PDL 2638

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2638

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LICATINI, DEIANA, ILARIA FONTANA, ALBERTO MANCA, DAGA, D'IPPOLITO, DI LAURO, FEDERICO, MARAIA, MICILLO, TERZONI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le funzioni di controllo ambientale e la repressione dell'illecito abbandono di rifiuti

Presentata il 7 agosto 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! – Come noto, in alcune aree del nostro Paese, il sistema integrato di gestione dei rifiuti evidenzia numerose criticità, prevalentemente connesse a una complessiva inefficienza dei processi di raccolta, al modesto sviluppo di una filiera del riciclo e all'esistenza di barriere di natura tecnologica e di scarsa educazione al consumo, con preoccupanti esiti sia ambientali che economici. Una delle numerose e più tangibili conseguenze di questa pericolosa crisi ambientale è la continua proliferazione di spazi periferici, abbandonati e tendenti al degrado, sacrificati, in quanto «terre di nessuno», all'incivile pratica dell'abbandono dei rifiuti, un abuso che consegna alla comunità vere e proprie discariche a cielo aperto e che la costringe a subire l'indecenza di un territorio sfigurato.
L'abbandono indiscriminato di rifiuti, soprattutto dei più pericolosi e inquinanti, come l'amianto, determina condizioni di rischio sanitario, di inquinamento ambientale e di degrado urbano; inoltre, tale malcostume richiede l'adozione di specifici provvedimenti di igiene urbana che risultano maggiormente onerosi per le amministrazioni comunali e, dunque, per i singoli cittadini.
Come noto, con la legge 22 maggio 2015, n. 68, seppur agendo in un perimetro normativo diverso dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero direttamente sul codice penale, si è provveduto a dotare la legislazione in materia ambientale di un apparato sanzionatorio più severo ed efficace attraverso la previsione di fattispecie di delitto anche molto gravi con pene edittali elevate.
Un aspetto senza dubbio meno conosciuto, ma non per questo secondario, accanto alla previsione di condotte qualificate come reato collocate anche nel codice penale, è quello relativo all'impianto sanzionatorio amministrativo di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare al titolo VI della parte quarta.
Gli aspetti che qui rilevano e che richiedono, ad avviso della presentatrice, una rinnovata riflessione sono i seguenti: a) i soggetti a cui spetta il potere di accertamento della sanzione amministrativa pecuniaria e della conseguente irrogazione; b) i soggetti a cui sono devoluti i proventi derivanti dal pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore; c) il rispetto del vincolo di destinazione delle somme da parte degli enti competenti.
Sotto il primo profilo, rileva l'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 che assegna, in via generale, alla provincia il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (al netto degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio), che sono competenza dei comuni.
Sotto il secondo profilo, l'articolo 263 dello stesso decreto legislativo prevede, in via generale, che i proventi delle sanzioni amministrative siano devoluti alle province, ad eccezione delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni commesse nelle attività di incenerimento di rifiuti di cui all'articolo 261-bis, che sono destinate alle autorità competenti (alle regioni in primis). Un'ulteriore deroga è rappresentata dai proventi che derivano dalle sanzioni amministrative pagate dai trasgressori del divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo o di piccolissime dimensioni, che sono devoluti allo Stato e poi riassegnati a un Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni.
Sotto il terzo profilo dell'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative, giova rilevare come i proventi destinati alle province debbano essere da queste utilizzati per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. Mentre i proventi delle sanzioni amministrative devolute alle autorità competenti in caso di incenerimento di rifiuti sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie agli impianti autorizzati così come agli impianti ancora privi di autorizzazione, nulla è stabilito riguardo alla destinazione dei proventi, tendenzialmente bassi, incamerati dai comuni in relazione al solo divieto di cui all'articolo 226, comma 1.
Ciò premesso, la presente proposta di legge è finalizzata a prevenire le conseguenze dannose per l'ambiente, quali l'inquinamento, il degrado urbano e i rischi sanitari, derivanti dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti, tramite il potenziamento delle risorse e degli strumenti utilizzati per il controllo ambientale da parte degli enti competenti, nonché a demandare all'ente comunale il compito di irrogare le sanzioni e di gestire i relativi proventi, destinandoli unicamente all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. La presente proposta di legge istituisce, altresì, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione delle disposizioni del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle modalità di impiego dei proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie per le funzioni individuate nel medesimo decreto legislativo, nonché alle informazioni relative alle somme pagate in sede amministrativa a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater dello stesso decreto legislativo. Infine, la presente proposta di legge prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, adotti, con proprio decreto, linee guida per lo studio e per l'attuazione di best practices nell'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata per la prevenzione dell'illecito ambientale, con particolare riferimento all'abbandono nel suolo di rifiuti. Le linee guida comprendono elementi e informazioni in ordine ai sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti «droni», per supportare i comuni e le province nelle attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo del territorio, anche in collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo, con l'Esercito, con l'Aeronautica militare, con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa e con l'Ente nazionale per l'aviazione civile Spa.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure finalizzate a prevenire le conseguenze dannose per l'ambiente, quali l'inquinamento, il degrado urbano e i rischi sanitari, derivanti dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti, tramite il potenziamento delle risorse e degli strumenti utilizzati per il controllo ambientale da parte degli enti competenti, nonché a demandare all'ente comunale il compito di irrogare le sanzioni e di gestire i relativi proventi, destinandoli unicamente all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 2 dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) le modalità mediante le quali assicurano e svolgono le funzioni di controllo del territorio in materia ambientale, attraverso l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto devoluti agli stessi comuni».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «provvede la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «provvede il comune»;

b) le parole: «, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune» sono soppresse.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni»;

b) le parole: «delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e al potenziamento delle funzioni di controllo in materia ambientale, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata quali sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti “droni”, al fine di svolgere una più efficace attività di prevenzione».

Art. 5.
(Introduzione degli articoli 263-bis e 263-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 263-bis. – (Istituzione del registro elettronico nazionale) – 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione delle disposizioni del presente titolo, alle modalità di impiego dei proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie per le funzioni individuate dal presente decreto, nonché alle informazioni relative alle somme pagate in sede amministrativa a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater.
Art. 263-ter. – (Adozione di linee guida per lo studio e per l'attuazione di buone prassi per la prevenzione dell'illecito ambientale) – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, adotta, con proprio decreto, linee guida per lo studio e per l'attuazione di buone prassi nell'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata per la prevenzione dell'illecito ambientale, con particolare riferimento all'abbandono nel suolo di rifiuti. Le linee guida comprendono elementi e informazioni in ordine ai sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti “droni”, per coadiuvare i comuni e le province nelle attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo del territorio, anche in collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo, con l'Esercito, con l'Aeronautica militare, con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa e con l'Ente nazionale per l'aviazione civile Spa».

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

torna su