PDL 2636

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2636

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, VARCHI, ROTELLI, BIGNAMI, SILVESTRONI, OSNATO, DEIDDA, GALANTINO, PRISCO, BUTTI, MONTARULI, CIABURRO, LUCASELLI, CARETTA, FRASSINETTI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in materia di immigrazione

Presentata il 6 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge vuole contribuire a rafforzare la legislazione in materia di cittadinanza attraverso la correzione di due anomalie che costituiscono due grandi falle del sistema della tutela degli interessi nazionali.
Molto spesso le cronache parlano dei matrimoni «di comodo», ossia dei matrimoni contratti esclusivamente allo scopo di ottenere i benefìci previsti dalla legge per determinati diritti. Il matrimonio, in tali casi, non è contratto come atto fondativo di quella società naturale che è la famiglia – come ci ricorda l'articolo 29 della Costituzione – ma diventa la scorciatoia per accedere in maniera facile a determinati benefìci.
Spesso i matrimoni di comodo avvengono anche dietro compenso e sono intermediati da personaggi senza scrupoli che carpiscono la fiducia delle persone più deboli, traendo vantaggio dal loro stato di bisogno. Il matrimonio di comodo non è altro che un incostituzionale mercimonio, poiché viola apertamente l'articolo 29 della Costituzione e costituisce, in molti casi, una forma di sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge vengono apportate alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante disposizioni in materia di cittadinanza, introducendo la nozione di matrimonio di comodo, unitamente agli indicatori presuntivi che lo qualificano, direttamente mutuati dall'ordinamento europeo.
Si introducono anche il nuovo requisito della conoscenza certificata della lingua italiana e il potere del sindaco di sospendere gli effetti della concessione della cittadinanza qualora accerti la mancata conoscenza di tale lingua da parte dello straniero.
Un intervento legislativo si rende necessario anche per porre fine a quelle interpretazioni giurisprudenziali che ampliano eccessivamente i requisiti per ottenere la cittadinanza. Tra queste spicca la sentenza 20 marzo 2019, n. 1937, del Consiglio di Stato nella quale, al punto 8.1, si legge che «non è possibile però esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia».
Ancora, sempre nella richiamata sentenza, al punto 8.3, si afferma che «Si verrebbe a realizzare, in questo modo, un'irragionevole chiusura della collettività nazionale all'ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all'esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero».
I citati princìpi giurisprudenziali, ritenuti decisamente creativi e non condivisibili, si sono potuti affermare a causa di una normativa che prevede maglie troppo larghe in ordine ai requisiti per ottenere la cittadinanza.
Quanto richiamato appare ictu oculi evidente se solo si consideri che siamo arrivati alla paradossale conclusione di ritenere giustificabili e giustificati financo comportamenti devianti a chiara rilevanza penale che, a giudizio interpretativo delle corti di giustizia, non giustificherebbero più la reiezione della domanda di cittadinanza.
Affermiamo con determinazione che la cittadinanza italiana si conquista amando la nostra cultura, conoscendola e rispettandola, ma soprattutto ribadiamo con fermezza che non vi è posto in Italia per chi viola le norme penali poste a presidio della sicurezza del cittadino e del quieto vivere dei consociati.
L'ultimo settore d'intervento della presente proposta di legge è relativo all'accesso al patrocinio a spese dello Stato in materia di immigrazione. Con l'articolo 2 si estende il diritto al patrocinio anche ai ricorsi in materia di immigrazione. Lo straniero che intenda accedervi dovrà presentare un'idonea documentazione reddituale rilasciata dall'ambasciata dello Stato straniero d'origine, che ha anche il compito di accertarne l'identità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f)»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Il matrimonio di comodo, contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all'acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l'unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:

a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;

b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;

c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;

d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;

e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi;

f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi consolidata;

g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.

3. L'accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

c) all'articolo 9, comma 1, lettera f), dopo la parola: «Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «. La residenza è comprovata esclusivamente mediante l'iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano»;

d) all'articolo 9.1:

1) al comma 1, le parole: «di un'adeguata conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza certificata»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell'autorità in fase istruttoria sull'opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e l'anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all'articolo 10»;

f) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Gli effetti del decreto di concessione della cittadinanza sono sospesi qualora, nel corso del giuramento di cui al comma 1 del presente articolo, sia accertata la mancata conoscenza certificata della lingua italiana ai sensi dell'articolo 9.1».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Dopo l'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 76-bis (L). – (Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione)1. Le condizioni per l'ammissione al patrocinio stabilite dall'articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Lo straniero che intenda promuovere un'istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall'articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall'ambasciata dello Stato straniero d'origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti d'identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato in assenza di documenti d'identità, che attesti:

a) le generalità dell'interessato e la sua nazionalità;

b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento a cui si riferisce;

c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'articolo 76 per l'ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.

3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l'espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

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