase di lancio.
L'IIT, dunque, ha registrato un enorme successo in una serie di settori chiave della nostra economia, oltreché negli ambiti della cultura e della ricerca. Questa formula vincente potrebbe essere replicata anche nel Sud, istituendo un ente omologo (attualmente assente in quanto l'IIT ha sede a Genova) che funga da volàno della ricerca e dello sviluppo economico, tecnologico e culturale del Mezzogiorno. I vantaggi immediati per il Sud sarebbero evidenti, ma i benefìci sarebbero altrettanto rilevanti per tutto il Paese.
L'istituendo IIT per il Sud, peraltro, non sarebbe un mero «doppione» dell'ente genovese, ma svolgerebbe la sua azione, in ragione della sua collocazione geografica, in campi e in settori di attività specifici e ulteriori. Ci si riferisce, ovviamente, allo studio e alla ricerca applicati ai grandi asset socio-economici e, al contempo, alle «grandi questioni» del Mezzogiorno: l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, le energie rinnovabili, l'economia circolare e la bonifica dei rifiuti, la blue economy, il turismo, la digitalizzazione delle reti, le infrastrutture di trasporto e idriche. In tutti questi settori, l'istituzione di un polo tecnico-scientifico dedicato potrebbe fungere da motore del rilancio, del rinnovamento e della modernizzazione che da tempo il Sud attende.
La presente proposta di legge istituisce l'IIT per il Sud – secondo la soluzione normativa più agevole e immediata – ricalcando con i dovuti adattamenti il modello già utilizzato dal legislatore per l'IIT di Genova.
Più in dettaglio, è istituita la fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia per il Sud, con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Sud e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo meridionale. A tale fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
Lo statuto della fondazione, che prevede anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
Il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della fondazione, oltre che dai suoi mezzi, possono essere finanziate anche da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
Al fine di costituire il patrimonio dell'IIT per il Sud, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti a essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a due anni dopo la pubblicazione dello statuto, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti.
Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione IIT per il Sud, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione e un collegio dei revisori dei conti. Il commissario unico, con i poteri di organo monocratico, realizza il rapido avvio delle attività della fondazione in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione e al termine rende il proprio bilancio di mandato.
Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi di apposito personale, fino al limite massimo di dieci unità, anche di qualifica dirigenziale, allo scopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dagli enti e dagli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, nonché di università e di istituti universitari.
Per le finalità di cui alla presente proposta di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma, la Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano anche le condizioni di scadenza e il tasso di interesse.
Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione IIT per il Sud, e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2022 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dalla stessa fondazione.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di istituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la fondazione «Istituto italiano di tecnologia per il Sud» (IIT per il Sud), con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Sud e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo meridionale. A tale fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione IIT per il Sud, che prevede anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione IIT per il Sud è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della fondazione, oltre che con i suoi mezzi, possono essere finanziate anche con contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e non modifica il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
4. Al fine di costituire il patrimonio della fondazione IIT per il Sud, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti a essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a due anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dell'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, sono apportate modifiche allo statuto della fondazione IIT per il Sud per tenere conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione IIT per il Sud, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione e un collegio dei revisori dei conti. Il commissario unico, con i poteri di organo monocratico, realizza il rapido avvio delle attività della fondazione in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione ai sensi del comma 1 e al termine di tale periodo rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico di cui al comma 5 è autorizzato ad avvalersi di apposito personale, fino al limite massimo di dieci unità, anche di qualifica dirigenziale, allo scopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dagli enti e dagli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il commissario unico può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, nonché di università e di istituti universitari.
7. Per le finalità di cui alla presente legge, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì autorizzata a effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico di cui al comma 5 , nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. I medesimi decreti fissano anche le condizioni di scadenza e il tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla società Cassa depositi e prestiti Spa al commissario unico di cui al comma 5 devono affluire in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione IIT per il Sud, e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2022 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla società Cassa depositi e prestiti Spa dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate ai sensi del comma 7, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione IIT per il Sud, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dalla fondazione.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di istituzione della fondazione IIT per il Sud e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

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