PDL 2634

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FUSACCHIA, MURONI, QUARTAPELLE PROCOPIO, BOLDRINI,
CARBONARO, LATTANZIO, PALAZZOTTO, CIAMPI

Disposizioni per la promozione della diversità e dell'inclusione nei libri scolastici nonché istituzione di un osservatorio nazionale

Presentata il 6 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento italiano ai principali standard internazionali in materia di diversità e di inclusione nel settore dei libri di testo scolastici, attraverso un'efficace azione di prevenzione e di contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, nonché di quelli relativi alla cultura, all'etnia e all'abilità, valorizzando la diversità.
In particolare, la presente proposta di legge intende creare le condizioni affinché il settore dell'editoria scolastica recepisca e renda effettivamente operative le principali linee guida sui temi della diversità e dell'inclusione adottate dalla comunità internazionale, a partire da quanto prescritto dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, che fa esplicito riferimento ai libri di testo, e dalle più recenti linee guida «Making textbook content inclusive. A focus on religion, gender and culture» pubblicate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nel 2017.
Il legislatore italiano è anche intervenuto nel 2015 con la legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo che il piano triennale dell'offerta formativa deve assicurare l'attuazione dei princìpi di pari opportunità e promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, nonché la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (articolo 1, comma 16).
Infine, la presente proposta di legge vuole promuovere una maggiore attenzione ai temi della diversità e dell'inclusione all'interno dei percorsi scolastici, rendendo più rappresentativi e inclusivi i curricula delle varie discipline, in particolar modo con una prospettiva attenta al genere.
Il settore dell'editoria scolastica, per quanto riguarda il tema della presente proposta di legge, è stato finora oggetto di un tentativo di autoregolamentazione attraverso l'esperienza del codice di autoregolamentazione pari opportunità nei libri di testo (POLITE) dell'Associazione italiana editori, realizzato in accordo con il Ministero dell'istruzione. La presente proposta di legge non intende sostituire con una regolamentazione pubblica tale esperienza, bensì incentivare e promuovere il rispetto degli standard più avanzati in materia di inclusione e diversità nel campo dell'editoria scolastica, puntando sul monitoraggio, sulla sensibilizzazione e sulla formazione degli operatori della filiera, nonché sulla costruzione di un canale di dialogo costante e regolare con gli editori.
L'articolo 1 istituisce presso il Ministero dell'istruzione un osservatorio nazionale sulla diversità e sull'inclusione nei libri di testo scolastici, stabilendo la sua composizione e la durata in carica dei suoi membri.
L'articolo 2 assegna all'osservatorio il compito di redigere le linee guida sulla diversità e sull'inclusione nei libri di testo scolastici, da aggiornare ogni cinque anni, e di effettuare una ricognizione dei libri utilizzati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei diversi ambiti disciplinari secondo un calendario triennale. L'osservatorio, inoltre, esprime un parere sui libri esaminati, motu proprio o su segnalazione di un editore o di una scuola. Qualora il parere risulti positivo, al libro viene assegnato un riconoscimento positivo che l'editore appone sul libro stesso. In caso di parere negativo o di mancato esame, l'osservatorio si rende disponibile a collaborare con l'editore ai fini della revisione del testo.
L'articolo 3 prevede che l'osservatorio rediga una relazione annuale sul lavoro svolto e sui principali dati raccolti, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
L'articolo 4 assegna all'osservatorio il compito di proporre un piano di formazione per gli editori e per gli altri operatori professionali del settore.
L'articolo 5 prevede che il Ministero dell'istruzione inserisca nei piani, nei programmi e nelle iniziative di formazione destinati al personale delle scuole e della propria amministrazione centrale e periferica percorsi di formazione e di aggiornamento sui temi della diversità e dell'inclusione.
L'articolo 6 assegna all'osservatorio, nell'ambito dei processi di revisione delle indicazioni nazionali, il compito di riferire sullo stato della diversità e dell'inclusione all'interno dei percorsi scolastici e di esprimere un parere per il loro rafforzamento.
L'articolo 7 prevede che l'osservatorio possa istituire appositi premi e riconoscimenti in favore degli editori che si distinguano in modo particolare nel raggiungimento degli obiettivi della presente proposta di legge.
L'articolo 8, infine, indica la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'osservatorio nazionale sulla diversità e sull'inclusione nei libri di testo scolastici)

1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito l'osservatorio nazionale sulla diversità e sull'inclusione nei libri di testo scolastici, di seguito denominato «osservatorio», composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, scelti tra esperti di editoria con specifiche competenze in materia di genere e docenti universitari competenti in materia di genere, diversità e didattica inclusiva. In particolare:

a) cinque membri sono nominati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra soggetti esperti di istruzione e di cultura con specifiche competenze in materia di genere, diversità e inclusione;

b) quattro membri sono nominati su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane tra professori e ricercatori universitari con comprovata e riconosciuta esperienza in materia di genere, diversità e didattica inclusiva;

c) un membro è nominato nell'ambito di una rosa di due nominativi, di sesso diverso, proposta dall'Associazione italiana editori.

2. Nella scelta dei membri dell'osservatorio è assicurato l'equilibrio complessivo tra i sessi. La Conferenza dei rettori delle università italiane, ai fini di cui al comma 1, lettera b), indica un pari numero di membri di sesso femminile e di sesso maschile.
3. I membri dell'osservatorio durano in carica cinque anni e la loro nomina può essere rinnovata per una sola volta.
4. L'osservatorio può avvalersi di esperti esterni dotati di competenze specifiche nelle materie oggetto della sua attività, ove strettamente necessario e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

Art. 2.
(Linee guida sulla diversità e sull'inclusione nei libri di testo scolastici)

1. Al fine di promuovere i migliori standard nel settore dell'editoria scolastica, l'osservatorio redige e aggiorna ogni cinque anni le linee guida sulla diversità e sull'inclusione nei libri di testo scolastici, in conformità alle indicazioni e alle migliori prassi internazionali.
2. L'osservatorio effettua una ricognizione dei libri di testo scolastici utilizzati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei diversi ambiti disciplinari, secondo un calendario pubblicato ogni tre anni dallo stesso osservatorio, al fine di consentire agli editori interessati di programmare la propria attività in conformità alle linee guida di cui al comma 1.
3. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1, l'osservatorio esprime un parere articolato sui libri di testo scolastici che ha esaminato o che gli siano stati sottoposti da un editore o da un istituto scolastico. Nel caso in cui la segnalazione arrivi da un istituto scolastico, l'osservatorio comunica l'avvenuto inizio dell'esame all'editore del libro segnalato. L'osservatorio esamina prioritariamente i libri di testo scolastici inseriti nel calendario di cui al comma 2.
4. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, al libro di testo scolastico è assegnato un riconoscimento positivo, di cui l'osservatorio definisce nome e termini d'uso, che l'editore può apporre sul libro di testo.
5. L'editore può chiedere all'osservatorio un parere dettagliato ai fini della possibile revisione del libro di testo scolastico che non abbia ricevuto un parere positivo o che non sia stato ancora esaminato.
6. Il parere dell'osservatorio è inserito tempestivamente in appositi elenchi pubblichi telematici istituiti e tenuti dallo stesso osservatorio.
7. Su richiesta dell'editore, l'osservatorio collabora con esso ai fini dell'applicazione delle linee guida di cui al comma 1 nella redazione dei libri di testo scolastici non ancora pubblicati.

Art. 3.
(Relazione annuale)

1. L'osservatorio provvede alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, di una relazione annuale sulle proprie attività e, in particolare, sull'attuazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1. La relazione è inviata alla Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 4.
(Formazione degli editori e degli altri
operatori professionali del settore)

1. Ogni anno l'osservatorio propone al Ministero dell'istruzione un piano di formazione per l'inserimento della diversità e dell'inclusione nella redazione e nella revisione dei libri di testo scolastici destinato agli editori e agli altri operatori professionali del settore. Il piano è approvato e finanziato con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 5.
(Formazione dei docenti e del personale
del Ministero dell'istruzione)

1. Il Ministero dell'istruzione assicura che all'interno dei piani, dei programmi e delle iniziative di formazione dei docenti sia garantita la formazione sui temi della diversità e dell'inclusione.
2. Il Ministero dell'istruzione assicura, con cadenza almeno triennale, la formazione del personale amministrativo del medesimo Ministero, a livello centrale e periferico, sui temi della diversità e dell'inclusione.

Art. 6.
(Promozione della diversità e dell'inclusione nei percorsi scolastici)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico delle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per il secondo ciclo di istruzione, l'osservatorio esprime un parere e formula raccomandazioni sullo stato della diversità e dell'inclusione all'interno dei percorsi e dei programmi scolastici.

Art. 7.
(Premi e riconoscimenti)

1. L'osservatorio può prevedere l'istituzione di premi e di riconoscimenti in favore degli editori che si distinguono in modo particolare nel raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4, 5 e 7, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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